Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1623 - pubb. 11/03/2009

Mancanza di rating ed investitore particolarmente esperto

Tribunale Verona, 20 Febbraio 2008. Est. Vaccari.


Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni Cirio – Investitore costituito da esperto commercialista – Pregressa frequente e sostenuta operatività in strumenti finanziari – Mancanza di rating – Indice di rischio – Consapevolezza – Sussistenza.

Intermediazione finanziaria – Obbligo dell’intermediario di monitorare l’andamento dei corsi – Rapporto di semplice negoziazione trasmissione ordini – Esclusione.



Un investitore che svolga la professione di commercialista, che sia componente di diversi collegi sindacali, tra i quali anche quello di una banca, che effettui ripetuti investimenti in obbligazioni di paesi emergenti per importi anche rilevanti e che abbia indicato quali obiettivi di investimento “la prevalenza di rivalutabilità rapportata al rischio di oscillazione dei corsi e dei cambi” non può non sapere che a rendimenti progressivamente più alti corrisponde un rischio di investimento più elevato e soprattutto che, per un soggetto di tale esperienza, la mancanza di rating doveva, nel caso specifico avente ad oggetto obbligazioni Cirio, ritenersi indice di particolare rischiosità dello strumento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’obbligo per l’intermediario di monitorare l’andamento del prezzo dei titoli per informare l’investitore dell’eventuale aumento del rischio postula l’esistenza di un rapporto di gestione patrimoniale o di consulenza e non rientra tra quelli che conseguono alla stipula del contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini in strumenti finanziari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


omissis 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 17 marzo 2005 B. Euro conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale il Banco *, quale società succeduta al Credito *, per sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe. A sostegno delle sue domande l’attore esponeva che:

-                                         tra il 2000 e il 2001 si era trovato ad avere la disponibilità di una somma di denaro, pari a circa centomila euro, che aveva desiderato investire in strumenti finanziari che fornissero una sicura rendita finanziaria;

-                                         si era quindi rivolto alla filiale di M. del Credito *, presso la quale aveva acceso da alcuni anni un conto corrente bancario ed un conto titoli, per avere dei consigli sul reimpiego della suddetta somma e aveva precisato al funzionario dell’istituto di credito con il quale aveva trattato che era sua intenzione investirla in titoli aventi un rendimento sicuro;

-                                         su preciso consiglio e indicazione del responsabile dell’istituto che si occupava delle operazioni su titoli in data 06 febbraio 2001 aveva quindi acquistato con apposito ordine scritto un quantitativo di obbligazioni Cirio Finance per un controvalore di 103.000,00 euro;

-                                         solamente nel 2003, dopo che il dissesto del gruppo Cirio era divenuto di dominio pubblico, aveva appreso che le obbligazioni che aveva acquistato erano quotate sul mercato del Lussemburgo e che non potevano essere offerte in Italia.

A detta dell’attore tale operazione presentava molteplici profili di illiceità poiché:

-                                            era stata compiuta in situazione di conflitto di interessi dal Credito *, giacchè le obbligazioni che egli aveva acquistato si trovavano nel portafoglio titoli dell’istituto di credito ed esso aveva anche partecipato al consorzio di collocamento dei titoli, senza che lo stesso gli fosse stato segnalato nell’ordine che aveva sottoscritto;

-                                            era stata inadeguata alle sue caratteristiche di investitore quali potevano desumersi dagli obiettivi di investimento e dalla propensione al rischio che aveva dichiarato nella scheda cliente che era stata compilata al momento della stipulazione del contratto di negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari;

-                                            prima dell’effettuazione dell’ordine non gli era stata illustrata la rischiosità dell’investimento e tantomeno gli erano state fornite informazioni sulla situazione della società emittente;

-                                            tale comportamento, silente ed inerte, era perdurato anche quando si era profilato il progressivo aggravamento della società emittente, a partire dal novembre del 2002, al punto che solo nel 2003 egli aveva appreso dagli organi di stampa del dissesto del gruppo Cirio;

-                                            la convenuta aveva posto in essere una sollecitazione all’investimento che, ai sensi degli artt. 94 ss. TUF e 129 D.Lgsl. 385/1993, era nulla in quanto non corredata dal prescritto prospetto informativo poiché aveva offerto le obbligazioni in questione a dei risparmiatori sebbene esse fossero destinate esclusivamente ad investitori istituzionali.

