Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25052 - pubb. 26/03/2021
Finalità del sequestro giudiziario e caratteristiche del negozio di sottoscrizione delle azioni
Tribunale Torino, 23 Novembre 2020. Est. Di Capua.
Sequestro giudiziario - Finalità - Periculum in mora - Sottoscrizione di azioni - Natura del negozio - Deliberazione di aumento di capitale come una proposta e sottoscrizione del socio o del terzo come una accettazione
Le finalità per cui l’Ordinamento prevede l’autorizzazione al “sequestro giudiziario di beni” previsto dall’art. 670 n. 1 c.p.c., devono essere individuate, nell’assicurare la fruttuosità ed utilità pratica dell’esecuzione coattiva di un futuro provvedimento decisorio, mediante la consegna od il rilascio di quegli stessi beni sui quali è stato autorizzato e posto il vincolo.
Qualora si controverta sulla restituzione di una cosa da altrui detenuta, il sequestro giudiziario può essere concesso se, in relazione al fumus boni iuris, sussista la possibilità di accoglimento della pretesa di chi ha chiesto la misura cautelare.
La sottoscrizione di azioni è un negozio di natura “consensuale”, che si perfeziona con lo scambio del consenso fra il socio sottoscrittore o il terzo e la società, per il tramite dell’organo amministrativo, tant’è che la deliberazione di aumento di capitale può configurarsi come una proposta e la sottoscrizione del socio o del terzo come una accettazione, secondo il classico schema del contratto di natura consensuale; a seguito della sottoscrizione sorge poi l’obbligo di conferimento verso la società.
Nel “sequestro giudiziario di beni” previsto dall’art. 670 n. 1 c.p.c., il requisito del periculum in mora va inteso nel senso dell’opportunità di provvedere alla custodia o gestione temporanea dei beni in questione, circostanza che ricorre quando lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti anche la possibilità che si determino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso senza che possa diversamente rilevare la mera capacità di gestione dei beni della parte che li possiede. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
ORDINANZA
1. Premessa.
1.1. Con ricorso datato 21.09.2020, depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 25.09.2020, la società M. I. SERVICE Limited (d’ora in avanti, per brevità, anche “M.”), in persona del legale rappresentante pro tempore, ha chiesto, nei confronti delle società MU. HOLDING * (d’ora in avanti, per brevità, anche “MU.”) e P. E. ITALIA S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, anche “P.”), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con decreto inaudita altera parte, ex art. 669-sexies c.p.c. ovvero, in subordine, previsa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, di:
“I) autorizzare, ai sensi dell’art. 670 c.p.c. il sequestro giudiziario del pacchetto di n. 5.000 azioni di valore nominale pari ad Euro 10,00 ciascuna, rappresentative del 20% del capitale sociale di P. E. S.p.A. emesse in conseguenza dell’assemblea straordinaria di P. tenutasi in data 30 aprile 2020”;
II) nominare un custode cui affidare la custodia dei beni sequestrati e dei frutti che matureranno.
III) si chiede, altresì, di essere autorizzati ad effettuare la notifica del provvedimento di autorizzazione del sequestro alla società armatrice anche a mezzo telefax e/o a mezzo corriere e/o a mezzo mail, anche senza l’assistenza dell’Ufficiale Giudiziario, concessi i termini triplicati di cui all’art. 669 sexies 3° comma, c.p.c.”
1.2. Il Presidente della suddetta Sezione civile ha designato il Giudice sottoscritto per la trattazione del procedimento, ai sensi degli artt. 669 bis e seguenti c.p.c.
1.3. Con Decreto in data 26.09.2020, il Giudice Designato:
Ø ha rigettato l’istanza proposta dalla parte ricorrente di provvedere con Decreto inaudita altera parte, ai sensi dell’art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c.;
Ø ha preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e, in particolare dell’art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (come modificato dall’art. 221, comma 4, Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77) e del “Protocollo per la trattazione delle udienze civili mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto” predisposto dal Tribunale Ordinario di Torino e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino in data 28/04/2020;
Ø ha fissato udienza “figurata” in data mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 11,05, da svolgersi mediante il deposito telematico di “note scritte” sostitutive della trattazione orale, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
Ø ha assegnato alla parte ricorrente termine sino al 02.10.2020 per il perfezionamento della notifica alle controparti del ricorso e del presente decreto;
Ø ha assegnato alle parti resistenti termine sino al 15.10.2020 per il deposito telematico della memoria difensiva e la produzione di documenti;
Ø ha assegnato alle parti termine fino al 20.10.2020 per l’eventuale deposito di motivata istanza di richiesta di trattazione in forma fisica eventualmente anche con le modalità da remoto;
Ø ha assegnato alla parti termine sino al 22.10.2020 per il deposito telematico delle “note scritte”.
1.4. Peraltro, con “atto di integrazione del ricorso ex art. 670 c.p.c. sulla base di fatti sopravvenuti” depositato telematicamente in data 23.09.2020, ma visualizzato sulla Consolle del Giudice Designato soltanto in data 28.09.2020, la società M. ha chiesto, sulla base di fatti nuovi sopravvenuti, l’emissione del provvedimento di sequestro giudiziario inaudita altera parte, riportandosi per il resto alle deduzioni contenute nel ricorso ex art. 670 c.p.c.
1.5. Inoltre, con “istanza per autorizzazione alla notifica a mezzo telefax e/o corriere e/o e-mail nonché atto di ulteriore integrazione del ricorso ex art. 670 c.p.c. sulla base di fatti sopravvenuti”, depositata telematicamente in data 30.09.2020, ma visualizzata sulla Consolle del Giudice Designato soltanto in data 02.10.2020, la società M. ha chiesto che il Tribunale:
“- se ritenuto a integrazione e/o modifica del proprio decreto di fissazione d’udienza del 25 – 28 settembre 2020, voglia autorizzare la notifica del ricorso cautelare, del decreto di fissazione d’udienza, e degli eventuali ulteriori provvedimenti emessi ad esito dell’istanza integrativa del 25 settembre 2020 e della presente istanza integrativa, a MU. HOLDING * a mezzo telefax e/o a mezzo corriere e/o a mezzo mail, anche senza l’assistenza dell’ufficiale giudiziario;
- sulla base dei fatti nuovi sopravvenuti, rilevata l’obbiettiva sussistenza delle ragioni di urgenza, se ritenuto a modifica e/o revoca del proprio decreto di fissazione d’udienza del 25-28 settembre 2020, voglia emettere il provvedimento di sequestro inaudita altera parte;
- voglia nominare a P. un curatore speciale per la rappresentanza nel presente giudizio, ai sensi dell’art. 78, secondo comma, c.p.c.”
