Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17271 - pubb. 18/05/2017
Centrale dei Rischi di Banca d’Italia: Fumus boni juris e periculum in mora nel procedimento ex art. 700 c.p.c.
Tribunale Genova, 09 Maggio 2017. Est. Paola Luisa Bozzo Costa.
Art. 700 c.p.c. – Segnalazione “a sofferenza” – Stato di insolvenza – Specifica allegazione di pregiudizio imminente ed irreparabile – Fumus boni juris – Periculum in mora
Circa il presupposto del periculum in mora, il considerevole tempo trascorso dalla segnalazione – comunicata a settembre del 2016 – rispetto alla presentazione del ricorso – depositato ad aprile del 2017 – pari ad oltre sei mesi, in assenza di una specifica circostanza in fatto dedotta come prossima, imminente ed irreparabile ai fini del paventato pregiudizio, porta ad escludere la sussistenza del presupposto della domanda cautelare (nel caso di specie, il ricorrente era un Professionista, soggetto appartenente, cioè, ad una categoria che non è usuale fare ricorso al credito, ed avrebbe pertanto dovuto dedurre uno specifico e concreto pericolo – se del caso anche sopraggiunto dopo alcuni mesi dalla segnalazione – mentre si è limitato a generici richiami di giurisprudenza, riferita tra l’altro alle imprese, sulla compromissione della onorabilità e dell’immagine e sulla difficoltà di accesso al credito, eventi dannosi nel caso già consumati nel corso degli oltre sei mesi). (Andrea Rivellini) (riproduzione riservata)
Circa il presupposto del fumus boni juris, lo stato di insolvenza – non necessariamente coincidente con quello proprio della disciplina fallimentare – rilevante ai fini della segnalazione del debitore alla Centrale Rischi nella categoria “a sofferenza” scaturisce da una valutazione negativa della situazione patrimoniale, desumibile anche da una grave difficoltà economica, che induce la definitiva irrecuperabilità del credito, sulla base di circostanze di fatto, quali una pluralità significativa di inadempimenti, unitamente alla costituzione di garanzie reali in favore di terzi (la promessa di permuta, cfr. Cass. Civ. Sez. I 10.10.13 n. 23083). La nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “deficitaria”, ovvero come di “grave difficoltà economica”, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità e senza che assuma rilievo la manifestazione di volontà di non adempiere, a meno che non sia giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del credito. (Andrea Rivellini) (riproduzione riservata)
L’appostazione a sofferenza non richiede una previsione di perdita del credito e può sussistere anche qualora il patrimonio del debitore consenta ancora, allo stato e nel contesto della sua negatività, margini di rientro. (Andrea Rivellini) (riproduzione riservata)
Il prolungato omesso pagamento da parte del ricorrente-professionista, che risulta esposto nei confronti del sistema creditizio in termini non giustificabili in rapporto ai costi gestionali ed ai rischi limitati della sua attività, consente di ritenere legittima la segnalazione alla Centrale Rischi, come “in sofferenza”, del corrispondente credito, non seriamente contestato. (Andrea Rivellini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Andrea Rivellini
Il testo integrale
Testo Integrale