Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24257 - pubb. 26/09/2020
Provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e limiti alla irreparabilità del pregiudizio rispetto ai diritti di credito
Tribunale Torino, 10 Ottobre 2019. Pres. Silvia Vitrò. Est. Di Capua.
Provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. - Presupposti - Irreparabilità del pregiudizio
In materia di provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., l’accertamento della insussistenza del requisito del periculum in mora esonera il giudice dalla disamina del fumus boni iuris, con conseguente reiezione della domanda cautelare.
Il ricorso alla tutela cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. del credito pecuniario può ammettersi solo a condizione che la stessa sia rivolta a salvaguardare non la mera situazione patrimoniale in quanto tale, bensì situazioni giuridiche soggettive – di cui il ricorrente deve fornire la prova – a tale diritto indissolubilmente ed immediatamente correlate (come il diritto all’integrità fisica o alla salute), le quali potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito.
Il diritto avente ad oggetto una somma di denaro, infatti, di per sé non è suscettibile di essere leso in maniera irreparabile, ai fini dell’art. 700 c.p.c., dal ritardo determinato dal tempo occorrente per la definizione del giudizio di merito, salvo nei casi in cui si tratti di un diritto immediatamente e istituzionalmente preordinato al soddisfacimento di beni della vita di natura infungibile, in quanto eccedenti la dimensione meramente patrimoniale.
In altri termini, al fine di non snaturare i caratteri propri del rimedio cautelare d’urgenza, l’irreparabilità del pregiudizio rispetto ai diritti di credito è ravvisabile unicamente per i diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale ovvero per i diritti a contenuto e funzione patrimoniali, allorquando il rimedio del risarcimento del danno (ancorché astrattamente ipotizzabile) si rilevi insufficiente a soddisfare l’esigenza primaria del creditore, ossia l’interesse ad ottenere l’attuazione del contenuto del rapporto dedotto in giudizio, così determinando un eccessivo scarto tra “danno subito e danno risarcito”.
Il procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. ha natura di vero e proprio mezzo di impugnazione (come chiarito sia dalla Corte Costituzionale n. 78/2015 sia dalla Cassazione civile, Sezioni Unite n. 20128/2005), con conseguente applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ai sensi del quale quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis ed il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei relativi presupposti e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati:
Dott.ssa Silvia VITRÒ, PRESIDENTE
Dott. Luca MARTINAT, GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA, GIUDICE REL.
a scioglimento della riserva assunta all’udienza in data 4.10.2019 nel procedimento iscritto al n. n. 21156/2019 R.G.
omissis
ORDINANZA
1. Premessa.
1.1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 19.7.2019, E. S.r.l. ha chiesto al Tribunale di condannare la parte convenuta BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (di seguito, per brevità, anche MPS) all’immediato pagamento della somma di Euro 264.785,33, precisando che nel giudizio di merito avrebbe assunto le seguenti conclusioni:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, assunti in via istruttoria i mezzi di prova che l’attrice si riserva di dedurre, anche in dipendenza delle avversarie domande; nel merito:
- accertare e dichiarare che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. si è resa inadempiente al contratto autonomo di garanzia perfezionatosi tra le parti in Moncalieri il 24.7.2017 e per l’effetto condannare la convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Euro 264.785,33, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare che il comportamento contrattuale e/o precontrattuale contrario ai doveri di legge della convenuta ha cagionato un danno patrimoniale all’attrice, nella misura accertanda in corso di causa, e per l’effetto condannare Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a risarcire a E. s.r.l. il danno predetto; con vittoria di spese e onorari di lite, incluso rimborso forfettario”.
