Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20755 - pubb. 09/11/2018
Domanda di protezione internazionale, determinazione dello Stato europeo competente e giurisdizione del giudice ordinario
Cassazione Sez. Un. Civili, 13 Settembre 2018, n. 22412. Est. De Chiara.
Straniero - Domanda di protezione internazionale - Individuazione dello Stato competente - Situazione giuridica soggettiva azionata - Diritto soggettivo - Giurisdizione ordinaria - Fondamento
La controversia avente ad oggetto la procedura di determinazione dello Stato europeo competente sulla domanda dello straniero richiedente protezione internazionale e sul conseguente, eventuale, provvedimento di trasferimento emesso dalla P.A., ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 – anche prima della previsione espressa contenuta nell'art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. cit., come introdotto dal d.l. n. 13 del 2017 conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017 – è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero che chiede protezione internazionale ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali la cui giurisdizione spetta, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, all'autorità giurisdizionale ordinaria. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f. -
Dott. TIRELLI Francesco - Presidente di Sezione -
Dott. D’ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -
Dott. GRECO Antonio - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
che:
i ricorrenti, tutti cittadini di paesi estranei all'Unione Europea che avevano presentato domanda di protezione internazionale, hanno proposto istanza di regolamento di giurisdizione nei giudizi, pendenti davanti al Tribunale di Trieste, da essi promossi impugnando i provvedimenti dell'Unità Dublino" del Ministero dell'Interno con cui era stato disposto il loro trasferimento in altri Stati dell'Unione Europea;
fanno presente che il TAR Lazio, davanti al quale i provvedimenti di trasferimento sarebbero impugnabili secondo quanto indicato nei provvedimenti stessi, ha assunto invece l'orientamento di declinare la giurisdizione in favore del giudice ordinario e che anche il Tribunale civile di Trieste, secondo le sue prime pronunce, ritiene di declinare la propria giurisdizione;
l'Amministrazione intimata non ha svolto difese;
il PM ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo;
i ricorrenti hanno anche presentato memoria.
che:
il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 3, comma 3 bis, inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. Oa), conv., con modif., in L. 13 aprile 2017, n. 46, a mente del quale le decisioni di trasferimento adottate dall'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, sono impugnabili davanti al giudice ordinario - e più specificamente davanti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea - non è applicabile ai giudizi pendenti davanti al Tribunale di Trieste, cui si riferisce il presente regolamento, iniziati in data anteriore all'entrata in vigore di detta disposizione;
tuttavia - come chiarito da queste Sezioni Unite nell'ordinanza n. 8044 del 2018, alla cui motivazione si rinvia - la giurisdizione del giudice ordinario sul ricorso avverso la decisione di trasferimento adottata dall'Unità Dublino sussiste anche a prescindere dall'espressa previsione normativa di cui sopra, e dunque sussisteva anche in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, incidendo anche tale decisione sul diritto soggettivo alla protezione internazionale, nel procedimento volto al riconoscimento del quale essa si inserisce a conclusione di una fase dello stesso;
va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale rimette le partì anche per le spese del giudizio di regolamento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2018.