Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16726 - pubb. 15/02/2017

Cambio di valuta tradizionale con bitcoin: doveri informativi e conseguenze della loro violazione

Tribunale Verona, 24 Gennaio 2017. Est. Mirenda.


Cambio di valuta tradizionale contro valuta virtuale bitcoin – Natura – Attività professionale di prestazioni di servizi a titolo oneroso svolta in favore di consumatori

Cambio di valuta tradizionale contro valuta virtuale bitcoin – Doveri informativi dell’operatore nei confronti del consumatore – Violazione – Nullità



L’operazione di cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti è qualificabile - dal lato dell’operatore - come attività professionale di prestazioni di servizi a titolo oneroso, svolta in favore di consumatori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In occasione dell’operazione di cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin il consumatore ha diritto:
- di comprendere in maniera inequivocabile il fine commerciale perseguito dal fornitore della valuta virtuale;
- di essere informato, secondo le regole dell’Unione Europea (anche laddove il fornitore sia extra-UE), in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta (ovvero subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest’ultimo è stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali né le informazioni):
i)    circa l’”identità”, anche di stabilimento geografico, del fornitore e del suo rappresentante;
ii)    l’identità del professionista e la veste in cui esso agisce nei confronti del consumatore;
iii)    l’iscrizione del fornitore in un registro commerciale o analogo pubblico registro, come pure l’assoggettamento e gli eventuali estremi dell’autorizzazione amministrativa necessaria per le attività così svolte;
iv)    le principali caratteristiche del servizio finanziario offertogli;
v)    il meccanismo di formazione del prezzo, in senso lato;
vi)    il rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri, oltre che sull’esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione (si ha qui riguardo al contratto di cambio di valuta reale con moneta virtuale - nella quale va ravvisata una prima operazione in strumenti finanziari – funzionalmente diretta, in via esclusiva, al successivo acquisto su portale di partecipazioni emesse da società extra UE);
vii)     i rimedi che gli sono attribuiti dall’ordinamento;
viii)    lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza.

Deve ritenersi, poi, che in forza dell’art. 67-decies cod. cons., si applichino alla fattispecie anche gli ulteriori “caveat” di portata generale evincibili dagli artt. 13, 14 e 15 dell’Allegato 1 della nota Delibera Consob 26 giugno 2013 n. 18592 (come pure dell’art. 1 dell’All. 3, ibid), giacché volti - in vario modo - ad accrescere il livello di consapevolezza dell’investitore sull’alto rischio derivante da investimenti illiquidi in strumenti finanziari emessi da start up innovative.

L’art. 67-septiesdecies cod. cons. assicura l’effettività dei citati obblighi informativi facendo discendere dalla violazione degli obblighi di informativa precontrattuale idonea ad alterare in modo significativo la rappresentazione delle caratteristiche dell’investimento la nullità del contratto, con diritto potestativo di azione riservato al consumatore, secondo lo schema consueto delle c.d. nullità relative e l’obbligo alla restituzione di quanto ricevuto a carico del fornitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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