E. S.r.l., a fondamento delle predette domande, ha allegato:
- che nel giugno del 2017 si rivolgeva alla MPS, Filiale di Moncalieri, al fine di ottenere dall’istituto di credito il duplice servizio di sconto e di garanzia di alcune lettere di credito pervenutele dalla banca estera Banco Internacional De Comercio S.A. di Cuba a fronte di esportazioni effettuate da E. S.r.l verso l’isola caraibica;
- che E. S.r.l. si era accordata con MPS per la conclusione di due distinti contratti per ciascuna transazione commerciale, e precisamente:
• lo sconto bancario del credito, tramite anticipo pro soluto dello stesso su conto corrente;
• la garanzia del credito, tramite assunzione di obbligo fidejussorio in proprio per il caso di mancato pagamento da parte della banca cubana;
- che a norma di tale garanzia, qualora la banca estera non avesse adempiuto entro 20 giorni dalla data di scadenza, tale pagamento sarebbe stato effettuato da MPS, con surroga di quest’ultima nei diritti della creditrice;
- che per la garanzia accordata sulle predette lettere di credito MPS a sua volta controgarantiva a mezzo stipula di polizza assicurativa tra la banca stessa e la SACE S.p.A., con addebitato del premio polizza a spese di E. S.r.l.;
- che in attuazione degli accordi raggiunti, in data 6.6.2017 E. S.r.l. aveva chiesto alla filiale di Moncalieri di MPS (su moduli prestampati dalla stessa) la garanzia degli impegni assunti nei suoi confronti dal Banco Internacional De Comercio S.A. in data 16.9.2016 per la somma di Euro 51.554,67 e lo sconto pro soluto del credito ceduto a mezzo accredito sul conto corrente della somma al netto del tasso di sconto pari al 3%;; MPS aveva accettato la richiesta, contestualmente alla formulazione della stessa, ed il 9.6.2017 aveva accreditato a E. la somma netta di Euro 49.303,46, gravandola delle spese di accettazione dei documenti pari ad Euro 4.459,47 (doc. 5);
- che, sempre il data 6.6.2017 E. S.r.l aveva chiesto a MPS (con i medesimi moduli prestampati di cui sopra) la garanzia degli impegni assunti nei suoi confronti dal Banco Internacional De Comercio S.A. in data 16.8.2016 per la somma di Euro 98.988,00 (doc. 6) e lo sconto pro soluto del credito ceduto, a mezzo accredito sul conto corrente della somma al netto del tasso di sconto pari al 3%; anche in tal caso MPS aveva accettato la richiesta contestualmente alla formulazione della stessa, ed il 9.6.2017 aveva accreditato a E. la somma netta di Euro 94.626,64, gravandola altresì delle spese di accettazione dei documenti pari ad Euro 8.879,22;
- che, successivamente, sempre nel giugno 2017, E. S.r.l. aveva formulato a MPS (su prestampati della stessa), filiale di Moncalieri, ulteriore proposta contrattuale di garanzia per Euro 264.785,33 su lettera di credito del Banco Internacional De Comercio del 5.9.2016;
- che, sulla falsariga di quanto avvenuto in precedenza, anche in questo caso MPS aveva inteso garantirsi per il caso di inadempimento della banca emittente tramite la stipula di una polizza con la SACE, e in data 30.6.2017 aveva dato avviso a E. S.r.l. di aver provveduto all’addebito sul conto corrente della cliente per la somma di Euro 22.956,89 con causale “regolamento premio polizza nr 2016/1599/00”;
- che, con mail del 5.7.2017, il legale rappresentante di E. aveva inviato al dott. Lorenzo Anglani di MPS la bozza della “Bill of Lading” (o “BL”, la bolla di carico rappresentativa delle merci caricate sulla nave per la spedizione marittima), ricevendo la seguente risposta: “in relazione ai documenti allegati alla presente comunico che sono al momento accettabili, naturalmente aspettiamo gli originali da trasmettere per l’utilizzo”;
- che in data 7.7.2017, vista l’accettazione della bozza dei documenti, E. S.r.l. aveva effettuato la spedizione della merce e inviato a MPS gli originali dei documenti attestanti il credito, di cui ne era seguita la completa accettazione, sancita tramite l’addebito, in data 24.7.2017, delle spese di accettazione documenti per Euro 6.464,48;
- che, tuttavia, in data 25.7.2017 MPS aveva del tutto inaspettatamente comunicato a E. S.r.l. di essere “in attesa di una riduzione del plafond sulle conferme delle lettere di credito emesse dal BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A. – HAVANA, al fine di apporre la nostra conferma ed il successivo sconto pro-soluto”;
- che, in seguito, nonostante i diversi solleciti, MPS non aveva mai provveduto allo sconto del credito, così causando alla E. S.r.l un grave ammanco di liquidità, tale comprometterne la situazione economica;
- che in questi due anni E. S.r.l era riuscita a rinviare le scadenze di pagamento verso fornitori e altri istituti di credito successivamente al previsto pagamento da parte del debitore principale Banco Internacional De Comercio S.A., in scadenza il 27.6.2019, confidando in ogni caso nella garanzia del credito assunta da MPS;
- che alla scadenza della lettera di credito, dinanzi all’inadempimento della banca estera, E. S.r.l. aveva appreso che MPS non intendeva pagare alcunché, né denunciare il sinistro alla SACE, non ritenendo concluso il contratto di garanzia tra le parti.