1.6. Con Decreto inaudita altera parte in data 6.10.2020, il Giudice Designato:
Ø ha ritenuto le domande proposte dalla società M. fondate e meritevole di accoglimento, anche alla luce dei fatti nuovi prospettati nei predetti due atti di integrazione del ricorso e dei rilievi di cui infra;
Ø ha quindi revocato il precedente Decreto in data 26.09.2020;
Ø ha autorizzato, ai sensi dell’art. 670, n. 1), c.p.c., il sequestro giudiziario del pacchetto di n. 5.000 azioni di valore nominale pari ad Euro 10,00 ciascuna, rappresentative del 20% del capitale sociale di P. E. S.p.A., emesse in conseguenza dell’assemblea straordinaria di quest’ultima società tenutasi in data 30 aprile 2020;
Ø ha nominato quale Custode giudiziario delle predette azioni il dott. Franco NADA, il quale è stato sottoposto sottoposto, ai sensi dell’art. 676, ult. comma, c.p.c., ai diritti ed obblighi di cui agli artt. 521 (fatta eccezione per il primo comma), 522 e 560 c.p.c. ;
Ø ha nominato P. E. ITALIA S.p.A., quale Curatore Speciale per la rappresentanza nel presente giudizio, ai sensi dell’art. 78, secondo comma, c.p.c., l’Avv. Cecilia RUGGIERI, con studio in corso Francia n 9 – 10128 – Torino;
Ø ha fissato udienza di comparizione delle parti davanti a sé in data 21.10.2020;
Ø ha assegnato alla parte ricorrente termine perentorio fino al 14.10.2020 per la notificazione:
1) del ricorso cautelare depositato telematicamente in data 23.09.2020;
2) dell’ “atto di integrazione del ricorso ex art. 670 c.p.c. sulla base di fatti sopravvenuti” depositato telematicamente in data 23.09.2020;
3) dell’ “istanza per autorizzazione alla notifica a mezzo telefax e/o corriere e/o e-mail nonché atto di ulteriore integrazione del ricorso ex art. 670 c.p.c. sulla base di fatti sopravvenuti” depositata telematicamente in data 30.09.2020;
4) del Decreto;
· alla parte resistente MU. HOLDING *, in persona del legale rappresentante pro tempore;
· alla parte resistente P. E. ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
· al Curatore Speciale della società P. E. ITALIA S.p.A. per la rappresentanza nel presente giudizio, ai sensi dell’art. 78, secondo comma, c.p.c., Avv. Cecilia RUGGIERI, con studio in corso Francia n 9 – 10128 – Torino;
Ø ha autorizzato la parte ricorrente ad effettuare la notifica dei predetti atti a MU. HOLDING * a mezzo telefax e/o a mezzo corriere e/o a mezzo mail, anche senza l’assistenza dell’ufficiale giudiziario;
Ø ha mandato alla Cancelleria di comunicare il Decreto alla parte ricorrente ed al Custode giudiziario dott. Franco NADA.
1.7. In data 20.10.2020 è costituita telematicamente la parte resistente MU. HOLDING *, depositando memoria difensiva datata 20.10.2020, chiedendo di rigettare il ricorso proposto da M. per tutte le ragioni esposte e, per l’effetto, di revocare integralmente il Decreto inaudita altera parte in data 6.10.2020, con vittoria di spese e competenze di causa.
1.8. All’udienza in data 21.10.2020 così fissata:
- la parte ricorrente e la parte resistente MU. HOLDING * parti hanno discusso il procedimento illustrando il contenuto delle rispettive difese;
- la parte ricorrente ha evidenziato che, per mero errore materiale, riportato nel ricorso e nel decreto inaudita altera parte, è stato indicato il numero di azioni in questione pari a 5.000 anziché 1.000;
- il Curatore Speciale ha chiesto un termine per poter prendere posizione sulle difese della parte resistente MU. HOLDING * e costituirsi conseguentemente;
- le parti nulla hanno opposto alla rettifica del predetto errore materiale ed alla suddetta richiesta di rinvio;
- la parte ricorrente ha chiesto un breve termine per replica alla memoria avversaria prima della costituzione del Curatore Speciale;
- le parti hanno dichiarato di essere favorevoli alla fissazione di un’udienza figurata con note scritte chiedendo concordemente di concedere i seguenti termini:
· un primo termine alla parte ricorrente per depositare una breve memoria difensiva in replica alla memoria difensiva della parte resistente MU. HOLDING *;
· un termine al Curatore Speciale per la sua costituzione in giudizio;
· un termine alla parte resistente MU. HOLDING * per depositare una breve memoria difensiva in replica;
· un termine per tutte le parti per il deposito delle rispettive “note scritte”.
1.9. Con Ordinanza in data 21.10.2020 il Giudice Designato:
- ha disposto le seguenti correzioni del Decreto inaudita altera parte del 6.10.2020:
Ø al punto 1.1., a pagina 2, dove si legge “n. 5.000 azioni”, deve invece leggersi “n. 1.000 azioni”;
Ø al punto 5.1., a pagina 12, dove si legge “n. 5.000 azioni”, deve invece leggersi “n. 1.000 azioni”;
Ø nel dispositivo, a pagina 13, dove si legge “n. 5.000 azioni”, deve invece leggersi “n. 1.000 azioni”
- ha concesso:
Ø termine fino al 28.10.2020 alla parte ricorrente M. I. SERVICE Limited per depositare una breve memoria difensiva in replica alla memoria difensiva della parte resistente MU. HOLDING *;
Ø termine fino al 04.11.2020 alla società P. E. ITALIA S.p.A. in persona del Curatore Speciale ex art. 78 c.p.c. Avv. Cecilia RUGGIERI, per costituirsi nel presente procedimento, depositando memoria difensiva;
Ø termine fino al 09.11.2020 alla parte resistente MU. HOLDING * per depositare una breve memoria difensiva in replica;
Ø termine fino al 13.11.2020 un termine per tutte le parti per il deposito delle rispettive “note scritte”.
ha fissato udienza “figurata” in data 18.11.2021.
1.10. In data 28.10.2020 M. ha depositato la propria “memoria autorizzata”, insistendo per le domande rassegnate in sede di ricorso.
1.11. In data 4.11.2020 è costituita telematicamente la parte resistente P. E. ITALIA S.p.A., in persona del Curatore Speciale ex art. 78 c.p.c. Avv. Cecilia RUGGIERI, nominato con decreto del 6.10.2020, depositando memoria di costituzione datata 4.11.2020, chiedendo di “confermare il sequestro giudiziario ante causam, concesso dal Tribunale di Torino inaudita altera parte, richiesto da M. I. Service Limited ed avente ad oggetto il pacchetto di n. 1000 azioni di valore nominale pari ad € 10,00 ciascuna, rappresentative del 20% (pari ad € 229.297,00) del capitale sociale di P. E. S.p.A., di cui si sarebbe indebitamente appropriata la socia di maggioranza MU. HOLDING *.”, con vittoria dei compensi e delle spese di giudizio e distrazione delle spese.
