Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20166 - pubb. 13/07/2018
La normazione secondaria può solo specificare ma mai dare vita a fattispecie frutto di una scelta legislativa mancata o equivoca
Tribunale Milano, 06 Giugno 2018. Est. Tranquillo.
Inadempimento del debitore – Interessi moratori e interessi corrispettivi – Sommatoria
Inadempimento del debitore – Interessi moratori – Inesistenza tasso soglia interessi moratori
Inadempimento del debitore – Interessi moratori
Inadempimento del debitore – Interessi moratori – Inesistenza tasso soglia interessi moratori
Inadempimento del debitore – Interessi moratori – Tasso periodale – Tasso leasing
Inadempimento del debitore – Interessi moratori – Tasso leasing
Nessuna norma di Legge, né tantomeno la sentenza di Cassazione n. 350/2013 consentono di operare la sommatoria tra gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia.
Gli interessi di mora sono funzionalmente diversi da quelli corrispettivi, avendo in comune con questi solo le modalità di calcolo ma integrano per il resto un risarcimento del danno in via forfettaria. (Enrico de Crescenzo) (riproduzione riservata)
Non esiste un tasso soglia degli interessi moratori, ma solo di quelli corrispettivi pertanto applicare questo, puramente e semplicemente, anche a quelli moratori darebbe vita ad un’applicazione priva di base normativa, priva di razionalità e censurabile ex art 3 Cost.
Peraltro, quand’anche la Banca d’Italia procedesse a rilevare e a quantificare un tasso soglia specificamente moratorio, resterebbe il fatto che una fonte secondaria non può decidere se anche tali interessi possono integrare la fattispecie di reato ex art 644 c.p., competendo solo al legislatore individuare l’area dell’illecito penalmente rilevante.
La normazione secondaria può solo specificare ma mai dare vita a fattispecie frutto di una scelta legislativa mancata o equivoca. (Enrico de Crescenzo) (riproduzione riservata)
Rapportare il tasso effettivo di un singolo contratto, comprendendovi anche il tasso di mora, significa operare un rapporto tra entità non omogenee.
Non sono plausibili concetti quali tasso effettivo di mora o tasso annuo effettivo nominale di mora, quando sganciati dai costi concretamente sostenuti dal debitore. (Enrico de Crescenzo) (riproduzione riservata)
Gli interessi moratori rappresentano un’eventualità non preventivamente quantificabile nella sua incidenza, non potendo le parti sapere al momento della conclusione del contratto se e per quanto tempo il mutuatario sarà inadempiente e, quindi, per quanto tempo decorreranno gli interessi di mora.
Si deve notare l’assurdità di considerare come costo un quid che dipende unicamente dalla condotta imputabile al debitore, e non certo del creditore, vale a dire l’inadempimento (si creerebbe il paradosso per il quale il debitore avrebbe interesse a coltivare il proprio inadempimento per far maturare interessi in misura da tale da determinare lo sfondamento del tasso soglia). Del resto, considerare gli interessi di mora come un costo di finanziamento significa ipotizzare un contraente homo oeconomicus che valuta se gli conviene adempiere o meno. Tale tesi è in aperto contrasto con la politica legislativa di tutela del credito. (Enrico de Crescenzo) (riproduzione riservata)
Quando non si tiene conto della periodizzazione contrattualmente prevista (tasso periodale ossia tasso da applicarsi di volta in volta sul montante precedentemente maturato), a parità di condizioni contrattuali, si finisce per determinare un tasso di attualizzazione superiore a quello che emerge invece nel caso di applicazione dei criteri propri del tasso leasing (che non da vita a fenomeni di anatocismo), ossia tenendo conto dei criteri di capitalizzazione periodica. (Enrico de Crescenzo) (riproduzione riservata)
L’importo previsto al fine di riscattare la proprietà del bene deve essere ricompreso al fine del calcolo del tasso leasing in quanto previsto nella definizione di tasso leasing della Banca d’Italia e perché, diversamente, si dovrebbe eliminare anche il flusso finanziario che risulta incluso nel capitale iniziale finanziato.
Ciò è fondamentale al fine di mantenere l’uguaglianza dei flussi finanziari.
Il carattere aleatorio del relativo esercizio non vale in altri termini a falsare il risultato finale del calcolo del tasso leasing. (Enrico de Crescenzo) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Enrico De Crescenzo
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