Nel costituirsi ritualmente in giudizio la società convenuta resisteva alle domande avversarie e ne chiedeva il rigetto. In particolare il Banco * sosteneva che il B. contrariamente a quanto da lui sostenuto era un investitore esperto come poteva evincersi dalle seguenti circostanze:

-                                            egli era un commercialista e revisore dei conti di numerose imprese della provincia di Padova ed aveva ricoperto e, in alcuni casi, ricopriva ancora, cariche societarie, quali quella di amministratore unico o sindaco effettivo e supplente nonché liquidatore, all’interno di varie società;

-                                            in data 20 gennaio 2000 essa convenuta, a seguito della effettiva operatività sul dossier di cui l’attore era titolare, aveva provveduto ad aggiornare la sua scheda cliente, che in precedenza era stata del tenore indicato dal B. e in quella occasione egli aveva dichiarato di avere una propensione al rischio alta e aveva scelto quale obiettivo di investimento la prevalenza di rivalutabilità rapportata al rischio di oscillazione dei corsi e dei cambi;

-                                            dalla lista dei movimenti del suo dossier titoli, che l’istituto di credito aveva allegato, risultava che nel periodo tra il 1998 e il 2000 egli aveva operato di frequente sui mercati finanziari effettuando investimenti in titoli caratterizzati da un accentuato profilo di rischio.

Sulla scorta di tali elementi a giudizio della banca convenuta l’acquisto di Bond Cirio da parte del B. a stata operazione sicuramente adeguata alle sue caratteristiche soggettive.

L’istituto di credito poi sosteneva che le modalità con cui era avvenuto l’investimento erano state ben differenti da quelle descritte in atto di citazione poiché :

-                                            era stato il B. a contattare l’addetto al servizio titoli della filiale di M. del Credito * manifestando l’intenzione di investire in titoli obbligazionari che gli garantissero un rendimento elevato, in linea quindi con gli investimenti che era solito effettuare;

-                                            il funzionario della banca gli aveva segnalato vari corporate bond emessi da società estere non prima di aver avvertito il B. che si trattava di titoli che, pur garantendo un rendimento elevato, erano privi di rating e quindi contraddistinti da un margine di rischio

-                                            a quel punto il B. aveva scelto autonomamente le obbligazioni Cirio per cui è causa e il funzionario lo aveva ragguagliato circa la natura e la rischiosità dell’investimento.

Con riguardo alla pretesa violazione degli obblighi informativi su di essa gravanti la convenuta escludeva innanzitutto di essere stata tenuta ad informare l’attore sulla maggiore rischiosità sopravvenuta dell’investimento giacchè siffatto obbligo era ravvisabile solo nel caso di contratto di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi. Affermava poi che al momento dell’effettuazione dell’investimento non vi era stato alcun segnale che inducesse a dubitare della solidità finanziaria della società emittente e la conferma di ciò poteva desumersi dal fatto che il default della Cirio era stato reso noto solo il 03 novembre 2002 ossia a quasi due anni di distanza dall’acquisto delle obbligazioni da parte del B..

Ancora la convenuta precisava di non aver partecipato al consorzio di collocamento delle obbligazioni suddette, e quindi non aveva mai svolto attività di sollecitazione di tale acquisto e si era invece limitata ad agire come mero intermediario, ed esclusivamente dietro precise istruzioni del proprio cliente, reperendo i titoli sul mercato. Aggiungeva poi che, contrariamente a quanto sostenuto dall’attore, le obbligazioni in questione ben avevano potuto essere offerte al pubblico dei risparmiatori nell’ambito del servizio di negoziazione per conto terzi nella fase successiva al c.d collocamento. L’istituto di credito negava infine di essere stata tenuta a consegnare il prospetto informativo al cliente giacchè tale obbligava valeva nei soli casi di appello al pubblico risparmio.

