Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25789 - pubb. 06/08/2021

Nullità del contratto IRS per omessa indicazione dei criteri di calcolo del MTM

Tribunale Milano, 14 Luglio 2021. Est. Ferrari.


Contratti derivati – IRS – Omessa indicazione dei criteri di calcolo del MTM – Nullità



Il Tribunale ritiene infatti che: “il Mark to Market, quale sommatoria attualizzata di differenziali futuri attesi, rappresenta, sia pure nella dimensione temporalmente contestualizzata, un differenziale tra contrapposti flussi finanziari, ossia l’oggetto stesso del contratto; il Mark to Market non assume, infatti, rilievo in una prospettiva patologica del derivato, ossia al fine di porre termine anzitempo a un rapporto non più rispondente alle esigenze di copertura o comunque agli interessi delle parti o, quanto meno, di una di esse, ma al contrario attiene alla dimensione fisiologica di tale contratto […] quindi, l’oggetto del contratto, costituito dal differenziale dei contrapposti flussi finanziari, viene determinato attraverso il Mark to Market, il quale, rappresentando una sua specifica modalità di espressione, è esso stesso l’oggetto del contratto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


RG n. 23145/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23145/2017 promossa da:

omissis

In via principale 1) accertare e dichiarare l’inesistenza e/o la nullità del “contratto” I.R.S, per violazione dell’art.

117 TUB e degli artt. 1325, 1326, 1350, e 1418 c.c., in quanto il contratto non si è mai perfezionato, mancando l’accettazione della proposta d’ordine, nonché per indeterminatezza degli elementi del rapporto, mai concordati tra le parti, nonché per mancanza della sottoscrizione da parte dell’istituto di credito (anche del contratto quadro) con conseguente nullità/inesistenza dello stesso, per carenza di forma e, conseguentemente, condannare la Banca convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite nell’esecuzione dell’I.R.S., oltre a frutti ed interessi di legge e fatto salvo il ristoro dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti nonché le eventuali ulteriori somme rilevate;

Nel merito in via principale 2) accertare e dichiarare che il contratto di I.R.S. tra la società Agricola Arcagna srl, e l’odierna UBI BANCA Spa, è stato concluso da “cliente al dettaglio” non qualificato e di conseguenza accertare che l’operazione finanziaria, per tutti i motivi esposti in narrativa, è del tutto non adatta ai profili e alle esigenze della società attrice;

3) accertare e dichiarare che il contratto di I.R.S. è stato stipulato in violazione da parte della Banca degli obblighi di cui all’artt. 27; 28; 29; 30; 31; 32 e 37 del Reg. Consob - Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, in violazione dei doveri di buona fede, diligenza, trasparenza e correttezza ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., degli obblighi di informazione e di tutela della clientela di al TUF, nonché per tutti i motivi esposti in narrativa;

4) accertare e dichiarare che, per tutti i motivi esposti in narrativa, il contratto di I.R.S. non ha nessuna funzione di copertura dei rischi e quindi nessuna funziona “assicurativa” per l’innalzamento dei tassi di interessi versati con il finanziamento sottoscritto dall’attrice;

5) accertare e dichiarare che il contratto di IRS assume una funzione ad esclusivo vantaggio dell’istituto di credito, ancorché non voluta dal contraente, per quanto oggettivamente desumibile dal contenuto dello stesso contratto;

6) accertare e dichiarare che non sussiste alcun equilibrio tra le alee assunte nel contratto di derivato, non potendo le stesse essere qualificate come razionali e consapevoli alla luce di tutto quanto dedotto in narrativa;

7) accertare e dichiarare che il contratto di I.R.S., assumeva nel momento della proposta dell’attrice un valore di mercato (mark to market) negativo per il cliente (non par), valore che non è stato parificato dall’elargizione da parte della Banca di up front iniziale, con conseguente squilibrio finanziario del medesimo contratto, anche per tutti i motivi dedotti in narrativa;

8) accertare e dichiarare che, avendo il contratto alla stipula un MtM negativo, la Banca avrebbe dovuto versare una somma diretta a riequilibrare il profilo economico delle operazioni per cui è causa, così da ridurre il margine lordo a favore della Banca 9) accertare e dichiarare che il contratto di I.R.S., assumeva, pertanto, al momento della proposta formulata dall’attrice, dei costi o commissioni implicite che non sono state quantificate dalla Banca convenuta;

