Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23528 - pubb. 28/04/2020

Esecuzione forzata: pendenza di procedimenti con identità di causa petendi e petitum, consumazione del potere processuale e istanza di sospensione basata su censure diverse

Tribunale Padova, 09 Aprile 2020. Est. Maria Antonia Maiolino.


Esecuzione forzata – Pendenza di due procedimenti con identità di causa petendi e petitum – Consumazione del potere processuale – Istanza di sospensione



E’ inammissibile l’opposizione a pignoramento che sia basata su petitum e causa petendi già posti a fondamento di una precedente opposizione a precetto, con la precisazione che il giudice del secondo procedimento potrà tuttavia pronunciarsi sull’istanza di sospensione formulata in seconda istanza a condizione che la stessa sia basata su censure che non siano state sottoposte alla cognizione del primo giudice. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



IL TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione Prima Civile

NRG 43/2020 ES

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 24 marzo 2020;

 visti gli atti e i documenti di causa;

 sentiti i procuratori delle parti;

 osserva quanto segue.

 Con ricorso in opposizione a pignoramento immobiliare depositato il 5.2.2020 la società Z. Snc ha proposto istanza di sospensione per gravi motivi dell’efficacia esecutiva del titolo azionato, del precetto notificato e dell’atto di pignoramento.

 L’opponente eccepisce, in via preliminare, la nullità insanabile dell’intimazione di pagamento e del pignoramento per carenza di legittimazione attiva di A. ITALY, per mancata prova della decadenza dal beneficio del termine nella restituzione del finanziamento e per violazione delle formalità per la cessione dei crediti di cui all’art 58 TUB e all’art 4 della legge sulla Cartolarizzazione. 

 In subordine, la debitrice eccepisce l’incongruità dell’importo intimato rispetto alle rate già corrisposte, chiedendo la sospensione del pignoramento e la sua riduzione. Eccepisce inoltre la nullità ex art. 38 TUB del contratto di mutuo fondiario per superamento della soglia di finanziabilità dell’80% del valore dei beni dati in garanzia e contesta, comunque, la legittimità del pignoramento nella parte in cui ha coinvolto beni (gli immobili di Via San B.) che non rientrano tra quelli offerti in garanzia nel mutuo fondiario. 

 In via ulteriormente subordinata, la debitrice eccepisce infine che il pignoramento è palesemente eccessivo anche ai sensi dell’art 39 TUB e ne richiede la riduzione.

 Si è costituita A. ITALY eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’opposizione e, comunque, l’irricevibilità dell’istanza sospensiva per essere già stata proposta opposizione a precetto per il medesimo rapporto e per le medesime contestazioni. In ogni caso, quanto alle eccezioni sulla nullità della procedura, l’opposta produce documentazione per comprovare di aver agito in forza di mandato speciale ricevuto dalla cessionaria del credito C.SPV; di aver ritualmente comunicato con raccomandata del 23.12.2015 la decadenza dal beneficio del termine e la richiesta di pagamento di quanto ancora dovuto dalla debitrice; di avere rispettato la disciplina prevista in relazione all’operazione di cartolarizzazione del credito del 23.04.2018. 

 Quanto alle ulteriori censure, la creditrice rileva che l’importo intimato è del tutto congruo rispetto al debito residuo; che legittimamente il pignoramento ha avuto ad oggetto non solo i beni gravati da ipoteca ma anche altri immobili del debitore, essendo il credito notevolmente superiore al valore dei beni in garanzia; che – infine- la debitrice nulla ha provato sul superamento della soglia di finanziabilità del contratto di mutuo fondiario, peraltro smentito dal contenuto della perizia di stima dei beni effettuata al tempo del finanziamento, evidenziando che in ogni caso vi sarebbero i presupposti per la conversione del contratto in mutuo ipotecario. Quanto infine alla richiesta di riduzione dell’ipoteca ex art 39 TUB la creditrice eccepisce che l’opponente non ha prodotto alcun documento e/o perizia atto a dimostrare che “per le somme ancora dovute i rimanenti beni costituiscano una garanzia sufficiente” come previsto dal comma 5 della disposizione. 

 La creditrice contesta infine la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza sospensiva. 

 L’istanza di sospensione non può trovare accoglimento.

 E’ pacifico che la società debitrice, prima di avviare la presente opposizione, ha proposto opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. avverso il precetto notificato dalla creditrice, contestando il diritto di questa a procedere ad esecuzione forzata e formulando istanza di sospensione, sulla quale il Tribunale non si è ancora pronunciato. 

 E’ inoltre documentale che la presente opposizione è basata (salvo quanto si dirà) sulle medesime censure formulate a fondamento della precedente opposizione a precetto: nel presente giudizio l’opponente ha aggiunto la contestazione in ordine al superamento della soglia di finanziabilità di cui all’art. 38 tub ed alla pignorabilità dei beni immobili di sua proprietà siti in Via San B., in quanto estranei alla garanzia offerta in sede di stipulazione del contratto di mutuo fondiario. 