All’esito dello scambio delle memorie di cui agli artt. 6 e 7 del D.L.vo 5/2003 e della formulazione della istanza di fissazione il Giudice Relatore ammetteva parte dei capitoli di prova per testi articolati dalle parti. Alla udienza di discussione la difesa dell’attore produceva un ulteriore documento e il Collegio esperito senza risultato il tentativo di conciliazione confermava i parte il decreto di fissazione di udienza e delegava il giudice relatore all’assunzione della prova per testi ammessa. All’esito della prova per testi il Giudice Relatore fissava nuova udienza di discussione davanti al Collegio e nel corso di essa, disattesa la richiesta del procuratore di parte attrice di acquisire una memoria conclusionale non autorizzata che era stata nel frattempo depositata, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive loro conclusioni quali sono state meglio riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono tutte infondate e vanno pertanto rigettate dovendosi decisamente escludere, da un lato, sulla scorta delle complessive risultanze istruttorie, sia testimoniali che documentali, che la convenuta abbia violato alcuni degli obblighi di legge che sono stati citati dall’attore e, dall’altro, che essa fosse stata tenuta ad osservare i restanti, tenuto conto delle specifiche caratteristiche della operazione che è stata compiuta.

Per esigenze di chiarezza espositiva il collegio ritiene opportuno dedicare a ciascuna delle doglianze attoree una apposita trattazione e, prima di procedere a tale disamina, riportare la sintesi delle dichiarazioni rese dai testi escussi che saranno poi richiamate ogni volta sarà utile.

Il teste Boscolo, che è il funzionario tramite il quale l’attore effettuò l’operazione, ha riferito:

-                                            che il B. nella filiale di M. del Credito * investiva solamente in obbligazioni, lasciando chiaramente intendere che era titolare di altri depositi titoli ove operava diversamente, e che solitamente era lui a richiedere di acquistare determinati titoli che aveva già individuato tramite la consultazione della stampa specializzata

-                                            che durante il dialogo che precedette l’operazione di cui si discute egli aveva indicato al B., su sollecitazione di questi, una serie di obbligazioni corporate acquistabili a quella data ma gli scelse quelle per cui è causa;

-                                            di aver comunicato all’attore, prima che effettuasse l’ordine, che le obbligazioni Cirio in questione erano trattate sul mercato del Lussemburgo e che erano prive di rating;

-                                            che il B. effettuò l’ordine il giorno successivo a quello in cui gli aveva dato le suddette informazioni;

-                                            che l’attore durante i suddetto colloqui non disse di voler effettuare un investimento dal rendimento elevato.

Il teste P., che è l’ex direttore della filiale di M. del Credito *, dal canto suo, ha aggiunto che il B. era interessato solo ad obbligazioni “con flussi cedolari importanti”, secondo la testuale espressione alla quale egli è ricorso. -                                             

1. Inapplicabilità all’operazione in esame della disciplina sulla sollecitazione all’investimento

Può innanzitutto definirsi fuorviante l’assunto attoreo secondo cui l’operazione di investimento per cui è causa era soggetta alla disciplina della sollecitazione all’investimento di cui agli artt. 94 ss. del t.u.f, ed in particolare alla norma che impone la consegna di un prospetto informativo all’investitore e a quella che limita i destinatari di tale attività agli investitori professionali.

A tale proposito occorre rammentare, sotto il profilo teorico, che la definizione di sollecitazione all’investimento è contenuta nell’art. 1 comma 1 del Tuf secondo cui essa consiste “in ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o sottoscrizione di prodotti finanziari”. Si tratta evidentemente di un concetto in grado di comprendere una gamma variegata di comportamenti direttamente o indirettamente rivolti ad incoraggiare l’acquisto o la sottoscrizione di prodotti finanziari da parte del pubblico. La relativa disciplina è costituita essenzialmente da regole volte a garantire da un lato la compiuta informazione dei soggetti destinatari dell’offerta di prodotti finanziari, dall’altro la correttezza dei comportamenti per assicurare il rispetto del principio della need of protection. A tal fine l’art. 94 Tuf dispone che coloro che intendono effettuare una sollecitazione all’investimento sono tenuti a darne preventiva comunicazione alla Consob, allegando il prospetto informativo destinato alla pubblicazione.