10) accertare e dichiarare come la Banca convenuta non ha adeguatamente provveduto ad indicare, comunicare e pattuire taluni elementi essenziali del contratto, quali il valore negativo del mark to market al momento della stipula, nonché i modello di “pricing” utilizzati per il relativo calcolo (non indicato) e quindi dei costi o commissioni implicite;

11) accertare e dichiarare che il contratto di I.R.S. ha mantenuto per tutta la durata un mark to market negativo per il cliente con conseguente pagamento di soli differenziali negativi;

12) dichiarare per l’effetto, il contratto di I.R.S. n. 99910/2011 di cui alla proposta sottoscritta dalla società Agricola Arcagna srl, per tutti i motivi esposti in narrativa, nullo per mancanza di causa o per illiceità della stessa ex art. 1325 c.c.; ovvero dichiarare, per tutti i motivi dedotti, il contratto di IRS de quo, nullo per mancanza di causa concreta ex 1418 e 1322 c.c.;

13) dichiarare, altresì, l’indeterminatezza/indeterminabilità del contratto di derivato I.R.S., e per l’effetto lo stesso nullo per mancata pattuizione dell’elemento essenziale del Mark to Market, nonché dei modelli di “pricing” utilizzati per il relativo calcolo ai sensi e per l’effetto degli artt. 1326 e 1418 c.c.;

14) dichiarare, per l'effetto e conseguentemente illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti effettuati dalla banca all'odierno attore durante il corso dei rapporti in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa;

15) condannare pertanto la UBI BANCA Spa alla ripetizione di tutte le somme versate a titolo di differenziali di interessi negativi scambiati nel corso del periodo intercorrente tra l’avvio del contratto di I.R.S. e la sua estinzione/cessazione, dei costi e commissioni impliciti dell’I.R.S. e di tutte le somme che dovessero essere accertate come non dovute, con rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 1224 e 1284 c.c. e interessi dai singoli pagamenti al saldo o quantomeno dalla domanda al saldo, oltre il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti dall’attore, in relazione alla violazione dei doveri di correttezza, buona fede e trasparenza nell’esecuzione del contratto - anche nella fase precontrattuale - in conseguenza dell'illecita condotta posta in essere da parte della Banca, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito ai sensi dell’art. 1226 c.c.;

In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle precedenti domande:

16) dichiarare l’annullabilità del contratto derivato I.R.S., per cui è causa, si sensi e per gli effetti degli artt. 1427; 1428; 1429; 1433 e 1439 c.c., nonché per violazione degli artt. 27; 28; 29; 30; 31; 32 e 37 del Regolamento Consob 16190/07, da considerarsi quali norme imperative;

17) condannare, per l’effetto, l’Istituto di credito alla restituzione/risarcimento di tutte le somme versate a titolo di differenziali di interessi negativi scambiati nel corso del periodo intercorrente tra l’avvio del contratto di I.R.S. e la sua estinzione/cessazione, dei costi e commissioni impliciti dell’I.R.S.

o di tutte le somme che dovessero essere accertate come non dovute per i motivi di cui in narrativa, con rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 1224 e 1284 c.c. e interessi dai singoli pagamenti al saldo, o quantomeno dalla domanda al saldo, oltre il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti dall’attore, in relazione alla violazione dei doveri di correttezza, buona fede e trasparenza nell’esecuzione del contratto - anche nella fase precontrattuale - in conseguenza dell'illecita condotta posta in essere da parte della Banca, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito ai sensi dell’art. 1226 c.c.;

In via ulteriormente subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle precedenti domande 18) accertare e dichiarare l’inadempimento da parte della Banca ai doveri di informazione, trasparenza e comunicazione ai clienti al dettaglio, in particolare ai sensi degli artt. 27; 28; 29; 30; 31; 32 e 37 del Regolamento Consob 16190/07, da considerarsi quali norme imperative, nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c., degli obblighi di informazione e di tutela della clientela;

19) dichiarare, pertanto, a causa del grave inadempimento, la risoluzione del contratto I.R.S. n. 99910/2011 del 12.01.2011, ai sensi e per l’effetto degli art. 1453 e 1455 c.c.;