1.12. In data 09.11.2020 MU. ha depositato la propria “memoria autorizzata”, insistendo nell’accoglimento delle già precisate conclusioni.
1.13. Le parti hanno quindi depositato le rispettive “note scritte”.
1.14. All’esito dell’udienza “figurata” in data 18.11.2020, il Giudice Designato si è riservato sulla pronuncia dell’Ordinanza ex art. 669 sexies, 2° comma, ult. parte c.p.c. .
1.15. Tutto ciò premesso, i provvedimenti emanati con il citato Decreto “inaudita altera parte” in data 6.10.2020, con le correzioni apportate con Ordinanza in data 21.10.2020, devono essere confermati.
2. Sull’eccezione preliminare di nullità del ricorso proposta dalla parte resistente MU..
2.1. In via preliminare, la parte resistente MU. ha eccepito la nullità del ricorso avverso, deducendo:
- che dalla semplice disamina dell’epigrafe del ricorso si evince la mancanza dell’indicazione del legale rappresentante di M.;
- che neppure dalla procura alle liti è dato ricavare quale sia la carica ricoperta dal sig. WONG all’interno della società cinese M., in forza del quale il sig. WONG sarebbe munito di poteri di rappresentanza in giudizio.
L’eccezione non risulta fondata.
2.2. Invero, nel caso di specie la procura alle liti indica chiaramente il sig. WONG quale legale rappresentante di M. nel presente giudizio e, del resto, non vi è alcuna incertezza sul punto, essendo la stessa MU. ad affermare più volte che in effetti il sig. WONG è il legale rappresentante di M..
3. Sulla strumentalità.
3.1. La ricorrente ha chiesto un “sequestro giudiziario di beni” previsto dall’art. 670 n. 1 c.p.c., il quale dispone che il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario «di beni mobili o immobili, aziende od altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea».
Le finalità per cui l’Ordinamento prevede l’autorizzazione al sequestro giudiziario di beni devono essere individuate, nell’assicurare la fruttuosità ed utilità pratica dell’esecuzione coattiva di un futuro provvedimento decisorio, mediante la consegna od il rilascio di quegli stessi beni sui quali è stato autorizzato e posto il vincolo (cfr. in tal senso: Cass. civile 23 novembre 1991 n. 12595).
3.2. Nel caso di specie, detta finalità risulta sussistente, avendo la parte ricorrente chiesto, nelle conclusioni relative al giudizio di merito, l’accertamento, in contraddittorio con P. e MU., dell’efficacia della sottoscrizione effettuata da M. e/o comunque della sussistenza del diritto di proprietà di quest’ultima sulle azioni de quibus e, in ogni caso, la condanna di MU. a trasferire le azioni di cui trattasi alla ricorrente.
Secondo l’orientamento della Cassazione, condiviso da questo Tribunale, qualora si controverta sulla restituzione di una cosa da altrui detenuta, il sequestro giudiziario può essere concesso se, in relazione al fumus boni iuris, sussista la possibilità di accoglimento della pretesa di chi ha chiesto la misura cautelare (cfr. in tal senso: Cass. civile 23 giugno 1982 n. 3831).
4. Sul fumus boni iuris.
4.1. Ciò chiarito, nel caso di specie, anche a seguito delle difese di MU., deve ritenersi sussistente il requisito del fumus boni iuris richiesto dall’art. 670 n.1) c.p.c.
4.2. Invero, sia pure attraverso una valutazione sommaria quale si richiede in questa sede, risulta sufficientemente accertato che la società M. era stata titolare del 20% del capitale sociale di P. fino a quando, dopo l’approvazione di un’operazione di aumento di capitale sociale di quest’ultima, voluta dal socio di maggioranza MU., pur avendo l’attuale ricorrente regolarmente sottoscritto le azioni di nuova emissione ad essa spettanti ed averle immediatamente liberate mediante compensazione con un contro-credito certo, liquido ed esigibile, le era stato comunicato che non era più socia di P. e che MU. era diventata unica socia, titolare del 100%.
Sulla base delle deduzioni e produzioni documentali della parte ricorrente, infatti, risulta sufficientemente accertato quanto segue:
- la società P. opera nel campo delle forniture di cablaggi elettrici per i settori Tv-Audio, Auto, Computer, Industriale, Elettrodomestici e Telecomunicazioni, con notevoli fatturati (cfr. docc. 1, 2, 3, 4, 5 della parte ricorrente);
- nel 2019, a seguito della stipulazione di un contratto quadro di investimento denominato “Framework Agreement” in data 24.05.2019 e della cessione da parte della DEREN EUROPE I. HOLDING S.a.r.l. alla MU. di un pacchetto di azioni della P., quest’ultima era partecipata all’80% da MU. ed al 20% da M.; in tale contratto le parti regolavano anche la sorte di alcuni crediti e controcrediti tra P. e P. Electronic (Shenzen) Co. Ltd. (di seguito, per brevità, “P. CHINA”), riconoscendo l’esistenza di crediti di P. CHINA verso P. di Euro 6.368.424,06, l’esistenza di controcrediti di P. verso P. CHINA per Euro 763.359,19 e, dunque, riconoscendo al netto delle compensazioni una posizione creditoria di P. CHINA nei confronti di P. per complessivi Euro 5.605.064,87 (cfr. doc. 6 della parte ricorrente);
- in data 7.06.2019 le (sole) società M. e MU. sottoscrivevano una scrittura privata denominata “Payment Agreement”, tesa a regolare il pagamento da parte della società P. del debito verso P. CHINA; in particolare, al punto 4.1 le parti convenivano che il credito residuo di P. CHINA di Euro 5.605.064,87 fosse subordinato (i) al pagamento di dividendi a MU. per l’ammontare di 1 milione oppure alla maturazione di ricavi netti di P. da mantenere in società per un ammontare pari ad Euro 1.250.000,00, (ii) al rimborso di eventuali finanziamenti erogati da MU. a P. e (iii) al pagamento di ogni debito scaduto verso terze parti in essere alla data del Closing; ai successivi punti 4.2 e 4.3 della medesima scrittura privata, le parti convenivano che una parte dei crediti di P. CHINA, pari ad Euro 2.302.532,44 fosse, in ogni caso, garantito da P., nel senso che tale importo avrebbe comunque dovuto essere corrisposto a P. CHINA allo scadere di un termine quinquiennale ivi pattuito; per la restante parte del debito verso P. CHINA, le parti convenivano che il medesimo sarebbe stato pagato solo ove P. fosse stata in grado di generare, nel medesimo periodo quinquiennale, un excess cash flow sufficiente ad effettuare il rimborso (cfr. doc. 7 della parte ricorrente);