Quest’ultimo aspetto dell’attività di sollecitazione è stato disciplinato dal regolamento emittenti approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n.11971 che definisce il contenuto della comunicazione, precisa le finalità del prospetto informativo, ne determina le modalità ed i tempi di pubblicazione o le regole di correttezza nella compravendita dei prodotti finanziari. Esistono dei casi in cui le norme sulla sollecitazione non trovano applicazione e sono quelli, individuati dall’art. 100 Tuf e dal regolamento emittenti, caratterizzati da:

a)                              assenza di un prospetto informativo in quanto l’offerta dei titoli è destinata ai soli investitori istituzionali, come definiti ai sensi dell’art. 30 comma 2° Tuf, tra i quali rientra anche l’odierna convenuta;

b)                              presenza di un documento informativo (offering circular) redatto per l’offerta agli investitori professionali;

c)                              esistenza di contrattazioni nella fase di “gray market”, che anticipano il momento della sottoscrizione dei titoli, la quotazione sul mercato ufficiale e la stessa disponibilità dei principali documenti informativi dell’operazione.

Orbene il caso in esame rientra nelle eccezioni ricordate dalla succitata normativa. Infatti il B. non ha mai allegato che il Credito * avesse svolto una attività di sollecitazione all’investimento, come sopra definita, avente ad oggetto l’emissione di obbligazioni Cirio per cui è causa e non ha nemmeno allegato, e tantomeno dimostrato, che avesse fatto parte del consorzio di collocamento delle stesse.

Per contro dall’istruttoria testimoniale che è stata svolta è emerso che la banca convenuta non effettuò nemmeno una attività di promozione o anche solo di proposizione del titolo in questione nei confronti dell’attore, smentendo così drasticamente il presupposto fondante della sua prospettazione.

Con riguardo alle specifiche modalità della operazione va decisamente disatteso anche l’ulteriore assunto attoreo secondo cui essa avvenne nella fase di gray market giacchè risale ad una data, il 06 febbraio 2001, che corrisponde a quella in cui vennero emesse le obbligazioni, secondo quanto appurato dai commissari giudiziali del gruppo Cirio e poi riferito a pag. 73 della loro relazione (cfr. doc 9 di parte attrice).

L’ulteriore riprova della correttezza di tale conclusione è costituita dal fatto, che il Credito * ebbe ad acquistare i titoli da altro istituto bancario lo stesso 06 febbraio, come si vedrà meglio di qui poco, allorché si esaminerà l’ulteriore rilievo di parte attrice in punto di conflitto di interessi.

Da ciò consegue che anche il tema dell’acquisto di bene futuro agitato, invero per la prima volta, in comparsa conclusionale dall’attore non è pertinente.

Sulla base di tali particolari può affermarsi che l’acquisto in esame non si verificò nella fase del mercato primario (o di emissione), che intercorre tra l’emissione del titolo da parte dell’impresa e la sua sottoscrizione da parte dell’investitore, bensì nella fase successiva del mercato secondario, in cui il titolo, già in possesso dell’investitore, in questo caso avente carattere istituzionale, viene negoziato con altro investitore, privato.

Tale modalità di vendita era consentita dalla l’offering circular che aveva accompagnato tutte le emissioni di obbligazioni Cirio e che aveva precisato che il collocamento presso privati avrebbe potuto giustificarsi solo se avvenuto sulla base di trattative personalizzate e su esplicita richiesta del cliente.

Essa, inoltre, è stata considerata del tutto legittima sia dalla Consob (comunicazione nDAL/97006042 del 09 luglio 1997) che dalla Banca d’Italia. In particolare questo ente nel bollettino n.41 del novembre 2003 ha affermato che la sequenza “assunzione a fermo”, cioè acquisto da parte della banca di obbligazioni quotate sull’euromercato e collocate agli investitori professionali in esenzione dalla procedura sulla sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi dell’art. 100 comma 1° lett. a) t.u.l.f, - “negoziazione sul mercato secondario” non integra violazione dell’obbligo di prospetto, neanche in presenza di attività propositive da parte degli intermediari.