20) condannare, per l’effetto, l’Istituto di credito alla restituzione/risarcimento di tutte le somme versate a titolo di differenziali di interessi negativi scambiati nel corso del periodo intercorrente tra l’avvio del contratto di I.R.S. e la sua estinzione/cessazione, dei costi e commissioni impliciti dell’I.R.S. o di tutte le somme che dovessero essere accertate come non dovute per i motivi di cui in narrativa, con rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 1224 e 1284 c.c. e interessi dai singoli pagamenti al saldo, o quantomeno dalla domanda al saldo, oltre il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti dall’attore, in relazione alla violazione dei doveri di correttezza, buona fede e trasparenza nell’esecuzione del contratto - anche nella fase precontrattuale - in conseguenza dell'illecita condotta posta in essere da parte della Banca, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito ai sensi dell’art. 1226 c.c.;

In via ulteriormente subordinata 21) condannare la UBI BANCA, poiché non ha versato alcun up front, a corrispondere una somma di denaro tale pari al valore negativo che il contratto derivato assumeva alla data di sottoscrizione della proposta di ordine, e che sia diretta a riequilibrare il profilo economico delle operazioni per cui è causa, così da ridurre il margine lordo a favore della Banca.

In via istruttoria 22) nominare Consulente Tecnico d’Ufficio al fine di confermare, se del caso, le risultanze peritali, fonte di prova e scaturigine della pretesa attorea.

• Egli dovrà accertare, sulla scorta della documentazione esibita, la regolarità/validità e/o nullità efficacia del contratto di I.R.S. contestato; dovrà, altresì, constatare, previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale (eventuali convenzioni, pattuizioni, missive esistenti presso gli Istituti di credito dove si è articolato il rapporto tra le parti) a tal fine valuti:

• Accertare se il rapporto per cui è causa può ritenersi correttamente perfezionato tra le parti “per mancata conferma d’ordine” e non sottoscrizione corretta del contratto quadro da parte della Banca o per mancanza di elementi essenziali;

• l’esatto valore che assumeva il contratto di IRS, nel momento della sottoscrizione, la presenza o meno di up front iniziale, accertando i costi impliciti e le commissioni implicite del medesimo contratto;

• se sussiste equilibrio tra le alee assunte nel contratto di derivato, e se le stesse possono essere qualificate come razionali e consapevoli in base alla documentazione in possesso;

• che il contratto di IRS stipulato dalla attrice, è stato concluso da soggetto al dettaglio e accertare che l’operazione finanziaria è adatta ai profili della società attrice o se il contratto di swap è stato stipulato in violazione da parte della Banca degli obblighi di cui all’artt. Da 27 a 32 e 37 del reg.

Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, in violazione dei doveri di buona fede, trasparenza e correttezza ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., degli obblighi di informazione e di tutela della clientela di cui all’art. 21 TUF;

• verificare la corretta funzione del contratto di swap al momento della stipula; in particolare se lo stesso abbia funzione di copertura/speculativa o se non possa ravvisarsi alcuna causa dello stesso e di conseguenza la mancanza dell’alea del contratto stesso;

• verificare la mancata indicazione del MTM e del modello di “pricing”, elementi essenziali del contratto;

• calcolare tutte le somme che sono state indebitamente percepite in funzione del contratto di swap, nell’ipotesi in cui venga ravvista mancanza di causa o mancanza di causa in concreto del medesimo contratto.

• accertare e calcolare tutte le spese, le commissioni e gli oneri versati dall’attrice nel corso del contratto, verificando se questi sono dovuti e pattuiti;

• verificare, quindi, se illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti effettuati dalla banca alla odierna attrice durante il corso del rapporto, indicando la somma che deve essere restituita a parte attrice;

• Dovrà quindi procedere al ricalcolo, al fine di rideterminare, la reale somma che parte convenuta deve restituire a parte attrice.

