Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31666 - pubb. 16/07/2024

Erronea iscrizione di ricorso per misure protettive ex art. 54 CCI

Tribunale Forlì, 20 Maggio 2024. Est. Vacca.


Strumenti di regolazione della crisi – Misure protettive – Erronea iscrizione al ruolo volontaria giurisdizione con codice relativo alla composizione negoziata – Rimedi – Modalità



Nell’ipotesi in cui il ricorso avente ad oggetto la richiesta di concessione di misure protettive del patrimonio ai sensi dell’art. 54, co. 3, CCI in pendenza di trattative finalizzate alla domanda di omologa di un Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCI venga erroneamente iscritto al ruolo SICID Volontaria giurisdizione con il codice oggetto 400404, espressamente riferito alla diversa fattispecie delle misure protettive nell’ambito della composizione negoziata della crisi, è necessario ordinare la cancellazione del ricorso dal ruolo SICID della volontaria giurisdizione per procedere alla sua corretta iscrizione nel ruolo SIECIC procedure concorsuali, anche al fine di rispettare i diversi criteri di assegnazione tabellare previsti;


Nel caso di specie, il tribunale ha osservato che:
- i programmi ministeriali SICID e SIECIC non consentono un trasferimento automatico in via telematica dei ricorsi da un ruolo all’altro, di tal ché la Cancelleria dovrà procedere a nuova iscrizione utilizzando il ricorso scansionato al fine di assegnare un nuovo numero di ruolo, da comunicare al difensore, che dovrà poi procedere al tempestivo deposito di tutti i documenti già depositati telematicamente nell’errato RG al fine di consentire al giudice designando di procedere all’esame del ricorso;


- nei nuovi codici oggetto SIECIC non è espressamente contemplato il procedimento di concessione delle misure protettive di cui all’art. 54, co. 3 CCI come fattispecie autonoma, con conseguente necessità di procedere all’iscrizione nel procedimento unitario utilizzando il codice corrispondente all’Accordo di ristrutturazione ex art. 57 e flaggando la spunta delle misure protettive e della tipologia “in bianco” (vedi schermata che segue);


- in base ai criteri tabellari di cui al decreto n. 28/2022, trattandosi del primo procedimento pervenuto dopo l’esecutività del decreto di variazione tabellare, lo stesso vada assegnato al magistrato con maggior anzianità; (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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