Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23509 - pubb. 22/04/2020
Legittimazione ad agire e rilevanza del comportamento complessivo delle parti nella ricerca della comune intenzione degli stipulanti
Tribunale Napoli, 04 Febbraio 2020. Pres. Raffone. Est. Federica Colucci.
Legittimazione ad agire – Prescinde dalla titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio – Eccezione in senso stretto – Rilevabilità su istanza di parte, a pena di decadenza, in sede di tempestiva costituzione in giudizio
Contratti in generale – Interpretazione del contratto – Canoni ermeneutici – Rilevanza del comportamento complessivo delle parti nella ricerca della comune intenzione degli stipulanti
Contratti in generale – Interpretazione del contratto – Interpretazione secondo la comune intenzione delle parti – Elementi qualificanti della vendita con effetti reali di partecipazione societaria con patto fiduciario
La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell’azione diretta all’ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo quindi dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. Ne consegue che, a differenza della “legitimatio ad causam” (il cui eventuale difetto è rilevabile d’ ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l’eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d’ ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti, e dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata (richiama Cass. 11284/2010).
In materia di interpretazione del contratto, sebbene i criteri ermeneutici di cui gli artt. 1362 e ss c.c. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l’applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la “comune intenzione delle parti stipulanti”, la necessità di ricostruire quest’ultima senza “limitarsi al senso letterale delle parole”, ma avendo riguardo al “comportamento complessivo” dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell’ accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un “prius”, ma l’esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore (richiama Cass. 14432/2016).
Nell’analisi testuale del regolamento contrattuale ai fini qualificatori, depone nel senso della configurazione di una vendita con effetti reali l’utilizzo di parole come “vende” o “acquista”, ma al di là della terminologia adoperata occorre ricercare, anche nel comportamento successivo tenuto dalle parti, la comune volontà degli stipulanti di realizzare l’effetto traslativo immediato e contestuale alla stipula, che caratterizza tale tipologia contrattuale, sebbene sia pattuita l’intestazione fiduciaria delle partecipazioni societarie, che realizza una interposizione reale di persona nei rapporti con i terzi. (Ilaria Guadagno) (riproduzione riservata)
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