- in data 7.06.2019 M. e MU. sottoscrivevano un “Shareholders Agreement” che prevedeva, tra l’altro, che nel caso in cui P. si fosse trovata in una situazione di cui all’art. 2447 c.c., entrambe le parti avrebbero avuto il diritto di coprire le perdite e/o sottoscrivere le azioni di nuova emissione rinunciando a finanziamenti e/o crediti di ogni tipo nei confronti della società P. (cfr. doc. 8 della parte ricorrente);
- l’assemblea di P. nominava un nuovo organo amministrativo nelle persone dei signori Wolfgang Lichtenwalder (Presidente), Schylei Lennart Udo (amministratore Delegato), Marco Pappadà e Sebastien Mas nonché del signor Ho Lun Wong (cfr. doc. 1 della parte ricorrente);
- il Collegio Sindacale veniva rinnovato con la nomina dei signori Luca Blini, Giorgio Garolfi e Monica di Oronzo (cfr. doc. 1 della parte ricorrente);
- la società P., tramite gli amministratori di nomina MU., concludeva con società ad essa collegate contratti di consulenza per svariate centinaia di migliaia di Euro (cfr. docc. 8 bis ed 8 ter della parte ricorrente) ed al 29.02.2020 i debiti per le consulenze relative alla ristrutturazione verso società collegate a MU. ammontavano ad Euro 413.690,00 (cfr. doc. 9 della parte ricorrente);
- con mail in data 30.03.2020 l’amministratore di P. sig. PAPPADÀ Marco (nominato da MU.) confermava al sig. WONG l’utilizzabilità dei crediti in questione ai fini dell’aumento di capitale (cfr. doc. 12 della parte ricorrente: “In terms of system M. would be buying from P. E. a portion (20% x ((1.374 k€) + 50k) of its payable vs P. Shenzhen (P. China, ndr) and then M. would wave this portion”);
- in data 22.04.2020 il Consiglio di Amministrazione di P. predisponeva una relazione patrimoniale della Società, da cui emergevano perdite per Euro 1.007.289,40 (evidentemente maturate anche per i predetti debiti di Euro 413.690,00 relativi ai contratti di consulenza con le controllate di MU.), idonee a portare P. in una situazione rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2447 c.c. (cfr. doc. 9 della parte ricorrente);
- in data 23.04.2020 veniva convocata l’assemblea straordinaria di P. affinché venisse approvata la situazione patrimoniale predetta e venissero assunte le conseguenti deliberazioni (cfr. doc. 10 della parte ricorrente);
- in data 30.04.2020 si riuniva l’assemblea della società P., la quale deliberava (cfr. doc. 10 della parte ricorrente):
Ø di approvare la situazione patrimoniale al 29.02.2020, portante una perdita di periodo di Euro 1.007.289,40, oltre a perdite portate a nuovo di Euro 6.447.308,92 e quindi un patrimonio netto negativo pari ad Euro 1.096.485,30;
Ø di procedere a una complessiva operazione – la cui efficacia era sospensivamente condizionata alla sottoscrizione e liberazione integrale dell’aumento di capitale, nei termini in seguito specificati – avente ad oggetto: (i) la copertura parziale delle perdite rinvenienti dalla situazione patrimoniale al 29.02.2020 dinanzi approvato, mediante utilizzo integrale delle riserve e azzeramento del capitale sociale; (ii) la ricostituzione del capitale sociale mediante un aumento di capitale in opzione ai soci, con sovrapprezzo di misura almeno tale da coprire le ulteriori perdite; (iii) la copertura di tali ulteriori perdite mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo rinveniente dall’aumento di capitale; e pertanto, più specificamente:
Ø A) di coprire parzialmente le perdite risultanti dalla situazione patrimoniale alla data del 29.02.2020 dinanzi approvato, pari a complessivi Euro 7.454.598,32, come segue:
§ quanto ad Euro 450.000,00, mediante totale utilizzo della riserva da sovrapprezzo, che veniva conseguentemente annullata;
§ quanto ad euro 5.158.113,02, mediante totale utilizzo delle diverse riserve in conto capitale, che venivano conseguentemente annullate;
§ quanto ad Euro 750.000,00, mediante azzeramento del capitale sociale, con conseguente annullamento di tutte le azioni detenute dai soci;
dando atto che le restanti perdite di Euro 1.096.485,30 sarebbero state coperte al termine dell’esecuzione della successiva deliberazione di ricostituzione del capitale;
Ø B) di ricostituire il capitale sociale, aumentandolo da zero a nominali Euro 50.000,00, mediante emissione di n. 5.000 (cinquemila) nuove azioni da nominali Euro 10,00 ciascuna, alle seguenti condizioni:
§ le n. 5.000 nuove azioni venivano offerte in opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 1, c.c., in proporzione alle azioni possedute alla data di pubblicazione dell’avviso di opzione (con arrotondamento al numero intero di azioni spettante in base al rapporto proporzionale), in base ad apposito avviso da pubblicarsi mediante deposito nel Registro delle Imprese e presso la sede sociale ai sensi dell’art. 2441, comma 2, c.c.;
§ le nuove azioni dovevano essere liberate in denaro al prezzo di Euro 229,30 ciascuna, di cui Euro 219,30 da imputare a riserva sovrapprezzo ed Euro 10,00 a capitale sociale, con integrale liberazione al momento della sottoscrizione, nei modi di legge, e quindi mediante versamento in denaro o mediante utilizzo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal sottoscrittore nei confronti della società;
§ il termine finale di sottoscrizione era fissato al 30.06.2020;
Ø C) di coprire le residue perdite di euro 1.096.485,30, sul presupposto della integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato al precedente punto B), mediante utilizzo, per il medesimo importo, di parte della riserva da sovrapprezzo derivante dall'esecuzione e dalla liberazione dell'aumento medesimo;
- in sede di assemblea, prima dell’approvazione, chiedeva la parola il rappresentante di M., chiedendo maggiori delucidazioni sulle modalità tecniche di sottoscrizione e liberazione dell’aumento di capitale e se fosse possibile utilizzare crediti vantati dal socio verso la società a liberazione delle azioni sottoscritte; veniva così fatto presente che le azioni di nuova emissione: (i) potevano essere sottoscritte mediante apposita dichiarazione inviata alla società, con contestuale liberazione dell’intero prezzo di sottoscrizione, come previsto dalla proposta di deliberazione; (ii) dovevano essere liberate, mediante versamenti in denaro oppure mediante utilizzo di crediti vantati verso la società, purché liquidi, certi ed esigibili; al fine di facilitare la discussione, le risposte venivano fornite, oltre che in italiano, anche in inglese e tutti i partecipanti dichiaravano di aver compreso sia le proposte di deliberazione sia le risposte (cfr. doc. 10 della parte ricorrente);