 

La valutazione di ammissibilità dell’istanza di sospensione fondata sulle medesime censure già svolte.

 Deve quindi verificarsi, preliminarmente, la sussistenza del potere del giudice dell’esecuzione di adottare provvedimenti interinali di carattere sospensivo quando l’istanza di sospensione è fondata sulle medesime doglianze già svolte con la precedente opposizione a precetto.

 La giurisprudenza che da ultimo ha approfondito tale questione, ha evidenziato che, qualora siano contemporaneamente pendenti - sulla base dello stesso precetto – sia l’opposizione a precetto che l’opposizione all’esecuzione e laddove le due opposizioni si basino su identici fatti costitutivi concernenti l’inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, sussiste tra le due cause un rapporto di litispendenza (Cass. n. 26285 del 2019; Cass. SU n. 19889 del 2019).  

 In tale ipotesi e con specifico riferimento alla titolarità del potere di adottare provvedimenti di carattere sospensivo, la Cassazione attraverso un articolato ragionamento ha altresì concluso che il giudice competente a decidere l’opposizione “preventiva” e quello competente sull’opposizione “successiva” hanno una competenza mutualmente esclusiva nel senso che, sebbene l’opponente possa in astratto rivolgersi all’uno o all’altro giudice, una volta presentata l’istanza interinale innanzi a quello con il potere “maggiore” (il giudice dell’opposizione a precetto), egli consuma interamente il suo potere processuale e, pertanto, non potrà più adire al medesimo fine il giudice dell’esecuzione, neppure se il primo non si sia ancora pronunciato.

 La Cassazione ha chiarito che tale principio opera laddove vi sia identità di petitum e di causa petendi tra le due opposizioni, che va sempre accertata in concreto sulla base della prospettazione dell’opponente. 

 La Corte ha  inoltre precisato che l’identità di causa petendi e, di conseguenza,  il rapporto di litispendenza tra le opposizioni, non è invece ipotizzabile nemmeno in astratto laddove l’opposizione abbia ad oggetto la pignorabilità dei beni, dato che tale domanda deve essere necessariamente introdotta con ricorso al giudice dell’esecuzione (così come espressamente previsto dall’art. 615 comma 2 cpc), in quanto solo dopo che l’azione esecutiva ha avuto inizio è possibile affermare su quali, tra i tanti beni, si è effettivamente incentrata l’espropriazione forzata e sarà quindi possibile eccepirne l’impignorabilità (Cass. n. 26285 del 2019).

 Applicando tali principi alla fattispecie concreta, ritiene il Tribunale che, se non può affermarsi la litispendenza in presenza di doglianze attuali solo in parte sovrapponibili rispetto a quelle in precedenza sollevate avanti al giudice dell’opposizione a precetto, deve però riconoscersi un’ipotesi di continenza, atteso che la seconda domanda giudiziale ha contenuto più ampio rispetto a quella precedentemente formulata, contenendo anche le censure in ordine all’impignorabilità di alcuni beni colpiti dal creditore procedente.

 Detta conclusione processuale non giustifica certo la declaratoria di inammissibilità della presente opposizione, giacché l’art. 273 c.p.c. prevede che, qualora più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice (da intendersi come ufficio giudiziario e non certo quale giudice “persona fisica”), gli stessi vanno riuniti: ed infatti i concetti di litispendenza e continenza attengono all’ipotesi in cui i giudizi in tutto o in parte “sovrapponibili” sono instaurati presso uffici giudiziari diversi.

 Ma se non è inammissibile l’opposizione, è però (almeno in parte, come si dirà) inammissibile l’istanza di sospensione: ovvero, non è consentito al secondo giudice pronunciarsi in via provvisoria su questioni già demandate al primo giudice. Il Tribunale infatti è privo nel presente procedimento di potestas iudicandi sull’istanza sospensiva azionata con riferimento alle censure che per petitum e causa petendi sono del tutto sovrapponibili a quelle già svolte in sede di opposizione a precetto, ove pure è stata svolta istanza di sospensione.

 

 La valutazione di fondatezza dell’istanza fondata sulle “nuove” censure

 Residua quindi oggi la competenza a decidere solo ed esclusivamente sull’istanza di sospensione che ha quale presupposto da un lato la censura di superamento della soglia di finanziabilità di cui all’art. 38 tub e dall’altro l’impignorabilità di (parte) dei beni oggetto di esecuzione (ossia gli immobili siti in Via San B. a Padova): sono le uniche censure che non sono già di cognizione (e quanto all’impignorabilità non potrebbero esserlo) del giudice dell’opposizione a precetto. 

 Neppure l’istanza di sospensiva basata su tale causa petendi può però trovare accoglimento dovendosi, allo stato, ritenere immune da vizi il pignoramento come effettuato.

 Sotto un primo profilo va infatti osservato che la censura fondata sulla violazione dell’art. 38 tub è stata formulata in modo generico: “si eccepisce il mancato rispetto del limite prudenziale di cui all’art. 38 secondo comma del tub. Si chiederà a tal fine ctu estimativa”.

 L’opponente quindi non ha neppure indicato i termini numerici da comparare che – almeno nella tesi difensiva – comporterebbero la violazione della soglia di finanziabilità: quindi non vi sono a disposizione del Tribunale elementi per ritenere violata la norma in esame neppure in via sommaria: non ricorre quindi il necessario fumus necessario per giustificare la sospensione chiesta.

 Quanto al secondo profilo, la debitrice contesta la pignorabilità dei beni immobili siti in Via San B. a Padova in quanto estranei a quelli oggetto di ipoteca nel contratto di mutuo fondiario.

 Al fine di valutare la pignorabilità o meno di tali beni deve richiamarsi l’art. 2911 c.c., che dispone che il creditore ipotecario non possa pignorare altri immobili del debitore se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca. Il legislatore, nell’intento di rispondere all’esigenza pratica di realizzare la soddisfazione del creditore assistito da causa di prelazione prima di tutto sui beni che ne costituiscono l’oggetto, non impedisce quindi che i creditori privilegiati si soddisfino su beni diversi da quelli dati in garanzia, ma pone come condizione per poter agire su tali beni che l’azione esecutiva sia in corso anche su quelli che rendono operante la causa di prelazione. Tale norma, pertanto, legittima l’esecuzione su immobili ulteriori rispetto a quelli offerti in garanzia, laddove il creditore abbia comunque pignorato quelli ipotecati. 

 La disposizione, di carattere generale, deve ritenersi applicabile anche in ipotesi di mutuo fondiario, in assenza di disposizione speciali difformi.

 Nel caso di specie è pacifico in quanto dedotto dallo stesso debitore opponente che il creditore procedente ha agito in via esecutiva sia sugli immobili oggetto di garanzia ipotecaria nel contratto di mutuo fondiario (ovvero le unità immobiliari site in Via della Biscia a Padova), che su ulteriori immobili della debitrice (quelli di Via San B.).

 Dato il contestale pignoramento, assieme agli immobili di Via San B., anche degli immobili oggetto di garanzia, non si danno i presupposti per l’impignorabilità di quelli estranei al contratto di mutuo fondiario.

 

 L’istanza di riduzione del pignoramento

 Quanto infine alla richiesta di riduzione del pignoramento, deve osservarsi che non sono disponibili elementi processuali tali da affermare che il compendio di via della Biscia consenta plausibilmente la piena soddisfazione del credito all’origine dell’odierna iniziativa espropriativa, considerato il contesto di mercato, le riduzioni di valorizzazione dei beni in sede di vendita coattiva e gli oneri per spese processuali ed interessi nel frattempo maturate: la richiesta è stata formulata dalla società esecutata in via subordinata senza indicare i valori di riferimento e l’iter argomentativo che giustificherebbe la pronuncia richiesta.

 Deve quindi rigettarsi l’istanza di sospensione formulata dall’opponente, con condanna alle spese della fase sommaria secondo la regola della soccombenza, alla luce del principio per cui “nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito” (Cass. n. 22033/2011). 

Vanno infine assunti i provvedimenti per l’instaurazione del giudizio di merito. Nel caso di specie, invero, sono state introdotte doglianze ulteriori rispetto a quelle formulate al giudice dell’opposizione a precetto, cosicché non si applica il principio, pur esposto da Cass. n. 26285/2019, per cui non vanno assegnati i termini ex art. 616 c.p.c. ogniqualvolta le due opposizioni siano fondate su identiche ragioni: nel merito dell’opposizione all’esecuzione, che una volta avviata andrà riunita all’opposizione a precetto, confluiranno infatti le censure attinenti all’impignorabilità dei beni.

 Tutto ciò premesso,


PQM

 - dichiara in parte inammissibile ed in parte infondata l’istanza di sospensione dell’esecuzione;

 - rigetta l’istanza di riduzione del pignoramento;

 - liquida le spese a carico di Z. S.n.c., in € 3.000 a favore del creditore procedente oltre 15%, iva e cpa come per legge;

 - assegna il termine di 60 giorni per l’avvio del giudizio di merito, con onere di iscrizione a ruolo a carico della parte più diligente.

 Si comunichi.

 Padova, 9.4.2020

Il Giudice

Maria Antonia Maiolino