In ogni caso fermo il risarcimento di ogni forma del danno, sotto forma di danno emergente, lucro cessante e con vittoria di spese, competenze di causa, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario di spese generali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Per parte convenuta:

1. in via preliminare: dichiarare la prescrizione delle domande di annullamento, di responsabilità precontrattuale e di nullità del contratto quadro e dell’operazione in derivati;

2. in via principale: rigettare tutte le domande e le richieste formulate da Arcagna in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;

3. in subordine: nella denegata ipotesi in cui ritenga Ubi S.p.A. tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore di Arcagna, ridurre l’importo da corrispondere a Arcagna secondo i criteri indicati in narrativa, disponendo le opportune compensazioni con le eventuali somme corrisposte da Ubi a Arcagna in virtù del contratto derivato oggetto di causa;

4. in via istruttoria:

- rigettare tutte le istanze istruttorie di controparte;

5. in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la Società Agricola Arcagna s.r.l. conveniva in giudizio U.B.I. Banca s.p.a., oggi confluita in Intesa Sanpaolo s.p.a., al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di somme addebitate illegittimamente in forza di un contratto in derivati.

L’attrice in particolare esponeva:

- che il 24.11.2010 stipulava con la banca convenuta un contratto di finanziamento a tasso indicizzato per l’importo di 2 milioni di euro, finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico;

- che, preoccupata per il rischio di innalzamento dei tassi di interesse, il 12.1.2011 presentava alla banca convenuta una proposta di ordine per operazioni in prodotti derivati;

- che conseguentemente la banca sottoponeva l’attrice a profilatura, qualificandola come cliente retail;

- che, infatti, l’attrice, rispondendo al questionario, evidenziava di non avere mai stipulato contratti in derivati, di non avere esperienze o conoscenze specifiche in proposito e che la propria propensione al rischio era limitata;pagina 10 di 16 - che, quindi, l’attrice stipulava con la banca convenuta un contratto quadro in materia di negoziazione in derivati e, contestualmente, un contratto in derivati con dichiarata finalità di copertura, denominato Interest Rate Swap;

- che, tuttavia, in tale occasione l’attrice inspiegabilmente veniva classificata come cliente professionale;

- che detto contratto veniva stipulato sul presupposto di operare come copertura a fronte del rischio di rialzo dei tassi di interesse relativi al finanziamento;

- che il contratto quadro stipulato dalle parti era nullo per difetto di forma scritta, non risultando essere stato sottoscritto dalla banca;

- che la banca aveva violato i propri obblighi informativi, non illustrando le caratteristiche del derivato e, soprattutto, non chiarendo lo scenario di riferimento esistente alla data di perfezionamento del contratto;:

- che, infatti, la banca non allegava al contratto gli scenari pro balistici proiettati per la durata quindicennale del contratto, non quantificava il mark to market iniziale, né indicava il tasso di interesse indicizzato alla data di stipula del contratto di finanziamento, con l’effetto che l’attrice, pattuendo uno strike price del 3,5%, non si avvedeva che il tasso così prescelto fosse eccessivo rispetto all’andamento dei tassi di mercato;

- che per tale ragione il contratto perfezionato produceva esclusivamente flussi finanziari negativi per l’attrice;

- che ad oggi, infatti, l’ammontare complessivo dei differenziali negativi per l’attrice aveva comportato pagamenti per euro 271.697,14;

- che il contratto in derivati perfezionato dalle parti era nullo per difetto di causa in concreto, inpagina 11 di 16 quanto non rivolto a perseguire una finalità di copertura, essendo caratterizzati da una struttura prettamente speculativa;

- che, anche qualora si fosse considerato il contratto di Interest Rate Swap quale una scommessa legalizzata, esso era nullo per difetto di alea razionale, dal momento che il negozio era stato costruito dalla convenuta senza rendere partecipe la controparte di tutte le componenti destinate a influire sul contenuto aleatorio e, in tal modo precludendo alla attrice una valutazione consapevole del rischio assunto tramite tale contratto;

- che il contratto era nullo per indeterminatezza dell’oggetto, non indicando il Mark to Market iniziale e le modalità di suo calcolo;

- che i contratti erano annullabili per dolo o errore o, comunque erano suscettibili di risoluzione per inadempimento da parte della banca agli obblighi informativi e di correttezza.

Si costituiva ritualmente in giudizio U.B.I. Banca s.p.a., contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, nel merito evidenziando come l’attrice fosse stata considerata quale cliente al dettaglio e, quindi, destinataria di tutte le informazioni concernenti il contratto; che la finalità di copertura del derivato aveva consentito di ottenere che i flussi finanziari a carico dell’attrice si fossero compensati con i minori interessi pagati in relazione al contratto di finanziamento sottostante.

