Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20111 - pubb. 06/07/2018
Criteri di determinazione del valore dell’usufrutto e diritto di abitazione attribuito al coniuge
Cassazione civile, sez. VI, 05 Giugno 2018, n. 14406. Est. Criscuolo.
Successione legittima – Diritto di abitazione del coniuge del defunto sulla casa coniugale – Determinazione del valore del diritto di abitazione attingendo ai criteri usati per la quantificazione economica del diritto di usufrutto
Sebbene la disciplina del diritto di usufrutto e quella del diritto di abitazione divergano in parte, vantando l’usufruttuario facoltà maggiori rispetto a quelle assegnate al titolare del diritto di abitazione, nel determinare la divergenza di valore tra i due non potrà non tenersi conto delle peculiarità del bene sul quale viene a costituirsi il diritto.
Nel caso di immobile ad uso abitativo come la casa coniugale, le utilità ritraibili dall’usufruttuario appaiono identiche a quelle che può trarre il coniuge abitatore ai sensi dell’art. 540 c.c.- Le pur sussistenti differenze di disciplina tra i due diritti non sono tali da indurre a ravvisare anche una differente valutazione economica, risultando, quindi, non irrazionale e non contestabile la scelta del giudice di merito di avvalersi dei criteri usati per determinare il valore dell’usufrutto, per pervenire al valore del diritto di abitazione attribuito al coniuge superstite a titolo di prelegato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Presidente -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -
Dott. ABETE Luigi - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
In data 3 settembre 1996 moriva ab intestato N.G., lasciando a se superstiti la moglie D.R.C., il fratello N.D. e la madre C.M..
Il N. e la C. donavano a C.E. i diritti vantati sulla massa ereditaria, che si componeva della metà di un fondo rustico in (*) e della metà di un appartamento in (*).
C.E. quindi conveniva in giudizio la D.R. dinanzi al Tribunale di Salerno al fine di procedere allo scioglimento della comunione.
All'esito del giudizio, il Tribunale con la sentenza n. 2391/2008 dichiarava aperta la successione legittima di N.G., e dato atto dell'acquisto da parte dell'attrice delle quote ereditarie di C.M. e N.D., attribuiva alla D.R. la quota dell'appartamento in (*), ed alla C. la quota del terreno, previo pagamento a carico della D.R. di un conguaglio nonchè della somma corrispondente alla quota dei frutti dovuti per il godimento esclusivo dell'appartamento.
Avverso tale sentenza proponeva appello la D.R., e la Corte d'Appello di Salerno con la sentenza n. 512 del 27 settembre 2016, in parziale accoglimento del gravame, confermava la ripartizione dei beni operata dal Tribunale, riducendo tuttavia l'entità del conguaglio dovuto all'appellante, rigettando altresì la domanda di rendiconto, attesa la sussistenza del diritto di abitazione in favore del coniuge del de cuius.
Infatti, doveva trovare accoglimento l'appello principale con il quale si lamentava il mancato riconoscimento del diritto di abitazione sull'appartamento che risultava essere la casa coniugale del de cuius, dovendosi dare seguito a quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4847/2013 che ha appunto dettato le regole per riconoscere il diritto di cui all'art. 540 c.c., comma 2 anche in caso di successione ab intestato.
Per l'effetto, dal valore dell'appartamento, da considerare ai fini della distribuzione tra i coeredi, secondo le quote di legge, andava detratto il valore del diritto di abitazione che si configura alla stregua di un prelegato in favore del coniuge superstite, diritto di abitazione che poteva essere determinato facendo applicazione delle tabelle facilmente rinvenibili su internet, dalle quali era dato ricavare che il diritto de quo era commisurabile al 45 % del valore della piena proprietà.
Una volta detratto tale valore, meritava poi accoglimento anche l'altro motivo dell'appello principale, con il quale si contestava la condanna al pagamento dei frutti in favore della controparte, posto che la sussistenza del diritto di abitazione costituiva un titolo legittimante il godimento del bene, senza che nulla fosse dovuto agli altri coeredi per la fruizione della casa coniugale anche dopo la morte.
Non poteva poi essere censurata la decisione di attribuire alla C. la quota indivisa del fondo, essendo questa caduta in successione, a nulla rilevando poi che la residua quota fosse di proprietà esclusiva della D.R..
Quanto alla stima dei beni, atteso che entrambe le parti avevano mosso varie contestazioni alla valutazione effettuata dal CTU in primo grado, la Corte d'Appello reputava che l'ausiliario aveva proceduto ad una corretta e puntuale determinazione del valore dei beni, individuando tutti i vari parametri idonei ad incidere sul calcolo.
Per l'effetto, provvedeva a rideterminare i conguagli, previa detrazione dalla massa da dividere del diritto di abitazione in favore della D.R..