Sulla base delle suddette considerazioni può pertanto affermarsi che l’acquisto da parte del B. dello strumento finanziario in parola è avvenuto nell’ambito di un rapporto di negoziazione su base individuale per conto terzi, ossia, per quanto subito si dirà, con acquisto dei titoli sul mercato, che trova fondamento nel corrispondente contratto stipulato tra le parti (doc. 1 di parte convenuta), e che non prevede la consegna di un prospetto informativo.

Si noti che la lettera della convenuta del 30 marzo 2004 che l’attore ha richiamato a sostegno dei suoi assunti (doc. 6 di parte B.) non ha fatto altro che chiarire proprio tali aspetti (si vedano in particolare il quinto e il sesto periodo della prima pagina) cosicché in essa non è possibile cogliervi quella valenza confessoria che ha inteso attribuirle il B..

2. La prospettata situazione di conflitto di interessi della banca convenuta nella operazione di investimento per cui è causa

A questo punto occorre esaminare l’ulteriore doglianza attorea secondo cui il Credito * avrebbe operato in situazione di conflitto di interessi perché avrebbe ceduto titoli che deteneva del suo portafoglio (si è già evidenziata sopra la carenza di allegazione e prova in ordine al diverso profilo della appartenenza dell’istituto di credito al consorzio di collocamento dei titoli). Orbene tale assunto risulta innanzitutto incompatibile con quello, già sopra disatteso, secondo cui al momento dell’acquisto le obbligazioni non erano state ancora emesse e quindi esso avrebbe riguardato una cosa futura.

Peraltro esso è decisamente smentito dal documento 7 di parte convenuta, che anche il patrocinio dell’attore ha menzionato in comparsa conclusionale ma dimostrando di averne frainteso il significato.

Infatti tale documento consiste in una copia del registro informatico della filiale del Credito * presso la quale è stata effettuata l’operazione dalla quale risulta che la stessa acquistò obbligazioni Cirio per un importo di euro 250.000,00 presso altro istituto di credito, la Meliorbanca Spa, lo stesso giorno in cui aveva ricevuto l’ordine del B. ma dopo di questo (l’ordine del B., come si desume dalla copia relativa che è stata prodotto sub 31 dall’attore è delle 12.08 mentre l’acquisto presso la Meliorbanca è delle 14.35). La circostanza per cui il lotto acquistato dal Credito * fu maggiore di quello venduto al B. è poi spiegabile, con tutta probabilità, con la necessità per la stessa di esaudire altre richieste di suo clienti.

A prescindere da tali considerazioni in punto di fatto non può sottacersi che, sotto il profilo teorico, alcune pronunce di merito (cfr. Trib. Monza sez. I civile 16 dicembre 2004 e Trib. Mantova 05 aprile 2005), hanno ritenuto insussistente il conflitto di interessi laddove la compravendita sia stata perfezionata sulla base di un ordine di acquisto conferito spontaneamente dal cliente, come avvenuto nel caso di specie. 

3. L’assolvimento degli obblighi informativi da parte della banca convenuta in rapporto al profilo soggettivo dell’attore. Esclusione dell’obbligo per la convenuta di monitorare l’andamento del titolo.

Una volta inquadrato nei termini predetti il rapporto intercorso tra le parti occorre valutare se il Credito * abbia osservato o meno gli obblighi imposti a suo carico dalla disciplina sulle operazioni di investimento in strumenti finanziari.

Ad avviso del Collegio la banca convenuta ha dimostrato di aver assolto all’obbligo informativo derivante per essa dall’art. 21 del T.U.F ed in particolare di aver fornito all’attore quel corredo di informazioni utile a consentirgli di cogliere le caratteristiche dell’investimento che andava ad effettuare, prima tra tutte la sua elevatissima rischiosità.

Al riguardo assume innanzitutto rilievo la circostanza che all’attore venne consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, come è possibile evincere dalla attestazione proveniente da lui stesso che è inserita nel contratto di negoziazione titoli prodotto sub 1 dalla convenuta, giacchè in esso sono contenute avvertenze per l’investitore quale quella che più rileva nel caso di specie che a rendimenti progressivamente più alti corrisponde un rischio di investimento più elevato.