Sotto il profilo del periculum in mora, parte ricorrente ha illustrato una situazione economica di difficoltà, riconducile al fatto che sin dal luglio 2017, supponendo di poter contare sullo sconto per cui MPS si era impegnata, E. S.r.l. ha assunto obblighi e ritardato pagamenti facendo affidamento sulla certezza della futura entrata di circa Euro 250.000,00; l’immeditato pagamento da parte di MPS della somma di Euro 264.785,33 consentirebbe a E. S.r.l di saldare i propri debiti oggi segnalati a sofferenza alla Centrale rischi della Banca d’Italia, così ritornando bancabile ed evitando conseguenze esiziali sull’esistenza della società, quasi certe nell’attesa del giudizio di merito.
1.2. Si è costituita la parte resistente, chiedendo al Tribunale di dichiarare inammissibile la domanda cautelare o comunque di rigettarla nel merito.
In particolare, MPS ha dedotto che l’operazione di sconto della lettera di credito in questione (seppur non espressamente richiesta dal cliente) poteva essere eseguita solo ed esclusivamente in seguito alla conferma della lettera di credito a mezzo star del credere, conferma mai comunicata dalla banca, sicché, non essendosi completato l’iter autorizzativo, alcun contratto poteva ritenersi concluso tra le parti.
1.3. Con Ordinanza del 9.8.2019, il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite tra le parti attesa la particolarità della vicenda e la gestione complessiva dell’operazione da parte di MPS.
1.4. Con ricorso datato 21.8.2019, depositato in pari data, E. S.r.l ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso la richiamata Ordinanza per i motivi di cui infra, domandandone l’integrale riforma, con accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
1.5. Si è costituita in Cancelleria parte resistente, depositando comparsa di costituzione datata 20.9.2019, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell’impugnata Ordinanza, nonché la liquidazione delle spese del procedimento di reclamo e della fase relativa al procedimento ex art. 700 c.p.c. La parte resistente ha inoltre prospettato di aver provveduto a richiedere a SACE la restituzione del premio della relativa polizza assicurativa, provvedendo all’accredito a favore di E. S.r.l dell’importo 19.000,00 (docc. 14, 15, 16).
1.6. All’udienza fissata per l’instaurazione del contraddittorio in data 4.10.2019, sono comparsi i difensori delle parti, insistendo per l’accoglimento delle rispettive domande. In riferimento al bonifico di Euro 19.000,00 pervenuto a favore di E. S.r.l il 30.08.2019, la parte reclamante ha dichiarato di accettare tale importo a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta.
2. Sul merito della pretesa cautelare.
2.1. Con un unico motivo di reclamo E. S.r.l, ribadendo quanto già sostenuto in primo grado nella parte in fatto, ha contestato l’Ordinanza del primo giudice laddove quest’ultimo ha ritenuto superflua ogni indagine circa la volontà, da parte di MPS, di prestare fideiussione, avendo E. S.r.l provveduto alla spedizione della merce senza attendere alcun benestare all’operazione da parte della banca stessa e neppure il consueto addebito delle spese di accettazione documenti.
