Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22180 - pubb. 26/07/2019
Deve essere segnalato alla CRIF anche il semplice ritardo nel pagamento delle rate, anche per importi modesti
Tribunale Mantova, 02 Luglio 2019. Est. Bernardi.
Intermediazione finanziaria - Segnalazione del debitore alla CRIF (Centrale Rischi Finanziari) S.p.A. per ritardi nel pagamento - Legittimità - Condizioni
Deve essere segnalato alla CRIF S.p.A. anche il semplice ritardo nel pagamento delle rate mensili ed anche per importi modesti purché sia stata fatta, da parte dell’intermediario finanziario, la comunicazione all’interessato prevista dall’art. 4 co. 7 della delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 16 novembre 2004 n. 8. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale di Mantova
Sezione Seconda
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1918/19 promossa da:
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Il Giudice Designato, dott. Mauro Pietro Bernardi,
- sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza del 27-6-2019 così provvede:
- letto il ricorso n. 1918/19 R.G. proposto, ex art. 700 c.p.c., da B. S. con la quale essa ha chiesto che venga ordinato ad A. s.p.a. di provvedere alla cancellazione della segnalazione della sofferenza alla Centrale Rischi e a ogni altra banca dati relativa alla situazione creditizia, nonché alla correzione della dicitura “inadempienza” in tutti i ratei pagati con la dicitura “acconto”;
- osservato che parte ricorrente, ha dedotto 1) che, in data 11/02/2016, aveva sottoscritto con A. s.p.a. il contratto di finanziamento n. 53862347 con piano di rientro previsto dal 15.03.2016 al 15.03.2026 per un numero di 120 rate dell'importo di € 357,00 ciascuna e che ad esso era collegata la carta di credito n. 5267766013166601 con la possibilità di utilizzare la somma di € 3.100,00 con rata di rientro dell'importo di 93,00 mensili, saldata in data 03/12/2018; 2) che, a causa di un temporaneo momento di difficoltà economica nel gennaio 2017, essa si era premurata di avvisare la società finanziaria, chiedendo, come previsto dal contratto la possibilità di saltare la rata di quel mese e comunicando che, per quel problema, avrebbe avuto difficoltà per alcuni mesi a seguire, per cui non aveva versato altre quattro rate fino a maggio 2017; 3) che, dal mese di giugno, aveva ripreso il pagamento con regolarità, versando subito una doppia rata per entrambi i finanziamenti e nell'arco dell'anno, quando possibile, un rateo superiore mentre ometteva a volte la sola quota della carta pari a € 93,00; 4) che da giugno 2017 in poi, tutti i pagamenti dei ratei mensili che la ricorrente continuava ad effettuare con regolarità venivano segnalati nelle banche dati di informazione creditizia come “contenzioso”, come rata non pagata, quando in realtà il finanziamento veniva pagato con regolarità e, saltuariamente, la carta di credito, ingenerando in chi accedeva alla banca dati la falsa idea che non fossero stati pagati sicché essa era regolare nel pagare le rate del finanziamento (€ 357,00) mentre aveva pagato saltuariamente le rate della carta di credito (€93,00) e che, tuttavia, i ratei versati venivano indicati come “inadempienti” anziché come “acconti” e pertanto che la sua affidabilità creditizia risultava danneggiata tanto che nel report finanziario l'andamento dei rimborsi riportava il valore di 1 su 5; 5) che nel mese di dicembre 2018 entrambi i finanziamenti erano stati regolarizzati e la linea della carta di credito anticipatamente saldata; 6) che, con raccomandata a.r. del 06/10/2018 spedita il 17/10/2018 tramite Nexive, A. s.p.a., senza altra preventiva comunicazione, la aveva avvisata che, se non avesse provveduto a versare la somma di € 3.747,70 entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, avrebbe effettuato la segnalazione di sofferenza alla Centrale Rischi; 7) che tale missiva veniva da lei ricevuta solo in data 26.11.18 e che, entro i 15 giorni successivi e cioè in data 1.12.2018, essa aveva provveduto a versare l'intero importo chiesto e che, tuttavia, la società finanziaria aveva già effettuato la segnalazione, in data 26.10.2018, e, cioè, un mese prima che essa avesse ritirato la raccomandata de quo; 8) che, nel mese di novembre del 2018, essa, ignara della predetta segnalazione, aveva deciso di vendere il proprio appartamento e di acquistarne uno nuovo, stipulando il 26.11.2018 il preliminare di vendita della vecchia abitazione, formulando il giorno successivo proposta di acquisto di nuova casa e ricevendo comunicazione dell'avvenuta accettazione il giorno successivo; 9) che, ricevuta la raccomandata di segnalazione della sofferenza da A. s.p.a. (con comunicazione di decadenza dal beneficio del termine), aveva proceduto al pagamento del dovuto confidando di non avere problemi economici e di accesso al credito; 10) che, invece, in data 24 dicembre 2018, tramite messaggio scritto telefonico, veniva avvisata dal proprio istituto bancario del blocco della carta di credito “a seguito di evidenze presenti nelle banche dati”, venendo in tale momento a conoscenza della segnalazione alla Centrale Rischi; 11) che tale segnalazione le aveva impedito di accedere ad un mutuo che le sarebbe servito per poter affrontare le spese di ristrutturazione della nuova casa posto che, rivoltasi ad un istituto di credito bancario, si era sentita rispondere che il mutuo non le sarebbe stato concesso fino a quando avrebbe avuto la carta di credito bloccata e che il rigetto della domanda di detto mutuo sarebbe stato anch'esso segnalato a sofferenza nel sistema creditizio cosicché aveva dovuto rivolgersi ai propri familiari al fine di chiedere un aiuto economico che le consentisse di effettuare almeno i lavori; 12) che la società resistente aveva violato il disposto di cui all’art. 4 comma 7 del Codice Deontologico di cui alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 16-11-2004 n. 8 e che tale comportamento le aveva causato un danno patrimoniale -per mancato utilizzo della linea di credito della carta e impossibilità a chiedere un finanziamento- nonché un danno alla reputazione;
