Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31342 - pubb. 05/06/2024

Tribunale di Ferrara sulla concessione abusiva di credito a imprenditore la cui insolvenza sia nota o conoscibile da parte del mutuante

Tribunale Ferrara, 03 Maggio 2024. Pres., est. Giusberti.


Concessione abusiva di credito – Imprenditore la cui insolvenza sia nota o conoscibile da parte del mutuante – Nullità – Reato di bancarotta



L'erogazione di un mutuo a imprenditore, la cui insolvenza sia nota o conoscibile da parte del mutuante, integra operazione contraria all'ordine pubblico (rilevando come principio di ordine pubblico quello che vieta la prosecuzione di imprese che versino in stato di crisi non reversibile) e al buon costume (inteso come patrimonio etico comune agli operatori economici nell'attuale contesto storico), nonché fattispecie di rilievo penale (ai sensi della legge fallimentare), con conseguente nullità del mutuo ai sensi dell'art. 1418 c.c. ed irripetibilità ex art. 2035 c.c. della prestazione eseguita, perché posta in essere per uno scopo contrario al buon costume, tale potendo definirsi la prestazione di finanziamento a un'impresa in stato di crisi non reversibile, dal momento che l'espansione dei relativi debiti non esprime alcuna utilità sociale, ma al contrario reca pregiudizio alla massa dei creditori e più in generale altera la correttezza delle relazioni di mercato.


Per aversi contrarietà a norme penali ai sensi dell'art. 1418 c.c. occorre che la fattispecie contrattuale, come nel caso del finanziamento ad imprese in dissesto, si inserisca, ritardandola, nell'iter organizzativo e di progressione delle scelte, relative agli obblighi specifici a carico dell'imprenditore, di richiedere senza indugio il proprio fallimento o comunque di non espandere le dimensioni della propria insolvenza mediante operazioni dilatorie.


La concessione da parte della banca di un finanziamento ad un'impresa avente indici riconoscibili di insolvenza, aggravandone il dissesto e ritardandone il fallimento, costituisce una condotta che, oltre ad integrare gli estremi della bancarotta semplice, viola un interesse collettivo, da individuare nell'ordinato esercizio del commercio, interesse generale e costituzionalmente garantito dall'art. 41 Cost. alla regolarità e correttezza delle operazioni commerciali e dell'impresa, non solo degli interessi dei creditori, configurandosi la condotta come reato plurioffensivo, cui consegue, sotto il profilo civilistico, la nullità del contratto di finanziamento per contrarietà a norme imperative).


Pertanto, qualora un contratto di finanziamento ad un imprenditore, nel cui ambito ricade anche l'apertura di credito, sia stipulato o mantenuto in essere attraverso una proroga del termine di durata, in presenza di indici riconoscibili di insolvenza dell'imprenditore, contribuendo ad aggravarne il dissesto e ritardarne il fallimento, il negozio deve considerarsi nullo per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Vai al Massimario ragionato “Concessione abusiva di credito” >


Testo Integrale