- in proposito, deve sottolinearsi che lo statuto di P. prevedeva espressamente, all’art. 10, che in “sede di delibera di aumento del capitale sociale può derogarsi al disposto dell’art. 2342 c.c. sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro” (cfr. doc. 11 della parte ricorrente);
- del resto, anche gli accordi perfezionati tra le parti (“Framework Agreement” e “Shareholder Agreement”) lasciavano intendere che M. non avrebbe dovuto, anche in caso di delibera ex art. 2447 c.c., iniettare alcuna risorsa finanziaria, essendo espressamente previsto che le sarebbe stato sufficiente compensare, previa cessione e successiva rinuncia, con una quota parte del credito di P. CHINA per mantenere inalterata la propria quota;
- la delibera veniva iscritta al Registro delle Imprese in data 14.05.2020 e il termine per l’esercizio del diritto di opzione in favore dei soci veniva fissato al 28.05.2020, cui avrebbe fatto seguito il diritto dei soci ad esercitare la prelazione sull’eventuale inoptato; il termine finale di sottoscrizione veniva comunque fissato al 30.06.2020;
- pertanto, in forza di quanto deliberato dall’assemblea, dei predetti accordi e di quanto espressamente richiesto dall’amministratore di P., in data 20.05.2020 M. notificava a P. la cessione di un credito vantato da P. CHINA nei confronti di P. per complessivi Euro 229.297,00 (pari al 20% dell’importo complessivo dell’aumento di capitale) (cfr. doc. 13 della parte ricorrente);
- in data 25.05.2020 M. comunicava quindi a P. la propria sottoscrizione delle azioni di nuova emissione in misura proporzionale alla partecipazione detenuta mediante l’utilizzo del credito di cui si era resa cessionaria da parte di P. CHINA; in data 28.05.2020 tale comunicazione veniva riscontrata dal Presidente del consiglio di amministrazione Wolfgang Lichtenwalder, senza sollevare questioni di sorta (cfr. doc. 14 della parte ricorrente);
- senonché, veniva improvvisamente convocata una riunione del consiglio di amministrazione da tenersi in data 01.06.2020, in prossimità della scadenza del termine riconosciuto in favore dei soci per l’esercizio del diritto di opzione (cfr. doc. 15 della parte ricorrente);
- durante l’assemblea gli amministratori designati da MU. sollevavano per la prima volta alcune contestazioni in ordine alla validità della sottoscrizione effettuata da M.; a supporto di tali contestazioni, partecipavano alcuni legali dello studio NCTM, che avevano predisposto e inviato a P. un parere legale in cui, sostanzialmente, si riteneva che i crediti in questione non avrebbero potuto essere utilizzati ai fini dell’aumento di capitale, in quanto non vi sarebbero le prove della cessione del credito da parte di P. CHINA, tali crediti non sarebbero stati certi, liquidi ed esigibili e le intese contenute nello Shareholders Agreement (che consentivano l’utilizzo di qualsivoglia credito ai fini dell’aumento di capitale necessitato da una situazione rilevante ex art. 2447 c.c.) non avrebbero potuto vincolare la società P. (cfr. doc. 16 della parte ricorrente);
- tale parere NCTM concludeva in modo contraddittorio, affermando che la rinuncia al credito di cui M. si era resa cessionaria doveva comunque considerarsi come produttiva di effetti (cfr. doc. 16 della parte ricorrente);
- con lettera in data 3.06.2020 l’attuale parte ricorrente, tramite i propri legali, contestava tale presa di posizione, ritenendo fosse volta ad escludere M. abusivamente dalla compagine societaria di P. e trasmetteva la documentazione relativa alla cessione dei crediti (cfr. doc. 17 della parte ricorrente);
- inoltre, in data 3.06.2020, a seguito delle predette contestazioni di P., la società P. CHINA confermava a P. di avere ceduto a M. il credito de quo (cfr. doc. 13 bis della parte ricorrente);
- MU. esercitava l’opzione per le azioni di nuova emissione asseritamente non sottoscritte da M. o non liberate, iscrivendo a registro delle imprese il mutamento nella compagine azionaria; conseguentemente, MU. risulterebbe socio unico di P. (cfr. doc. 1 della parte ricorrente).
4.3. La parte resistente MU. ha eccepito, innanzitutto, l’inidoneità del credito de quo ad essere utilizzato ai fini dell’aumento di capitale, non sussistendo i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito di cui trattasi, rilevando, in particolare:
- che, in realtà, l’odierna vicenda trae origine dalla strumentale richiesta di M. di procedere alla ricapitalizzazione di P. non in denaro, non mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili, bensì mediante l’illegittima compensazione di crediti che non sono né certi, né liquidi né, tantomeno, esigibili;
- che tali crediti non potevano quindi essere utilizzati da M. per ricapitalizzare P. e, avendo M., per proprio fatto e colpa, omesso di provvedere a qualsivoglia versamento in denaro, pur essendo stata a ciò formalmente intimata nei termini ritualmente assegnati da P. mediante pubblicazione di diffida ex art. 2344 c.c. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, MU., in esercizio del proprio diritto di opzione, provvedeva a sottoscrivere in denaro anche la quota del 20% precedentemente di titolarità di M. (doc. 2);
- che, sebbene lo Shareholders’ Agreement preveda, come dedotto da M. che “nel caso in cui la Società si trovasse in una situazione di cui all’art. 2447 c.c., entrambe le parti avranno il diritto di coprire le perdite e/o sottoscrivere le azioni di nuova emissione rinunciando a finanziamenti e/o crediti di ogni tipo nei confronti della Società”, è ovvio che l’interpretazione di tale clausola non possa essere incompatibile con le cogenti norme di diritto societario italiane e con le disposizioni contrattuali che dispongono l’applicazione della legge italiana agli assetti contrattuali tra M., P., MU. e DEREN, ossia l’art. 32 “Legge applicabile” “Questo Accordo dovrà essere letto, interpretato ed eseguito in conformità alla legge e alla giurisprudenza italiani”; orbene la legge italiana, applicabile ai rapporti tra le parti, tra l’altro, per loro stessa volontà, prevede che la sottoscrizione di capitale non possa essere liberata, mediante compensazione con crediti, quali quelli di specie privi dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità;
- che nel caso di specie non vi era stato alcun accordo tra le parti tale per cui si sarebbero potuti, nel caso di specie, conferire crediti privi dei caratteri di esigibilità, mentre è sempre vietato il conferimento di crediti non certi e non liquidi;
La suddetta eccezione non risulta fondata.