Il giudice originario assegnatario della causa disponeva consulenza tecnica di ufficio e, dopo numerosi rinvii, la causa veniva infine riassegnata a questo giudice, il quale anticipava al 20.5.2021 l’udienza di precisazione delle conclusioni; adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica ad opera di entrambe le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande attoree sono fondate e, pertanto, meritano di trovare accoglimento nella misura che dipagina 12 di 16 seguito si indica.

In particolare va evidenziato come la difesa attorea abbia contestato ed eccepito la nullità del contratto in derivati, fra l’altro in considerazione del fatto che lo stesso non contenesse specificazione dei criteri di calcolo del Mark to Market (MtM).

L’eccezione deve essere riconosciuta come fondata.

Il Mark to Market, infatti, quale sommatoria attualizzata dei differenziali futuri attesi sulla base delle condizioni dell’indice di riferimento al momento della sua quantificazione, ovviamente presuppone il richiamo al tasso di interesse di riferimento, ma necessita altresì di essere sviluppato attraverso un conteggio che, mediante il ricorso a differenti formule matematiche, consenta di procedere all’attualizzazione dello sviluppo prognostico del contratto sulla base dello scenario esistente al momento del calcolo dell’MtM.

Precisato, quindi, che per definizione il Mark to Market non possa essere pattuito in modo determinato, trattandosi di un valore destinato necessariamente a mutare a seconda del momento del suo calcolo e dello scenario di riferimento di volta in volta esistente, perchè possa sostenersi che esso sia quanto meno determinabile è comunque necessario che sia esplicitata la formula matematica alla quale le parti intendano fare riferimento per procedere all’attualizzazione dei flussi finanziari futuri attendibili in forza dello scenario esistente.

Ciò si rende necessario in quanto detta operazione può essere condotta facendo ricorso a formule matematiche di attualizzazione differenti, tutte equivalenti sotto il profilo della loro correttezza scientifica, ma tali da poter portare a risultati anche notevolmente differenti fra di loro.

Se, pertanto, per la determinazione del Mark to Market si pretendesse di fare richiamo alle sole rilevazioni periodiche del tasso di interesse di riferimento, senza indicare anche il criterio di calcolo dapagina 13 di 16 adottarsi per procedere all’attualizzazione del valore prognostico, in realtà non si renderebbe il dato contrattuale effettivamente determinabile, sostanzialmente rimanendo lo stesso unilateralmente quantificabile in termini differenti a seconda della formula matematica di calcolo di volta in volta prescelta dal soggetto interessato.

In difetto, quindi, di esplicitazione del criterio di calcolo dell’MtM, il valore negativo attribuito dalla banca risulta sostanzialmente non verificabile e, quindi, rimesso alla rilevazione arbitraria di una delle parti del contratto.

Tale contesto, pertanto, porta a escludere che nel contratto in esame il Mark to Market fosse determinabile.

Si tratta, quindi, a questo punto di verificare se l’MtM sia o no un elemento essenziale del contratto in derivati, con l’effetto che, in caso positivo, la nullità della relativa clausola si estenda all’intero contratto ex art. 1418 c.c.

A tal proposito si è rilevato come l’MtM diviene operante solo nel caso in cui si proceda a una chiusura anticipata del rapporto e, pertanto, sarebbe un elemento contrattuale solo eventuale e non necessario e, in particolare, non assumerebbe alcuna rilevanza nella fase genetica del contratto; per tali ragioni, secondo tale primo orientamento, l’MtM non potrebbe essere considerato come un elemento essenziale del contratto e, quindi, la nullità per indeterminatezza della sua pattuizione non si rifletterebbe sull’intero contratto.

Tale ricostruzione, tuttavia, non tiene in giusta considerazione il fatto che il Mark to Market, quale sommatoria attualizzata di differenziali futuri attesi, rappresenta, sia pure nella dimensione temporalmente contestualizzata, un differenziale tra contrapposti flussi finanziari, ossia l’oggetto stesso del contratto; il Mark to Market non assume, infatti, rilievo in una prospettiva patologica del derivato,pagina 14 di 16 ossia al fine di porre termine anzitempo a un rapporto non più rispondente alle esigenze di copertura o comunque agli interessi delle parti o, quanto meno, di una di esse, ma al contrario attiene alla dimensione fisiologica di tale contratto, rientrando nella logica degli eventi che nel corso degli anni subentri la necessità di modellare i parametri di scambio dei flussi finanziari al modificarsi delle condizioni macro economiche degli indici di riferimento.

