Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31337 - pubb. 05/06/2024

Procedura del consumatore: ammessa la controvalorizzazione di un bene escluso dal piano

Tribunale Avellino, 11 Aprile 2024. Est. Russolillo.


Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Liquidazione dei beni - Esclusione - Controvalorizzazione del bene non liquidato - Necessità



Al di fuori dell’ipotesi speciale della prosecuzione del mutuo ipotecario sull’abitazione, la conservazione dei beni resta comunque possibile, ma a condizione che il credito ipotecario, in tal caso da considerare all’interno del piano come interamente scaduto, sia soddisfatto secondo le regole del concorso e riceva una soddisfazione non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria. La disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore non impone del resto che i creditori siano soddisfatti necessariamente mediante liquidazione dei beni o diritti su cui insiste la causa di prelazione, essendo l’unico limite al loro trattamento costituito dalla richiamata regola della non minor convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 67 co. 4 CCII). Tale regola non esclude affatto, ma anzi postula, che il valore della cessione del bene su cui insiste la garanzia possa essere surrogato da un’utilità diversa, in denaro o di altra natura, purché altrimenti reperita e non vincolata al pagamento degli altri creditori. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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