Trattasi, infatti, di un credito:
- “certo”, derivando da forniture di materiale elettrico eseguite da P. CHINA a favore di P. dal 2016 sino al 2018, oltre interessi, che non risulta contestato;
- “liquido”, come dimostrato dal fatto che P. CHINA, durante le forniture, trasmetteva a P. le relative fatture (cfr. doc. 20 della parte ricorrente) e, del resto, nel “Payment Agreement” si dava espressamente atto dell’ammontare dei crediti di P. CHINA nei confronti di P. (cfr. doc. 7 della parte ricorrente);
- “esigibile”, essendo pacifico che le relative forniture erano state eseguite, determinando l’applicazione nel tempo dei relativi interessi moratori.
In secondo luogo, come correttamente evidenziato anche dal Curatore Speciale di P., il “Payment Agreement” era stato pacificamente sottoscritto soltanto da M. e MU. e non anche da P. e P. CHINA (cfr. doc. 7 della parte ricorrente) le quali ultime, pertanto, non erano parte del contratto. Ne consegue che, anche sotto tale profilo, il credito opposto in compensazione da M. per l’aumento di capitale di P. deve considerarsi certo, liquido ed esigibile, non potendo quest’ultima opporre l’esistenza di condizioni individuate dal “Payment Agreement”.
In terzo luogo, deve rilevarsi che tutti gli indici desumibili dal contratto e dal comportamento delle parti portano inequivocabilmente a ritenere che la volontà delle stesse era stata quella sottoporre a condizione il solo “pagamento” dei crediti commerciali, lasciando sempre e comunque libera da qualsivoglia condizione la “compensazione” ai fini dell’aumento di capitale.
In particolare, il dettato dell’art. 4.1 testualmente recita: “Given the particular scope of the transaction and the fact that this agreement shall be interpreted and construed also according to the content of the Framework Agreement ad the respective appendixes…” (cfr. doc. 7 della parte ricorrente), così chiarendo che ai fini interpretativi non può prescindersi dallo “Shareholders Agreement”, che è un annex del “Framework Agreement” e, dunque, dalla disposizione ivi contenuta che consentiva alle parti l’utilizzo di “crediti di ogni tipo” ai fini della ricapitalizzazione ex art. 2447 c.c. (cfr. docc. 6 ed 8 della parte ricorrente).
In quarto luogo, anche il comportamento successivo delle parti, rilevante ai sensi dell’art. 1362 c.c., costituisce un chiaro indice della volontà di ritenere certi, liquidi ed esigibili i crediti in questione ai fini dell’aumento di capitale e, infatti, come si è detto:
- con mail in data 30.03.2020 l’amministratore di P. sig. PAPPADÀ Marco (nominato da MU.) confermava al sig. WONG l’utilizzabilità dei crediti in questione ai fini dell’aumento di capitale (cfr. doc. 12 della parte ricorrente: “In terms of system M. would be buying from P. E. a portion (20% x ((1.374 k€) + 50k) of its payable vs P. Shenzhen (P. China, ndr) and then M. would wave this portion”);
- in data 25.05.2020 M. comunicava a P. la propria sottoscrizione delle azioni di nuova emissione in misura proporzionale alla partecipazione detenuta mediante l’utilizzo del credito di cui si era resa cessionaria da parte di P. CHINA ed in data 28.05.2020 tale comunicazione veniva riscontrata dal Presidente del consiglio di amministrazione Wolfgang Lichtenwalder, senza sollevare questioni di sorta (cfr. doc. 14 della parte ricorrente);
- inoltre, P. incamerava la rinuncia al credito in esecuzione dell’aumento di capitale deliberato (circostanza non contestata).
Infine, non può condividersi la tesi sostenuta da MU. circa l’equivalenza tra “pagamento” e “compensazione” ai fini dell’aumento di capitale, essendo evidenti le differenze tra i due istituti, anche sotto il profilo codicistico.
4.4. Ad ulteriore conferma della fondatezza delle domande cautelari proposte dalla ricorrente, si deve aggiungere che, in ogni caso, la sottoscrizione delle azioni in questione da parte di M. non potrebbe ritenersi invalida e/o inefficace, trattandosi di un negozio di natura “consensuale” che si perfeziona con lo scambio del consenso fra il socio sottoscrittore o il terzo e la società, per il tramite dell’organo amministrativo, tant’è che la deliberazione di aumento di capitale può configurarsi come una proposta e la sottoscrizione del socio o del terzo come una accettazione, secondo il classico schema del contratto di natura consensuale (cfr. per tutte: Cassazione civile, sez. I, 15/09/2009, n. 19813); a seguito della sottoscrizione sorge poi l’obbligo di conferimento verso la società.
Nel caso di specie, come si è detto, a seguito della predetta delibera ex art. 2447 c.c., M. aveva comunicato a P. la propria volontà di dar corso alla sottoscrizione, divenendo così titolare delle azioni di cui trattasi, a prescindere dalle modalità di liberazione delle partecipazioni.
Pertanto, quand’anche la modalità prescelta non fosse stata ritenuta dal Consiglio di Amministrazione di P. valida ai fini della liberazione delle azioni, ciò non avrebbe comunque in alcun modo potuto far venire meno la qualifica di proprietaria delle azioni in capo a M., legittimando tutt’al più gli amministratori ad agire per l’adempimento (in denaro) della sottoscrizione.
Per completezza, si deve aggiungere che, anche a voler sostenere la natura “reale” del negozio, nel caso di specie la sottoscrizione dovrebbe comunque ritenersi conclusa, avendo P. incamerato la rinuncia al credito non appena effettuata ed accettando in tal modo l’apporto che, conseguentemente, deve ritenersi eseguito ed oggetto di traditio. Dunque, finanche volendo prescindere dal carattere consensualistico della sottoscrizione (secondo quanto sostenuto dalla parte resistente MU.), in ogni caso M. sarebbe per legge titolare delle azioni in questione, avendo la sua controparte negoziale non soltanto ricevuto la dichiarazione di sottoscrizione, ma avendo altresì accettato l’apporto (salvo, in un secondo tempo, ritenere l’apporto non più valido).