Secondo la parte reclamante, infatti, nella prassi delle lettere di credito internazionali non accade mai che la polizza sia preventivamente emessa, giacché un elemento documentario essenziale ed imprescindibile è la “Bill of Lading” ossia la polizza di carico rappresentativa delle merci caricate sulla nave per la spedizione marittima prevista dagli artt. 23 e 24 delle norme UNI.
Ritiene, dunque, la parte reclamante, che un ulteriore approfondimento da parte del primo Giudice circa gli usi internazionali avrebbe condotto alla conclusione che, non solo nel caso in esame ma in tutte le lettere di credito internazionali, i documenti di spedizione delle merci rappresentano il presupposto stesso del titolo e della sua astrazione prevista dall’art. 4 delle norme citate, ai sensi del quale: “Nelle operazioni di credito tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi e/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi”.
Ne conseguirebbe la correttezza della prassi seguita da E. S.r.l., che aveva dato corso alla spedizione affidandosi alle univoche manifestazioni di volontà di MPS circa la volontà di concludere l’operazione.
2.2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che il reclamo non possa essere accolto per i seguenti motivi.
Come noto, in materia di provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., si ritengono decisivi ed assorbenti, in caso di dubbio sulla sussistenza del fumus boni iuris, gli aspetti che attengono all’altrettanto necessario requisito del periculum in mora, inteso come quel pregiudizio grave ed irreparabile che il diritto oggetto di tutela subirebbe prima dell’esito del giudizio a cognizione piena.
Secondo la giurisprudenza, l’accertamento della insussistenza del requisito del periculum in mora esonera il giudice dalla disamina del fumus boni iuris, con conseguente reiezione della domanda cautelare: “l’accertamento, nell’ambito del procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., dell’insussistenza di un rischio di pregiudizio irreparabile (periculum in mora) esonera il giudice dalla disamina dell’altro requisito del fumus boni iuris” (cfr. in tal senso: Tribunale Bologna, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 10 aprile 2009; Tribunale Roma, sez. lav., 21 aprile 2006 in Il merito 2006, 11, 31).
A riguardo, si è affermato che il periculum in mora non può mai essere implicitamente riconosciuto: esso presuppone, invece, il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma.
Occorre, quindi, una concreta dimostrazione delle possibili conseguenze della mancata adozione del provvedimento cautelare, attraverso l’indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell’eventuale nocumento legato alla condotta di controparte.
A tal fine, l’onere della prova di un pregiudizio irreparabile, quale fatto costitutivo del diritto azionato, spetta alla parte ricorrente, e la potenzialità lesiva del danno dev’essere un elemento insito nella condizione attuale del richiedente, non una mera ipotesi futuribile, che si mantenga sostanzialmente incerta an et quando (cfr. in tal senso: Tribunale Bologna, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 10 aprile 2009 in Il civilista 2011, 9, 52).
Nel caso di specie, la parte ricorrente richiede l’emissione di un provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.p. a tutela di un affermato diritto di credito che la stessa vanterebbe nei confronti di MPS, in forza di un contratto di garanzia intercorso tra le parti.
Ebbene, ritiene questo Tribunale di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale che ammette il ricorso alla tutela cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. del credito pecuniario solo a condizione che la stessa sia rivolta a salvaguardare non la mera situazione patrimoniale in quanto tale, bensì situazioni giuridiche soggettive – di cui il ricorrente deve fornire la prova – a tale diritto indissolubilmente ed immediatamente correlate (come il diritto all’integrità fisica o alla salute), le quali potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito (cfr. in tal senso: Tribunale Bari, sez. I, 30 giugno 2009 in Giurisprudenzabarese.it 2009; in senso conforme: Tribunale Milano Sez. spec. in materia di imprese, 30 ottobre 2017; Tribunale Salerno 7 aprile 2015; Tribunale Torino 6 giugno 2014; Tribunale Reggio Calabria, sez. lav., 10 febbraio 2010, n. 21 in Redazione Giuffrè 2010).