A ciò aggiungasi che Il teste Boscolo nell’ambito della sua deposizione ha riferito due particolari particolarmente rilevanti ai fini del suddetto giudizio ossia di aver chiarito all’attore, prima che egli effettuasse l’ordine che le obbligazioni Cirio in questione erano trattate sul mercato del Lussemburgo e che erano prive di rating.

Per comprendere compiutamente la rilevanza di tali informazioni è opportuno rammentare che, come noto, il rating è una valutazione condotta da società specializzate sulla salute finanziaria delle imprese, degli stati e delle istituzione pubbliche che emettono una obbligazione. Non costituisce una garanzia di pagamento ma semplicemente una valutazione della qualità dell’emissione e il suo scopo è quello di quantificare la probabilità di ricevere nel giorno previsto il pagamento del capitale e degli interessi. E’ evidente, quindi, che il rating fornisce una informazione importante all’investitore con lo scopo di facilitarne la decisione d’investimento anche perché, di solito, riflette le condizioni di emissione del singolo prestito, in particolare con riguardo al rendimento del medesimo, poiché quanto più il rating è elevato tanto più vicino ai minimi di mercato sarà il tasso di interesse mentre opposto è il suo significato nel caso in cui all’emittente venga attribuito un rating basso.

Giova poi evidenziare che le emissioni di obbligazioni devono essere obbligatoriamente dotate di rating ufficiale solo sul mercato internazionale mentre sull’euromercato tale requisito non è necessario.

Orbene, a fronte della informazione che l’emissione in esame era priva di rating, l’attore era perfettamente in grado di comprendere quale fosse stata la sua implicazione, ossia che non vi era nessuna garanzia di restituzione del capitale investito o, specularmente, che vi era una elevata probabilità di default dell’emittente, e ciò sia in virtù delle sue elevate competenze professionali che della sua specifica esperienza di investitore.

In effetti sono numerose le emergenze che contribuiscono a far apprezzare la assoluta peculiarità, per non dire l’unicità, del profilo soggettivo dell’investitore B..

In primo luogo, come ha opportunamente evidenziato la convenuta sin dal suo primo atto difensivo, egli non solo svolge l’attività di commercialista ma, come risulta dalla visura che la Banca Popolare ha prodotto sub 1, alla data del 22 aprile 2005 era anche componente di diversi collegi sindacali tra i quali anche quello di una banca, ossia la Banca **. Sempre a tale proposito il teste P., ex direttore della filiale di M. del Credito *, ha poi affermato che all’epoca dei fatti il B. era sindaco anche di un consorzio di società, il ***, tra le quali vi erano diversi istituti di credito.

A ciò deve aggiungersi che i testi che sono stati escussi hanno riferito alcuni particolari delle modalità operative dell’attore, che sono state riportate sopra, che valgono a delinearlo non solo come investitore indubbiamente competente ma addirittura specializzato in investimenti del tipo di quello di cui si discute.

Si noti poi che tali dichiarazioni, contrariamente a quanto sostenuto dal patrocinio dell’attore, trovano puntuale conferma nella lista dei movimenti effettuati dal B. nel periodo dal 1998 al 2000 sul deposito titoli in esame, che la convenuta ha prodotto sub 4, poiché da tale documento si evince chiaramente come l’attore in tale arco di tempo avesse acquistato solo obbligazioni che davano cedole elevate, variabili, da un minimo del 5 % ad un massimo dell’11 %, tra esse meritano di essere segnalate anche emissioni di paesi emergenti (si vedano le Argentina 8 %, le Colombia 11 %) o in valuta estera (ci si riferisce alle Austria 07 e alle Sudwest 2001), con ciò dimostrando di accettare il rischio conseguente (rischio paese e rischio cambio). Dal rendiconto del deposito titoli alla data del 31.12.1999 che l’attore ha prodotto sub 24 risulta poi che buona parte di quei titoli non erano quotati sul mercato internazionale (vedasi dicitura n.q in corrispondenza di essi). A frone di tali emergenze non ha nessun rilievo la circostanza, evidenziata in comparsa conclusionale dal patrocinio dell’attore che egli, secondo quanto riferito dal teste B., nell’occasione dell’acquisto dei bond Cirio non affermò di voler effettuare un investimento dal rendimento elevato.