In sostanza l’MtM è una particolare espressione dell’oggetto del contratto, destinata a operare con riferimento ad alcune vicende contrattuali dalle parti predeterminate (ossia la scelta di una di esse di dare chiusura anticipata al rapporto, piuttosto che altri casi di necessaria interruzione anticipata, come ad esempio i casi di ammissione a procedure concorsuali della cliente o a procedura di liquidazione coatta della banca).

In tali casi, quindi, l’oggetto del contratto, costituito dal differenziale dei contrapposti flussi finanziari, viene determinato attraverso il Mark to Market, il quale, rappresentando una sua specifica modalità di espressione, è esso stesso l’oggetto del contratto.

Ciò appare indirettamente confermato dallo stesso legislatore, là dove all’art. 2427 bis c.c. ha previsto che le società debbano in bilancio indicare il fair value del contratto derivato, cioè il valore in sé del contratto (ossia l’MtM); tale previsione normativa, infatti, conferma come il Mark to Market, lungi dal configurarsi solo come elemento eventuale del contratto, sia piuttosto una componente necessaria del suo oggetto, tanto da dover essere esplicitata in sede di bilancio.

Se così è, quindi, dovendo l’oggetto del contratto e, quindi, tutte le sue componenti, essere determinate o quanto meno determinabili, pena la nullità del contratto stesso, sarà necessario che nel regolamento contrattuale venga indicato il metodo di calcolo di tale valore; in difetto, risolvendosi la quantificazione dell’MtM in una determinazione di una delle parti (la banca), non verificabile dall’altra, devepagina 15 di 16 concludersi come esso non risulti determinabile, implicando la nullità dell’intero contratto ex art. 1418 c.c.

Parte attrice, quale effetto discendente dalla declaratoria di nullità dei contratti in derivati, ha invocato la ripetizione dei differenziali a suo carico maturati in forza del contratto inter partes; la domanda è fondata e deve essere accolta con riferimento alla situazione di fatto esistente alla data di instaurazione del presente giudizio e, quindi, limitatamente all’importo di euro 271.697,14, rimanendo al di fuori dell’oggetto del presente giudizio i differenziali pagati in costanza di rapporto; detto importo va maggiorato di interessi secondo il tasso legale dal 6.12.2016 (data di instaurazione del procedimento di mediazione, quale proposizione della domanda) al saldo.

A differenza di quanto sostenuto da parte attrice, infatti, non risulta prospettabile una mala fede dell’accipiens, tale da giustificare una differente decorrenza degli interessi, considerato come tale stato soggettivo non possa essere desunto sic et simpliciter dal vizio di nullità del contratto, né tanto meno dagli altri prospettati vizi o condotte illecite dedotte in citazione.

Tali conclusioni portano a ritenere assorbite tutte le ulteriori e numerosissime contestazioni sollevate reciprocamente dalle parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 14.345,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.800,00 per spese generali ed euro 545,00 per rimborso spese.

A carico della convenuta vanno poste in via definitiva anche le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 7.500,00, oltre i.v.a e previdenza e oltre euro 250,0 per rimborso spese.

 

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- in accoglimento delle domande proposte da Società Agricola Arcagna s.r.l. nei confronti di U.B.I. Banca s.p.a., oggi Intesa Sanpaolo s.p.a., dichiara nullo il contratto in derivati inter partes e, per l’effetto, condanna la convenuta a restituire all’attrice la somma complessiva di euro 271.697,14, oltre interessi secondo il tasso legale dal 6.12.2016 al saldo;

- condanna la convenuta a rifondere l’attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 14.345,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.800,00 per spese generali ed euro 545,00 per rimborso spese;

- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 7.500,00, oltre i.v.a e previdenza e oltre euro 250,0 per rimborso spese.

Così deciso in Milano il 14 luglio 2021

Il giudice Francesco Ferrari