Si ritiene, infatti, che il diritto avente ad oggetto una somma di denaro di per sé non sia suscettibile di essere leso in maniera irreparabile, ai fini dell’art. 700 c.p.c., dal ritardo determinato dal tempo occorrente per la definizione del giudizio di merito, salvo nei casi in cui si tratti di un diritto immediatamente e istituzionalmente preordinato al soddisfacimento di beni della vita di natura infungibile, in quanto eccedenti la dimensione meramente patrimoniale.
In altri termini, al fine di non snaturare i caratteri propri del rimedio cautelare d’urgenza, l’irreparabilità del pregiudizio rispetto ai diritti di credito è ravvisabile unicamente per i diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale ovvero per i diritti a contenuto e funzione patrimoniali, allorquando il rimedio del risarcimento del danno (ancorché astrattamente ipotizzabile) si rilevi insufficiente a soddisfare l’esigenza primaria del creditore, ossia l’interesse ad ottenere l’attuazione del contenuto del rapporto dedotto in giudizio, così determinando un eccessivo scarto tra “danno subito e danno risarcito” (cfr. in tal senso: Tribunale Bari, sez. I, 30 giugno 2009 in Giurisprudenzabarese.it 2009; in senso sostanzialmente conforme cfr. altresì: Tribunale Bari, sez. IV, 15 luglio 2010, in www.giurisprudenzabarese.it; Tribunale Napoli, 23 marzo 2005 in Lavoro nella giur. 2005, 700; Tribunale Firenze 4 marzo 2005, in Giur. merito, 2005, n. 11, 2323; Tribunale Nocera Inferiore 23 febbraio 2005, in Redazione Giuffré; Tribunale Torino, 22 dicembre 2000 in Giust. civ. 2002, 103; cfr. Tribunale Isernia, ord. 5 dicembre 2007; Tribunale Torino, 22 dicembre 2000; negli stessi termini, più di recente: Tribunale Lamezia Terme, ordinanza 25 marzo 2011).
Nel rispetto di tale principio, è stata dunque riconosciuta la possibilità per una società di agire in via d’urgenza al fine di ottenere un ordine di pagamento, ogniqualvolta il creditore versi in gravissimo stato di insolvenza palesemente determinato dall’inadempimento del debitore (ex multis, Tribunale Roma 18 giugno 1997, Tribunale Reggio Emilia 26 giugno 2009): in tali ipotesi, è evidente che l’oggetto della domanda d’urgenza non investe direttamene il diritto di credito, ma attiene piuttosto alla tutela di interessi superiori, quale quello della continuità aziendale.
In particolare, si è affermato che “nell’ambito di un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., qualora il pregiudizio allegato abbia natura meramente patrimoniale, la tutela cautelare può essere concessa solo a condizione che la ricorrente dimostri l’esistenza di un rischio concreto per la continuità aziendale, che potrebbe essere pregiudicata definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito (così, Tribunale Torino 6 giugno 2014).
Nel caso in esame, la parte reclamante ha prospettato che la società versa in uno stato di grave difficoltà economica, caratterizzato da richieste di pagamento ormai non più dilazionabili - da parte dell’erario, di altri istituti di credito e di diversi fornitori – oltre che dalla segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia dell’importo di Euro 154.080,00 (nei confronti di Ubi Banca).
Ritiene tuttavia il Tribunale che siffatta prospettazione nulla provi in ordine alla paventata crisi aziendale cui la società rischierebbe di andare incontro in caso di mancato immediato incasso delle somme richieste a MPS.
Si tratta, infatti, di una situazione finanziaria che, seppur apparentemente deficitaria, in mancanza di altri specifici elementi – a titolo esemplificativo, il bilancio negativo dell’ultimo esercizio, la dimostrazione della pendenza di procedure esecutive in corso, etc. - non può dirsi tale da far ritenere sussistente il pericolo di dissesto finanziario o di definitiva decozione della società in attesa del giudizio di merito.
Né, d’altro canto, vi è prova che tale situazione di difficoltà economica possa dirsi palesemente determinata dal mancato pagamento di MPS delle somme sottese alla garanzia del credito documentario.
