Persone e Misure di Protezione
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14802 - pubb. 22/04/2016
Diritto alla conoscenza delle origini in caso di genitore deceduto
Appello Catania, 13 Gennaio 2016. Est. Russo.
Principio della domanda – Provvedimenti relativi a minore – Vincolo – Esclusione – Iniziativa officiosa del giudice – Sussiste
Nel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali dell’individuo direttamente tutelati dall’art. 2 della Costituzione deve ritenersi compreso il diritto alla identità personale dell’individuo, di cui un aspetto è certamente la conoscenza della proprie origini, qualora la identità giuridica dell’individuo sia stata scissa dalla sua identità biologica.
D’altro canto anche il diritto all’anonimato della madre, tuttora mantenuto nella legislazione italiana, ha un suo fondamento costituzionale che, secondo le parole della Consulta, “riposa, infatti, sull’esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni” ed è finalizzato a salvaguardare la vita e la salute della madre e del nascituro. Il bilanciamento tra questi contrapposti diritti, entrambi diritti personalissimi e come tali intrasmissibili, viene individuato oggi nella riconosciuta facoltà per il nato da parte anonimo di promuovere la ricerca delle proprie origini, che deve però arrestarsi di fronte alla volontà della madre di mantenere l’anonimato. Pertanto, nel momento in cui muore la persona titolare del diritto all’anonimato, il diritto si estingue in uno con la persona stessa e non è più necessaria né doverosa alcuna operazione di bilanciamento. Vivente la madre, il giudice deve garantire tutela del suo diritto a mantenere l’anonimato: deceduta la madre questo diritto non ha più ragione di essere tutelato. In tal senso depongono peraltro le indicazioni date dallo stesso legislatore il quale all’art. 93 del d.lgs. n. 196 del 2003, ha previsto che «Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento». Vale a dire che il legislatore ritiene non più meritevole di interesse la protezione dell’anonimato quando è decorso un lasso di tempo tale da ritenere estinto il diritto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale