Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2830 - pubb. 24/01/2011

Assunzione di partecipazioni in altre società quale atto gestorio dell’amministratore e partecipazione a società di fatto

Tribunale Prato, 13 Novembre 2010. Est. Maria Novella Legnaioli.


Società - Assunzione di partecipazioni societarie - Competenza assembleare - Esclusione.

Società - Attività di competenza dell’organo amministrativo - Efficacia nei confronti dei terzi - Mancanza della delibera assembleare - Conseguenze.

Società - Atto negoziale dell’organo amministrativo - Mancanza della preventiva autorizzazione assembleare - Conseguenze.

Società - Facta concludentia - Partecipazione in società di persone da parte di società di capitali - Ammissibilità.

Società - Validità della partecipazione in società - Menzione della partecipazione nella nota integrativa al bilancio - Irrilevanza.

Società - Società di fatto partecipata  da società - Realtà societaria unitaria - Indici rilevatori.

Società  - Conferimento - Definizione - Prestazione reciproche di garanzie.

Società - Scopo di lucro - Definizione - Appartenenza ad un gruppo di società - Vantaggio ed utilità patrimoniale.



L’assunzione di partecipazioni in altre società non rientra tra le competenze dell’assemblea, bensì costituisce tipico atto gestorio spettante per legge in via esclusiva agli amministratori, che sono titolari di un potere di rappresentanza generale (artt. 2384 c.c. e 2475 bis c.c.); pertanto, la delibera assembleare, deve essere configurata e diretta a rimuovere un limite, previsto dalle legge, all’esercizio di tale potere degli amministratori. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L’atto gestorio compiuto dall’organo amministrativo nell’ambito della competenza ad esso spettante, deve ritenersi idoneo ad obbligare la società nei confronti dei terzi, anche nell’ipotesi del mancato rispetto del limite legale costituito dalla delibera assembleare, con l’unica conseguenza della responsabilità dell’organo rappresentativo. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L’atto negoziale compiuto dall’organo amministrativo senza la preventiva autorizzazione dell’organo assembleare non è né nullo né inefficace, ma fa sorgere soltanto l’obbligo di adottare determinati comportamenti diretti a regolarizzare la situazione (cfr. artt. 2357/4 c.c. e 2359 ter c.c.). (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Risulta costituzionalmente ingiustificato consentire la partecipazione in società di persone per fatti concludenti da parte di società di persone ed escluderla nell’ipotesi di società di capitali che abbiano posto in essere i medesimi comportamenti concludenti soltanto per il fatto che questi ultimi non siano stati preventivamente autorizzati dall’assemblea. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La menzione della partecipazione nella nota integrativa al bilancio, prevista dall’art. 2362 c.c. II comma, adempimento posto a tutela dei soli creditori della società di capitali, deve ritenersi irrilevante ai fini della validità ed efficacia della partecipazione stessa. Fare derivare dalla sua mancanza l’invalidità o inefficacia della partecipazione non è coerente con la nuova disciplina societaria, improntata all’esigenza di tutelare tutti i terzi (e non solo i creditori della società di capitali) che abbiano fatto affidamento sugli atti degli amministratori ancorché questi siano stati posti in essere in violazione dei limiti imposti dallo statuto o dagli organi competenti. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Sono elementi rilevatori dell’esistenza di un’unica realtà societaria  l’identità della struttura organizzativa e produttiva, l’unicità della struttura amministrativa, la sostanziale esclusività dell’attività delle imprese associate a favore di una di esse e l’intreccio delle reciproche garanzia fideiussorie. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Poiché per conferimento deve intendersi ogni contributo economicamente apprezzabile che sia utile al conseguimento del fine sociale, anche le reciproche prestazioni di garanzia che siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell’attività di impresa, sono qualificabili come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Intendendosi lo  scopo di lucro come qualunque vantaggio od utilità patrimoniale, anche l’appartenenza ad un gruppo implica di per sé, per ciascuna società che vi è inserita, la percezione di vantaggi ed utilità patrimoniali non altrimenti conseguibili. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)



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