Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21064 - pubb. 12/01/2019
Conseguenze della violazione dell’ammontare massimo dei finanziamenti ex art. 38, comma 2, TUB
Tribunale Reggio Emilia, 24 Giugno 2018. Est. Simona Boiardi.
Mutuo - Ammontare massimo dei finanziamenti - Art. 38, comma 2, TUB - Violazione - Conseguenze
L’art. 38, comma 2, TUB, che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il potere di determinare l’ammontare massimo dei finanziamenti, non è volto ad inficiare la validità del contratto ma appare norma di buona condotta, la cui violazione potrà comportare l'irrogazione delle sanzioni previste dall'ordinamento bancario, qualora ne venga accertata la violazione a seguito dei controlli che competono alla Banca d'Italia, nonché l'eventuale responsabilità, senza ingenerare una causa di nullità, parziale o meno, del contratto di mutuo. (Edoardo Staunovo-Polacco) (riproduzione riservata)
Mutui fondiari e limite di finanziabilità: è auspicabile un intervento delle Sezioni Unite - Edoardo Staunovo-Polacco
Il tema delle conseguenze, sui mutui fondiari, del superamento del c.d. “limite di finanziabilità” di cui all’art. 38, comma 2, TUB, continua ad essere oggetto di pronunce contrastanti.
La Suprema Corte si è espressa nel senso della validità del contratto con Cass. 28 novembre 2013, n. 26672, Cass. 6 dicembre 2013, n. 27380, Cass. 4 novembre 2015, n. 22446, Cass. 7 marzo 2016, n. 4471 e Cass. 24 giugno 2016, n. 13164.
Successivamente - anche a seguito di alcuni avvicendamenti di organico – la Corte ha accolto la tesi della nullità, con Cass. 13 luglio 2017, n. 17352, Cass. 31 luglio 2017, n. 19015, Cass. 16 marzo 2018, n. 6586, Cass. 12 aprile 2018, n. 9079, Cass. 9 maggio 2018, n. 11201 e Cass. 24 settembre 2018, n. 22466.
La sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, qui pubblicata, aderisce al primo orientamento, e dimostra che il dibattito, sul punto, è tutt’altro che sopito.
È significativo il fatto che, nelle controversie decise da Cass. 17352/2017, Cass. 19015/2017 e Cass. 6586/2018, il Procuratore Generale abbia concluso per la remissione degli atti all’Organo nomofilattico. Non risultano assunte conclusioni, invece, nelle ultime tre pronunce in ordine di tempo.
Si è in presenza, chiaramente, di una questione di diritto decisa in senso difforme da pronunce a sezioni semplici, e del resto il tema incide sulla sorte di una delle più diffuse tipologie di finanziamenti bancari, per cui si tratterebbe, comunque, della soluzione di una questione di massima di particolare importanza.
Può richiamarsi al riguardo quanto a suo tempo avvenne, proprio in ambito bancario, in tema di anatocismo: dopo l’inatteso revirement di Cass. 16 marzo 1999, n. 2374, si susseguirono pronunce conformi in seno alla Suprema Corte, ma perdurò il dissenso di alcuni Giudici di merito, finché la questione venne definitivamente risolta da Cass. SS.UU. 4 novembre 2004, n. 21095, che confermò e consolidò il nuovo indirizzo, senza più essere disattesa.
Le ragioni che, nei primi anni del nuovo millennio, hanno portato i Giudici di legittimità a risolvere la questione anatocismo in sede nomofilattica, dovrebbero ora presiedere ad una analoga decisione chiarificatrice sul tema in esame, presentandosi entrambe le fattispecie che, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., giustificano l’intervento delle Sezioni Unite.
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