Infine confermava le statuizioni in punto di spese adottate dal giudice di primo grado e poneva anche quelle di appello a carico della massa.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione C.E. sulla base di tre motivi.
D.R.C. resiste con controricorso.
Preliminarmente occorre dare atto che non risulta evocato in giudizio N.D., sebbene parte del giudizio di appello, tuttavia si ritiene che tale omissione non impedisca di poter pervenire comunque alla decisione della controversia.
In primo luogo, va infatti esclusa la qualità di litisconsorte necessario in capo al predetto, posto che risulta pacificamente dagli atti di causa che il N., ancorchè ab origine erede del de cuius, ha successivamente donato i propri diritti successori alla odierna ricorrente, sicchè deve darsi seguito alla costante giurisprudenza di questa Corte per la quale la qualità di litisconsorte necessario compete al cessionario della quota e non all'erede originario (cfr. da ultimo Cass. n. 12242/2011).
A ciò deve poi aggiungersi che, anche laddove si volesse diversamente opinare, occorre ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti del l'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129).
In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) prima facie infondato, appare superflua la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta parte, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.
Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione dell'art. 112 c.p.c. nonchè l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la sentenza impugnata, nel riconoscere il diritto di abitazione in favore della convenuta ha rideterminato autonomamente il valore dell'asse relitto, senza dare seguito alle concordi richieste delle parti di disporre un rinnovo della CTU, ricavando gli elementi per la valutazione del diritto di abitazione da dati privi di certezza scientifica.
Il motivo è evidentemente destituito di fondamento.
Ed, infatti, esclusa in maniera evidente la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., il quale si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. da ultimo Cass. n. 13716/2016), il giudice di appello ha adeguatamente evidenziato le ragioni in base alle quali andava mantenuta ferma la stima effettuata da parte del CTU nominato in primo grado, ritenendo quindi prive di fondamento le critiche mosse da entrambe le parti, di guisa che la censura si risolve in una non consentita critica ad un apprezzamento rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, peraltro nella fattispecie, anche corredato di ampia e coerente motivazione.
Il secondo motivo di ricorso denunzia la violazione di legge (senza peraltro indicare quale sia la norma violata) nonchè l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla determinazione del valore del diritto di abitazione attribuito a titolo di prelegato in favore della controricorrente.
Oltre a reiterare la doglianza relativa alla mancata ammissione della CTU in appello, si lamenta che la Corte d'Appello, oltre ad avvalersi di elementi privi di certezza ed attendibilità, quali i dati ricavabili da siti internet, avrebbe parificato il diritto di abitazione a quello di usufrutto quanto alla stima, ancorchè il primo abbia un valore minore rispetto al secondo.
Anche tale motivo va disatteso, risolvendosi ad avviso della Corte del pari in una non ammissibile richiesta di procedere ad una rivalutazione del merito, contestando in realtà valutazioni insindacabili e proprie del giudice di merito.
Ed, invero, sebbene la disciplina dell'usufrutto e quella del diritto di abitazione divergano in parte, per attribuire il legislatore all'usufruttuario facoltà maggiori rispetto a quelle assegnate al titolare del diritto di abitazione, tuttavia la divergenza di valore tra i due diritti non può non tenere conto anche delle peculiarità del bene sul quale viene a costituirsi il diritto di abitazione.
Nel caso di specie trattasi di un immobile pacificamente destinato a casa coniugale, e peraltro di una quota indivisa del bene, di talchè, tenuto conto della obiettiva attitudine del bene stesso a soddisfare le esigenze abitative del coniuge superstite, palesandosi del tutto inverosimile che il bene possa essere distratto da tale finalità, considerata anche la circostanza che si tratta di bene ad uso abitativo, risulta evidente che le utilità ritraibili dall'usufruttuario appaiono sostanzialmente identiche a quelle che può trarre l'abitatore, di modo che nel caso in esame, le pur sussistenti differenze di disciplina, non appaiono tali da indurre a ravvisare anche una differente valutazione del diritto dal punto di vista della sua quantificazione economica, risultando quindi non irrazionale e non contestabile la scelta della Corte di Appello di avvalersi dei criteri usati per determinare il valore dell'usufrutto, per pervenire al valore del prelegato spettante alla convenuta.
Infine il terzo motivo lamenta l'omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio, osservando che con l'appello incidentale erano state poste delle contestazioni ai criteri dei quali si era avvalso il CTU per la stima degli immobili caduti in successione.
Trattasi però di affermazione che risulta palesemente contraddetta dalla lettura della sentenza impugnata, laddove la Corte di merito, alla pag. 9, ha espressamente ritenuto che gli elementi addotti dalle parti non erano idonei ad inficiare la valutazione del CTU, dovendosi quindi escludere che vi sia stata un'omessa disamina delle circostanze dedotte dalla ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2018.