Al contrario, si osserva che è la stessa parte reclamante a ricondurre il proprio stato di difficoltà economica alla mancata concessione, nel 2017, da parte della banca resistente, dello sconto bancario tramite anticipo pro soluto della lettera di credito.
Si legge, infatti, tanto nel ricorso ex art. 700 c.p.c. (pag.11) che nel presente reclamo (pag. 15) che “sin dal 2017, supponendo di poter contare sullo sconto per cui MPS si era impegnata, la E. aveva assunto obblighi facendo affidamento sulla certezza della futura entrata di circa 250.000 euro, al netto delle commissioni e del tasso di sconto”.
E’ evidente, quindi, che non potrebbe comunque parlarsi di un pregiudizio tale da integrare il requisito del periculum in mora, atteso il trascorrere di un apprezzabile lasso di tempo tra il fatto lesivo (il mancato sconto bancario, tramite anticipo pro soluto, da parte di MPS nel 2017) e la proposizione del ricorso cautelare, lasso di tempo chiaramente incompatibile con la prospettata urgenza.
Infatti, per consolidata giurisprudenza, “la ricorrenza del requisito del periculum in mora, che, secondo il dettato dell’art. 700 c.p.c., deve ricorrere in aggiunta a quello del fumus boni iuris, va esclusa allorquando la parte abbia fatto trascorrere un apprezzabile lasso di tempo tra il fatto lesivo del suo diritto e la proposizione del ricorso” (cfr. in tal senso: Tribunale Torre Annunziata, sez. lav., 28 dicembre 2007 in Guida al diritto 2008, 4, 80; Tribunale Palermo 28.9.2012; Tribunale Napoli, 05 luglio 2002 in Dir. industriale 2003, 131; Tribunale Savona, 09 agosto 2007 in Redazione Giuffrè 2007).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve quindi concludersi per l’insussistenza del requisito del periculum in mora con riferimento alla richiesta cautelare d’urgenza avanzata dalla parte ricorrente, con conseguente rigetto del presente reclamo.
3. Conclusioni.
3.1. In conclusione, per tutti i motivi sopra esposti, il reclamo dev’essere rigettato e la citata Ordinanza del Tribunale di Torino confermata.
3.2. Questo Collegio deve pronunciarsi sulle spese del presente procedimento di reclamo, venendo confermata un’Ordinanza di rigetto di ricorso ex art. 700 c.p.c. , come si evince dall’art. 669-septies, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale «se l’ordinanza di incompetenza o rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare».
Nel caso di specie, le spese processuali del presente procedimento di reclamo devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c.
Si deve, infatti, richiamare la Corte Costituzionale che, con Sentenza in data 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.”[1]
Nel caso di specie, sussistono altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, ravvisabili
nella particolare natura della causa, inerente la prassi poco conosciuta dei crediti documentari ed alla luce del comportamento comunque non trasparente della banca resistente.