4.5. Infine, si deve osservare che, nonostante sin dall’assemblea fosse chiara l’intenzione di M. di sottoscrivere l’aumento di capitale per il 20% delle azioni di nuova emissione, P. non l’aveva invitata a pagare in denaro l’aumento di capitale dalla medesima sottoscritto (sul presupposto che tale sottoscrizione non sarebbe mai stata perfezionata) e, al contempo, senza una previa discussione nel consiglio di amministrazione, aveva invece dato corso alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall’art. 2344 c.c. al fine di offrire le azioni di cui trattasi a MU., escludendo così M. dalla compagine sociale di P. (sul presupposto, del tutto antitetico, che la sottoscrizione fosse invece stata perfezionata).
Sul punto, non può sostenersi che M. sarebbe rimasta esclusa dal capitale sociale proprio in conseguenza dell’offerta a MU., ai sensi dell’art. 2344 c.c., come sostenuto da quest’ultima.
In primo, luogo, infatti, la norma in esame si riferisce al socio “moroso”, ossia a colui che, testualmente, “non esegue i pagamenti dovuti” e, nel caso di specie, un tale presupposto non si era verificato, tenuto conto che:
- M. aveva eseguito l’apporto dovuto mediante la compensazione;
- P. aveva prontamente incamerato la rinuncia al predetto credito, così accettando l’apporto;
- a M. non era stata avanzata alcuna richiesta di pagamento.
In secondo luogo, dall’art. 2344 c.c. si evince che la scelta tra promuovere l’azione per l’esecuzione del conferimento od offrire le azioni agli altri soci dev’essere assunta dagli amministratori e, dunque, evidentemente attraverso una delibera (salva l’ipotesi di una delega specifica).
4.6. Pertanto, nel caso di specie, deve ritenersi sussistente il requisito del fumus boni iuris richiesto dall’art. 670 n.1) c.p.c., sussistendo una controversia sulla proprietà delle azioni di nuova emissione di cui è causa rappresentative del 20% del capitale sociale di P. e ravvisandosi, inoltre, la possibilità di accoglimento della pretesa dell’attuale parte ricorrente.
5. Sulla sussistenza del periculum in mora.
5.1. Nel caso di specie, deve senz’altro ravvisarsi la sussistenza del requisito del periculum in mora, inteso nel senso dell’opportunità di provvedere alla custodia o gestione temporanea dei beni in questione.
Secondo la Suprema Corte, ai fini dell’autorizzazione del sequestro giudiziario, la necessità di provvedere alla conservazione e alla custodia dei beni sui quali deve eseguirsi la misura cautelare sussisterebbe quando lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti anche la semplice “possibilità” che si determino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso senza che possa diversamente rilevare la mera capacità di gestione dei beni della parte che li possiede (cfr. in tal senso: Cass. civile 27 settembre 1993 n. 9729).
5.2. Invero, nelle more del giudizio di merito, MU., detenendo il dominio assoluto di P. in qualità di socio unico, potrebbe esercitare tutti i diritti amministrativi e patrimoniali connessi alle azioni in questione, nonostante ne sia controversa la proprietà.
5.3. Inoltre, come dedotto e documentato nel citato “atto di integrazione del ricorso ex art. 670 c.p.c. sulla base di fatti sopravvenuti” depositato telematicamente in data 23.09.2020, il Collegio Sindacale di P. in data 09.09.2020 ha formalmente rilevato come la società versi in uno stato di tensione finanziaria, che ha cagionato l’impossibilità di adempiere agli obblighi tributari e contributivi ma, ciò nonostante, abbia pagato alla controllante MU. fees per 900.000,00 Euro, pagamenti considerati dallo stesso Collegio Sindacale inopportuni.
Il Collegio Sindacale ha invitato gli amministratori a prendere provvedimenti al fine di fare fronte alla situazione di crisi, mediante finanziamenti soci e/o apporti a titolo di capitale.
5.4. Nella successiva istanza depositata telematicamente in data 30.09.2020, la parte ricorrente ha ulteriormente dedotto e documentato che in data 22.09.2020 si è tenuta un’assemblea di P., chiamata per la nomina della nuova società incaricata della revisione, nel corso della quale:
- è intervenuto il Presidente del Collegio sindacale, dott. BINI per chiedere al Presidente se il Consiglio di Amministrazione ha potuto formulare una risposta alla lettera inviata dal Presidente del Collegio Sindacale a seguito dell’ultima verifica del medesimo collegio sindacale tenutasi in data 9.09.2020 presso la sede amministrativa della società; in questa lettera, come si è detto, il Collegio sindacale ha chiesto al Consiglio di amministrazione di preparare un piano finanziario mediante il quale indicare come risolvere le problematiche finanziarie che affliggono l’azienda e mediante il quale gli amministratori ed il socio garantiscano la continuità aziendale;
- il Presidente del Collegio sindacale ha invitato il Presidente dell’assemblea a convocare un’assemblea dei soci appena possibile per la criticità della situazione finanziaria di fronte alla quale il collegio sindacale ha necessità di ricevere chiarimenti da parte del socio;
- è intervenuto il consigliere Steve WONG per richiedere la motivazione per la quale la lettera indirizzata al consiglio di amministrazione non è stata ricevuta dal medesimo richiedendo la ragione del mancato ricevimento;
- il dr. BLINI ha confermato che la lettera è stata inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con la raccomandazione di inviare la medesima a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il dr. Blini ha chiesto un chiarimento al Presidente in merito al motivo per il quale la lettera non è stata inoltrata al consiglio di amministrazione ed al consigliere WONG;
- il Presidente ha motivato il mancato inoltro della lettera in ragione del fatto che doveva essere tradotta dall’italiano;
- i dr. BLINI ha invitato il Presidente ad inoltrare tempestivamente la medesima lettera, dato che il Collegio Sindacale richiede di ricevere urgentemente una risposta ai rilievi formulati in merito alla criticità della situazione finanziaria come indicato nella lettera, invitando nuovamente il Presidente del Consiglio di amministrazione ad inoltrarla senza indugio;
- il consigliere WONG ha espresso tutta la sua preoccupazione per non aver ancora ricevuto la lettera datata 11.09.2020 in cui il Collegio Sindacale sottolineava la criticità della situazione finanziaria aziendale e che la mancanza e il ritardo nella trasmissione di queste informazioni pregiudica la sua possibilità di controllare la situazione aziendale;
- è intervenuta la dr.ssa Monica DI ORONZO per sottolineare che la richiesta del Collegio Sindacale deve pervenire soprattutto tramite un riscontro dell’azionista che deve concretizzarsi per mezzo di un apporto di liquidità da parte del medesimo, dato che non vi è alternativa per far fronte alla criticità dell’attuale situazione finanziaria e che questa risposta è richiesta al più presto possibile e non oltre il termine di 10 giorni.