Vi è poi un’ulteriore circostanza che aiuta a delibare il profilo di investitore del B. ed è quella che nel 1998 egli aveva già considerato la possibilità di acquistare obbligazioni prive di rating poiché una di esse è inserita nel riepilogo che il funzionario ebbe ad inviargli il 15 maggio 1998 (cfr. doc. 35 di parte attrice). Si noti che dalla dicitura scritta nella prima parte di tale documento si evince che si trattava di una risposta dell’istituto di credito ad una specifica richiesta dell’attore e non già, come sostenuto dal suo patrocinio, di una proposta di quest’ultimo.

Orbene l’insieme di tali elementi, unitamente alla consistenza degli importi investiti di volta in volta, variabili dai 50.000,00 ai 200.000,0 euro, sono, ad avviso del Collegio, chiaramente indicativi della finalità speculativa degli investimenti in questione e valgono quindi a contraddire l’assunto del B. secondo cui egli aveva sempre ricercato investimenti privi di rischi, ossia che dessero la sicurezza della restituzione del capitale, (giova peraltro segnalare che tale affermazione non è appropriata giacchè nessun titolo obbligazionario, come si è visto allorché si è fatto cenno alla funzione del rating, offre una simile garanzia).

Non risponde poi al vero nemmeno l’affermazione di parte attrice secondo cui il succitato riepilogo evidenzia che il B. prediligeva gli investimenti di medio-lungo termine giacchè da esso si evince che alcune obbligazioni furono acquistate due o tre anni prima della loro scadenza (tale considerazione vale per le Italcementi zc 97/02, per le Olivetti 94/01, per le Colombia 03).

Le risultanze sopra esposte valgono poi a far ritenere che l’attore non solo fosse al corrente del dato di comune esperienza, che viene segnalato nel documento sui rischi generali negli investimenti, che a rendimenti progressivamente più alti corrisponde un rischio di investimento più elevato, ma anche che fosse perfettamente in grado di comprendere il significato delle caratteristiche dei bond per cui è causa.

Anzi, a ben vedere, proprio sulla scorta di esse e in virtù delle già evidenziate sue competenze, aveva la possibilità e capacità di assumere maggiori informazioni sul gruppo Cirio esaminando il bilancio dello stesso al 30 dicembre 2001.

E’ appena il caso di evidenziare infine che informazioni ulteriori rispetto a quelle desumibili dalla succitati fonti non erano disponibili all’epoca essendo state acquisite dopo approfondite indagini e solo nel 2003 e quindi non si può addebitare alla convenuta di non averne messo al corrente l’attore. Peraltro in difetto di un contratto di consulenza con il B. l’istituto di credito non aveva l’obbligo di informarlo dell’eventuale successivo aumento del rischio di default. Deve invece escludersi che il Credito * fosse tenuta a monitorare l’andamento del prezzo dei titoli, dopo il loro acquisto da parte dell’attore, e ad avvertirlo della loro diminuzione giacchè, come è stato ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza, un simile obbligo non rientra tra quelli inerenti e conseguenti al contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari intercorso tra le parti ma postula invece l’esistenza di un contratto di gestione patrimoniale o di consulenza (cfr. in tali termini, tra gli altri, Trib. Parma 09 gennaio 2008, Corte di Appello di Brescia 20 giugno 2007, Trib. Savona 09 maggio 2007, Trib Lucera 21 dicembre 2006, Trib. Milano 18 ottobre 2006). 

4. Esclusione dell’obbligo per la banca convenuta di comunicare il contenuto della offering circular

Il B. ha addebitato alla banca convenuta anche la violazione di uno specifico obbligo di informazione attiva e passiva, ossia quello di conoscere e far conoscere il contenuto della offering circular relativa alla emissione in parola, che forniva informazioni importanti sulle condizioni finanziarie del gruppo Cirio, e quello, conseguente, di renderlo edotto di esso.