3.3. Si deve, infine, richiamare l’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”), il quale prevede quanto segue:
«1-quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
La suddetta disposizione trova applicazione al presente giudizio di reclamo, tenuto conto dei rilievi che seguono:
· è ben vero che l’art. 323 c.p.c. prevede, quali “mezzi di impugnazione” unicamente l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo; senonché, tale norma non esaurisce i mezzi di impugnazione previsti dal nostro Ordinamento, essendo inserita nel Libro II sul “processo di cognizione” e, coerentemente, contempla unicamente i mezzi per impugnare le “sentenze; esistono, peraltro, anche mezzi di impugnazione avverso provvedimenti pronunciati al di fuori del processo di cognizione e che non rivestono natura giuridica di sentenza: si pensi, ad esempio, alle ordinanze pronunciate all’esito di un procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., (di regola) appellabili ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. oppure alle ordinanze pronunciate all’esito di un procedimento cautelare, (di regola) reclamabili ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.;
· del resto, la Corte Costituzionale, sia pure incidentalmente, ha qualificato espressamente il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. come un vero e proprio mezzo di “impugnazione” (cfr. Corte Costituzionale, 13/05/2015, n. 78 in Giurisprudenza Costituzionale 2015, 3, 711: “il reclamo avverso l’ordinanza, con la quale è stata concessa o denegata la misura cautelare dal giudice monocratico del Tribunale, integra una ‘vera e propria impugnazione’ che si propone al collegio del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato”);
· anche le Sezioni Unite della Cassazione hanno qualificato espressamente il reclamo cautelare come un vero e proprio mezzo di “impugnazione” (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite 18 ottobre 2005 n. 20128: “… alla luce della nuova disciplina dei procedimenti cautelari introdotta con la legge n. 353 del 1990, contro i provvedimenti di natura provvisoria e strumentale emessi a conclusione degli stessi, sia in caso di concessione della misura cautelare, sia in caso di rigetto del ricorso (a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 669 terdecies c.p.c., di cui a Corte cost. n. 253 del 1994) è ammesso il reclamo a un giudice processualmente sovraordinato, cioè un ‘mezzo di impugnazione’ con cui la parte interessata può ottenere in tempi brevi anche il riesame della questione di giurisdizione…”);
· inoltre, sebbene non sia certo vincolante per il giudice, deve comunque richiamarsi anche la Circolare Ministeriale 31 luglio 2002 n. 5, secondo cui, ai fini del Contributo Unificato, anche il reclamo è considerato strumento di impugnazione;
· anche secondo buona parte della dottrina, l’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 va letto mediante interpretazione estensiva, in coerenza con il fine che ne ha giustificato l’introduzione, ossia scoraggiare i giudizi di secondo grado -giudizi che tali sono rispetto ad una decisione di prime cure già emessa- introdotti senza la doverosa prudenza; ne consegue che per «impugnazione», ai fini dell’art. 13 comma 1-quater, debbono intendersi anche i reclami contro i provvedimenti cautelari;
· infine, in favore dell’applicabilità al reclamo cautelare dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 possono richiamarsi i seguenti precedenti giurisprudenziali: Tribunale Treviso, sez. II, 30 luglio 2015, in Ilfallimentarista.it 2015, 1 settembre (“Il reclamo avverso lo stato passivo del fallimento, come disciplinato dall’art. 99 l. fall. dopo la riforma operata dal d.lg. n. 169/2007, ha natura impugnatoria. Ne deriva dunque la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del testo unico sulle spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115/2002, ai sensi del quale la parte che propone un’impugnazione, anche incidentale, che venga poi respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile, è tenuta a versare un importo ulteriore a titolo di contributo unificato, di ammontare uguale a quello dovuto per l’impugnazione stessa. Nel caso di specie il Tribunale rigetta l’opposizione allo stato passivo avanzata sulla base di un rapporto di agenzia intercorso tra l’opponente e la s.r.l. fallita, condannando l’agente al pagamento del contributo unificato, oltre che alla rifusione delle spese di giudizio); Tribunale Novara 04 aprile 2013 in www.ilcaso.it (“Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo al titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. Nel caso di specie, il principio è stato ritenuto applicabile anche all’impugnazione dei provvedimenti cautelari)”;
Pertanto, nel caso di specie, tenuto conto del rigetto del reclamo, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall’art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.
P.Q.M.
R I G E T T A
il reclamo proposto dalla società E. S.r.l. avverso l’Ordinanza del Tribunale di Torino datata 9.08.2019, che conferma.
D I C H I A R A
integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
D À A T T O
della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall’art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.
M A N D A
alla propria Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino, in data 04 ottobre 2019.
Dott. Edoardo DI CAPUA
Minuta redatta dalla Dott.ssa Alice AMBROSIO, Magistrato in Tirocinio.
[1] In motivazione, la Corte Costituzionale affermato, in particolare, quanto segue:
“Il fondamento sotteso a siffatta ipotesi – che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» - sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Ma tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva; o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale; o una decisione di una Corte europea; o una nuova regolamentazione nel diritto dell’Unione europea; o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
Ciò può predicarsi anche per l’altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata – l’assoluta novità della questione – che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.