Come correttamente rilevato dalla parte ricorrente, tale circostanza può configurare una ragione di pregiudizio dell’eventuale attuazione della cautela, essendo dal collegio sindacale invocata entro il 2.10.2020 una ricapitalizzazione della società, che coinvolgerebbe l’attuale configurazione del capitale su cui insiste la cautela stessa.
5.5. Infine, sia la parte ricorrente nella memoria difensiva del 28.10.2020 sia la società P. nella comparsa di costituzione hanno dedotto una gravissima circostanza, ossia che in data 23.10.2020 e, dunque, addirittura dopo l’udienza di prima comparizione del 21.10.2020 relativa al presente procedimento cautelare, si è tenuta un’assemblea di P., in cui (cfr. docc. a, b e c prodotti dalla ricorrente con la memoria difensiva del 28.10.2020 nonché docc. 21 e 22 prodotti dalla stessa resistente MU. con la memoria difensiva del 9.11.2020):
- è stata approvata una situazione patrimoniale della società al 31.08.2018, la quale rileva una perdita di Euro 3.864.376,00 e un patrimonio netto negativo di Euro 2.202.072;
- è stato deciso di non ricorrere alla ricapitalizzazione sino al 31.12.2020, sfruttando la moratoria circa l’operatività dell’art. 2447 c.c., facendo applicazione delle norme contenute nel Decreto Cura Italia.
Ora, nonostante alla data dell’assemblea le azioni rappresentative del 20% del capitale sociale di P. erano state sequestrate con il decreto inaudita altera parte del 6.10.2020, da una parte, il Custode Dott. Franco NADA nominato con tale decreto non è stato neppure convocato per esercitare i relativi diritti amministrativi e, dall’altra parte, MU. è comparsa in assemblea quale socio titolare del 100% delle partecipazioni.
A nulla sono valse le contestazioni avanzate dalla difesa di M. e la richiesta di rinviare ad altra data l’assemblea, onde consentire la presenza del Custode (cfr. docc. a, b e c prodotti dalla ricorrente con la memoria difensiva del 28.10.2020 nonché docc. 21 e 22 prodotti dalla resistente MU. con la memoria difensiva del 9.11.2020).
5.6. In definitiva, la complessiva condotta tenuta da MU. e dagli amministratori di P. di sua nomina rende evidente l’opportunità di provvedere alla custodia o gestione temporanea delle azioni in questione, sussistendo la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso.
6. Conclusioni.
6.1. Tenuto conto dei rilievi svolti, deve confermarsi l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 670, n. 1), c.p.c., del sequestro giudiziario del pacchetto di n. 1.000 azioni di valore nominale pari ad Euro 10,00 ciascuna, rappresentative del 20% del capitale sociale di P. E. S.p.A. emesse in conseguenza dell’assemblea straordinaria di quest’ultima società tenutasi in data 30 aprile 2020.
6.2. Inoltre, deve conseguentemente confermarsi la nomina del custode cui affidare la custodia dei beni sequestrati e dei frutti che matureranno, stabilendo che il custode nominato è sottoposto, ex art. 676, ult. comma, c.p.c., ai diritti ed obblighi di cui agli artt. 521 (fatta eccezione per il primo comma, essendo il richiamo limitato a quelle statuizioni che attengono ai diritti ed agli obblighi del custode e non ai limiti in ordine alla designazione), 522 e 560 c.p.c.
6.3. Infine, contrariamente a quanto eccepito dalla parte resistente MU., deve confermarsi la nomina a P. E. ITALIA S.p.A. del Curatore Speciale per la rappresentanza nel presente giudizio, ai sensi dell’art. 78, secondo comma, c.p.c., in ragione dell’evidente conflitto di interessi che la vede opposta al suo azionista unico MU..
Dal punto di vista procedurale, deve ribadirsi che, per quanto concerne l’individuazione dell’organo giudiziario deputato alla nomina del Curatore Speciale, si deve ritenere che solo nel caso di istanza proposta precedentemente all’instaurazione del giudizio -e non direttamente nell’atto introduttivo o successivamente- la competenza spetti al Presidente del Tribunale, ex art. 80, 1° comma, c.p.c.[1];
Tale interpretazione, secondo cui provvede alla nomina del Curatore Speciale il giudice del procedimento in corso avanti al quale è stata proposta l’istanza o rilevata d’ufficio l’esigenza della nomina, è imposta dalla considerazione per cui, nel silenzio della norma ed in ossequio al principi della ragionevole durata del processo, la competenza del Presidente è riservata alla fase ante causam e trova giustificazione soltanto quando il processo non è ancora pendente e lo si deve instaurare (cfr. sul punto: Cass. civile, Sez. III, 13 aprile 2015 n. 7632; Cass. civile, Sezioni Unite, n. 828 del 1971).
6.4. In conclusione, dalla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione del provvedimento cautelare consegue l’accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente e, per l’effetto, la conferma dei provvedimenti emanati dal Giudice Designato con il citato Decreto “inaudita altera parte” in data 6.10.2020, con le correzioni apportate con Ordinanza in data 21.10.2020, ai sensi dell’art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c.
6.5. Tenuto conto dell’accoglimento della domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente, il Giudice Designato non deve pronunciarsi sulle spese della presente fase cautelare, come si evince dall’art. 669 octies, 7° comma, c.p.c. (inserito dall’art. 50 Legge 18 giugno 2009 n. 69), ai sensi del quale il giudice, soltanto quando emette “uno dei provvedimenti di cui al sesto comma (tra i quali non rientra la presente Ordinanza) prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare”.
6.6. Ai sensi dell’art. 669 octies, 1° comma, c.p.c. (come modificato dall’art. 2 D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005), “L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito…”.
P.Q.M.
Visti gli artt. 669 bis segg. e 670 n. 1) c.p.c., in accoglimento del suddetto ricorso:
C O N F E R M A
i provvedimenti emanati dal Giudice Designato con il Decreto “inaudita altera parte” in data 6.10.2020, con le correzioni apportate con Ordinanza in data 21.10.2020, ai sensi dell’art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c. .
D I S P O N E
che la fase di merito del presente procedimento abbia inizio entro il termine perentorio di giorni sessanta a far data dalla comunicazione della presente Ordinanza, ai sensi dell’art. 669 octies, 1° comma, c.p.c. .
M A N D A
alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.
Torino, lì 23 novembre 2020.
IL GIUDICE DESIGNATO
Dott. Edoardo DI CAPUA
[1] Ai sensi dell’art. 80, 1° comma, c.p.c., infatti, l’istanza per la nomina del curatore speciale “si propone al giudice di pace o al presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale s’intende proporre la causa”;