Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26147 - pubb. 09/11/2021

Sovraindebitamento: ammissibile l'accordo di composizione con assuntore

Tribunale Forlì, 28 Maggio 2021. Est. Vacca.


Sovraindebitamento – Accordo di composizione con Assuntore – Ammissibilità – Effetti

Sovraindebitamento – Accordo di composizione – Sopravvenuta morte del debitore – Prosecuzione della procedura – Applicazione analogica dell’art. 12 l. fall. – Esclusione

Sovraindebitamento – Accordo di composizione – Requisito di ammissibilità ex art. 7 comma 2 lett. b) l. 3/2012 – Precedente apertura di procedura di accordo – Effetti inibitori ex art. 10 l. 3/2012 – Successiva rinuncia alla domanda di omologa – Inammissibilità della nuova procedura – Esclusione

Sovraindebitamento – Accordo di composizione – Proposta prevedente l’assenza di riparto a creditori già percipienti – Ammissibilità



È ammissibile la proposta di accordo di composizione ex l. 3/2012 prevedente l’acquisizione dell’attivo in capo ad un soggetto terzo, quale assuntore - valutata la sua solvibilità e capacità finanziaria - per cui una volta eseguite le obbligazioni convenute da parte dell’assuntore ed effettuati i pagamenti, lo stesso subentrerà nella titolarità dei beni del debitore, previo specifico provvedimento giudiziale e liberazione di detti cespiti dagli eventuali vincoli a quel momento ancora esistenti. (1)

In assenza di una espressa disposizione nella legge 3/2012 e stante la finalità della procedura, diretta a consentire al debitore di ottenere la successiva esdebitazione ed apribile solo su sua iniziativa, non può ritenersi applicabile in via analogica la disposizione prevista dall’art. 12 l. fall. (che prevede la prosecuzione della procedura nei confronti degli eredi in caso di morte del fallito) né quella recata dall’art. 35 CCI in quanto, oltre a non essere ancora in vigore, è riferita alla sola procedura di liquidazione e non anche alle diverse procedure del concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore. (2)

Con riguardo al requisito del non aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, non può ritenersi ostativo il precedente ricorso per l’omologa di un accordo di ristrutturazione presentato dal debitore, atteso che tale procedura non è pervenuta all’omologazione avendo questi rinunciato alla procedura prima dello svolgimento dell’udienza fissata e della votazione da parte dei creditori. (3)

È ammissibile la proposta di accordo che prevede che alcune categorie di creditori restino escluse da qualsivoglia riparto, in ragione del soddisfo ottenuto in precedenza da riparti effettuati all’esito delle azioni esecutive esperite sui beni del debitore. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata) (4)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini

mancini@studiotmr.it  
  

Il testo integrale


(1) Riguardo la prima massima, la pronuncia in rassegna, resa in fattispecie di accordo ex artt. 8 e 9 l. 3/2012, si segnala in quanto verte in un caso di accordo di sovraindebitamento con assuntore; la legge nulla dispone in ordine a tale fattispecie, mentre il concordato preventivo con assuntore è espressamente previsto dall’art. 160, primo comma, lett. b), l. fall. per cui “l’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: […] b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore”. Peraltro, il decreto in rassegna non provvede sull’omologazione dell’accordo proposto ma è reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 l. 3/2012, come provvedimento di apertura della procedura che fissa l’udienza di verifica della votazione dei creditori, e dunque non statuisce nulla in ordine al trasferimento all’assuntore dei beni del sovraindebitato, né riguardo l’eventuale liberazione del debitore dalle obbligazioni concordatarie. Il tribunale forlivese dichiara, comunque, ammissibile la proposta, la quale “prevede che una volta eseguite le obbligazioni concordatarie da parte dell’Assuntore ed effettuati i pagamenti, lo stesso subentrerà nella titolarità di tutti i cespiti appartenenti ai ricorrenti, previo specifico provvedimento giudiziale e liberazione di detti cespiti dagli eventuali vincoli a quel momento ancora esistenti”, riservando ogni ulteriore valutazione, anche di ammissibilità, alla fase di omologazione. L’accordo proposto, dunque, si caratterizza per il trasferimento delle attività all’assuntore dietro specifico provvedimento giudiziale, solo una volta adempiute integralmente le obbligazioni derivanti dall’accordo omologato.

(2) Quanto alla seconda massima, il tribunale forlivese ritiene non applicabile all’accordo di sovraindebitamento, in via analogica, il disposto dell’art. 12 l. fall., per cui “se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario”; per tale ragione viene assegnato un termine ai ricorrenti per consentire loro, così come ai chiamati all’eredità del de cuius,di valutare se e in quali termini proseguire con la procedura di sovraindebitamento presentata”. Con riferimento alla procedura più affine al fallimento, la liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012, il Tribunale di Livorno con la decisione 19 luglio 2021, pubblicata in questa Rivista, ha deciso in senso opposto ritenendo, appunto, applicabile quanto stabilito dall’art. 12 l. fall., anche alla luce della nuova normativa prevista dal Codice della Crisi all’art. 35 CCI (normativa considerata non decisiva dal tribunale di Forlì, “in quanto, oltre a non essere ancora in vigore, è riferita alla sola procedura di liquidazione e non anche alle diverse procedure del concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore”).

(3) La terza massima è di interesse perché nella precedente domanda presentata dai ricorrenti, poi rinunciata, era stato reso il decreto ex art. 10 l. 3/2012, da cui, come noto, derivano gli effetti protettivi conseguenti alla sospensione delle procedure esecutive e cautelari. In base all’interpretazione dell’art. 7 comma 2, lett. b), l. 3/2012 fornita dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto preclusa la presentazione di una nuova domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento ”nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura” (Cass. civile sez. I, 26/11/2018, n.30534), il tribunale forlivese chiarisce opportunamente che la ratio della norma è diretta ad evitare che nell’arco di un quinquennio il medesimo soggetto possa godere non solo e non tanto dei predetti effetti inibitori ma piuttosto del beneficio dell’esdebitazione, che tuttavia consegue automaticamente solo al buon esito delle procedure di accordo e del piano del consumatore. Invero, osserva il giudice, come rilevato dalla Suprema Corte, il disposto dell’art. 7 l. n. 3/2012 - per cui “la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo” - è finalizzato “ad evitare condotte generatrici di ripetute esposizioni debitorie a cui far fronte con un sistematico ricorso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento” e la preclusione va quindi riferita alle procedure per le quali si sono conseguiti gli effetti esdebitatori.

(4) La quarta massima dà conto della peculiarità della fattispecie giunta al vaglio del giudice, il quale statuisce l’ammissibilità di una proposta che preveda che alcune categorie di creditori restino escluse da qualsivoglia riparto, in ragione del soddisfo ottenuto in precedenza da riparti effettuati all’esito delle azioni esecutive esperite sui beni del debitore. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

 


Testo Integrale