In particolare la difesa del B. ha ritenuto che fosse un elemento di conoscenza importante il seguente passo della offering circular:“Cirio e le sue consociate hanno un indebitamento netto consolidato che è notevole in relazione al patrimonio di proprietà ed al reddito prima di interessi, tasse, svalutazioni ed ammortamenti…Pertanto può non esserci sicurezza che in futuro il Gruppo genererà sufficiente cash flow dalla gestione operativa per pagare i propri debiti ed effettuare investimenti. Se il Gruppo non sarà in grado di generare sufficiente “cash flow” potrà essere necessario rifinanziare in tutto o in parte il debito, vendere gli assets oppure ottenere finanziamenti aggiuntivi. Ma non c’è assicurazione che questo possa avvenire”.

Il Collegio reputa che l’assunto non possa essere condiviso. Deve infatti escludersi che anche a volere ammettere, senza tuttavia concedere, che il Credito * avesse dovuto conoscere quel documento esso contenesse avvertenze ulteriori, rispetto a quella evincibile dalla assenza di rating dell’emissione, che avrebbero messo il B. in grado di meglio valutare l’investimento ed eventualmente di astenersi da esso. In altri termini la omissione di quella informazione non ha comunque avuto nessuna influenza ai fini della adozione della decisione dell’attore di effettuare quel tipo di investimento.

Questo Tribunale non ignora che alcune pronunce di merito hanno inserito tra gli obblighi informativi a carico dell’intermediario nell’acquisto di obbligazioni del tipo di quelle di cui si discute anche quello di rendere edotto l’investitore del contenuto della offering circular ma, a prescindere dalla considerazione che esse sono state adottate con riguardo a fattispecie diverse da quella qui in esame (dalla loro lettura si evince che nelle fattispecie alle quali si riferiscono all’investitore non era stato reso noto il particolare dell’assenza di rating), non hanno ben considerato che tale affermazione comporta una conseguenza inaccettabile in quanto contrastante con la disciplina di legge di cui si è detto. L’orientamento in esame infatti arriva ad imporre di fatto all’intermediario di trasmettere all’investitore un corredo di informazioni parificabile al prospetto informativo sebbene quest’ultimo documento, come detto sopra, non sia richiesto per operazioni quale quella di cui si discute.

5. L’adeguatezza dell’investimento

Il complesso degli elementi che si sono illustrati nel paragrafo n.3, ed in particolare la tipologia di investimenti abitualmente effettuati dall’attore, induce altresì a ritenere che l’operazione in esame era pienamente adeguata alle sue caratteristiche. Per le stesse ragioni la scheda cliente a lui relativa, che la convenuta ha prodotto in copia sub 3 e nella quale, quale obiettivo di investimento, viene indicata “la prevalenza di rivalutabilità rapportata al rischio di oscillazione dei corsi e dei cambi” è del tutto in linea con il suo profilo soggettivo, quale desumibile dai succitati suoi comportamenti cosicché risulta confermata la sua autenticità.

Peraltro la circostanza, evidenziata dal patrocinio dell’attore, che in tale documento è apposta a penna una data, relativa al momento della sua stesura, che non è presente nell’originale, che è stato prodotto dall’attore all’udienza del 03.11.2006, non è idonea a comprovarne la falsificazione. Infatti poiché le due date coincidono (20 gennaio 2000), e non vi sono altre discrepanze tra i contenuti dei due documenti, può ipotizzarsi che in un momento anche immediatamente successivo alla compilazione, mediante dattiloscrittura, del modulo sia stata confermata, tramite aggiunta a penna, la data della sua stesura.

Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno senza dubbio poste a carico dell’attore, in applicazione del criterio della soccombenza, e in considerazione dell’ulteriore circostanza che egli ha rifiutato una proposta conciliativa della convenuta come verbalizzato all’udienza del 15 maggio 2007, che dopo quanto sopra detto deve giudicarsi quanto mai vantaggiosa. Alla relativa liquidazione si procede in via equitativa, stante il mancato deposito di nota spese, come in dispositivo.

P.Q.M

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunziando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, rigetta le domande avanzate dall’attore nei confronti della convenuta e per l’effetto condanna il primo a rifondere alla seconda le spese di lite che liquida nella somma complessiva di euro 7.400,00 di cui 1.700,00 per diritti, 5.000,00 per onorari ed il resto per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 12,5 % su diritti e onorari, Iva e Cpa.

Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 20 febbraio 2008


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