- osservato che la società finanziaria, costituitasi, sosteneva 13) che la ricorrente aveva stipulato due contratti e, precisamente, un prestito personale per l’importo erogato di euro 29.000,00 (per un onere complessivo di 43.114,00 comprensivo di interessi e spese) e un contratto relativo alla carta di credito ad opzione per un fido concesso di euro 2.100,00 laddove il prestito personale doveva essere restituito in 120 rate mensili da euro 357,00 cadauna, mentre, per la carta di credito ad opzione, il versamento doveva essere di euro 63,00 al mese; 14) di avere semplicemente “contribuito” il nominativo in C.R. Banca d’Italia in attuazione di quanto stabilito dalla normativa stante il complessivo importo dei contratti stipulati dalla istante (importi superiori ad euro 30.000,00) e di avere in realtà segnalato la ricorrente unicamente alla CRIF s.p.a. (Centrale Rischi Finanziari s.p.a. che è una società privata volta a perseguire interessi diversi da quelli a tutela dei quali è preposta la Centrale Rischi della Banca d’Italia); 15) che il ricorso era infondato, essendosi attenuta alla disciplina di settore ed avendo di volta in volta comunicato alla ricorrente le conseguenze derivanti dai suoi ripetuti inadempimenti;
- rilevato che non risulta che il nominativo della ricorrente sia stato segnalato a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia;
- osservato che, dalla documentazione dimessa dalla società resistente, si evince che la ricorrente tra il 2016 e il 2018 aveva più volte pagato in ritardo le rate di rimborso del finanziamento ovvero della carta di credito come emerge dai documenti (tutti relativi a periodi distinti) 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 e 18 (dato questo non contestato nella sua oggettività) e che, in relazione a ciascuna di tali segnalazioni (di cui non è contestata la avvenuta ricezione), la società finanziaria aveva avvisato la cliente che, in difetto di regolarizzazione dei pagamenti (peraltro tuttora perdurante: si vedano i documenti 20 e 24 allegati dalla resistente), il suo nominativo sarebbe stato registrato nei sistemi di informazioni creditizie;
- considerato che la asserita comunicazione alla società finanziaria dei ritardi nei pagamenti, alla luce delle spiegazioni fornite, non fa venire meno l’imputabilità del ritardo (cfr. art. 1218 c.c.);
- osservato che deve essere segnalato alla CRIF s.p.a. anche il semplice ritardo nel pagamento delle rate mensili ed anche per importi modesti (cfr. Cass. 22-8-2018 n. 20896) posto che le segnalazioni effettuate a tale banca dati -finalizzate a innalzare la qualità e migliorare la stabilità finanziaria del sistema creditizio- riguardano le insolvenze (da intendersi come situazioni meno gravi, caratterizzate da incapacità transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte; si noti che il preambolo della delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 16-11-2004 n. 8 e l’art. 2 fanno riferimento alla affidabilità e puntualità dei pagamenti e, ancora, che l’art. 1 lett. b menziona le obbligazioni inadempiute derivanti sia da un mancato pagamento sia da un ritardo) mentre alla Centrale Rischi della Banca d’Italia vanno comunicate le sofferenze (e cioè le esposizioni per cassa nei confronti dei rapporti in stato di insolvenza -anche non accertata giudizialmente- o in situazione sostanzialmente equiparabile);
- considerato pertanto che, ben prima della data del 6-10-2018, erano maturate le condizioni per la segnalazione alla CRIF s.p.a. della istante stanti i ripetuti ritardi nei pagamenti e atteso che a costei erano state di volta in volta inviate le comunicazioni previste dall’art. 4 co. 7 della delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 16-11-2004 n. 8 sin dall’agosto del 2016 (risultando quindi rispettate le prescrizioni di cui al provvedimento n. 438 del 26-10-2017 adottato dal Garante per la protezione dei dati personali) sicché deve ritenersi che la iscrizione del suo nominativo sia stata effettuata in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente (v. art. 125 co. 3 d. lgs. 385/1993, art. 4 co. 7 della delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 16-11-2004 n. 8 e art. 11 del d. lgs. 196/2003);
- considerato pertanto che il ricorso deve essere rigettato, che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità dei criteri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, con applicazione dei valori minimi in considerazione della semplicità della controversia;
p.t.m.
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente a rifondere alla società resistente le spese di lite che si liquidano in € 1.822,50 oltre a Iva e CPA come per legge.
Si comunichi.
Mantova, 2 luglio 2019.
Il Giudice Designato
dott. Mauro P. Bernardi