Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 135 - pubb. 01/01/2007

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Tribunale Milano, 21 Aprile 2005. Est. Consolandi.


Nuovo processo societario – Azione di responsabilità nei confronti di ex amministratore di società per azioni – Fatto successivo alle dimissioni dalla carica – Applicabilità della disciplina di cui al d. lgs. n. 5/03 – Sussistenza.

Nuovo processo societario – Mutamento del rito – Cancellazione della causa dal ruolo – Prosecuzione con scambio di memorie – Differenze – Fattispecie.



Rientra nell’ambito dei rapporti societari, e deve quindi essere applicato il rito previsto dal d. lgs. n. 5/03, la controversia avente ad oggetto la responsabilità di un amministratore di società per azioni per atti compiuti dopo la cessazione della carica e ciò in quanto le norme sulla opponibilità della cessazione dalla carica e sulla sua iscrizione tutelano l’affidamento dei terzi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora debba disporsi la conversione nel nuovo rito societario previsto dal d. lgs. n. 5/03, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo solo nel caso in cui il provvedimento di conversione venga emesso prima dell’udienza; per il caso, invece, in cui l’ordinanza di conversione del rito venga emessa a seguito di udienza, la prosecuzione del processo avviene mediante lo scambio di memorie che, secondo la disposizione di cui all’art. 1, 5° co., deve proseguire con la decorrenza dei termini ex art. 6 e cioè con la solo notifica della memoria di replica da parte dell’attore, ovvero delle memorie di cui all’art. 7. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


Il giudice, sciogliendo la riserva assunta il 20 aprile 2005

osserva

La causa inserisce un rapporto societario, come specificato dall'art. 1 d.lg. 5/2003, quale la responsabilità di un amministratore di società per azioni. Si tratta infatti della responsabilità invocata dal fallimento della società Alfa spa nei confronti di un ex amministratore, per una rinuncia ad un credito da questi sottoscritta per la fallita società e per altri atti di gestione successivi. Vero è che il primo di questi atti venne fatto due giorni dopo le dimissioni dalla carica (secondo la prospettazione dell'attore, non essendo il documento stato prodotto in giudizio, allo stato) e gli altri ancora dopo, ma ciò non vale a escludere la operatività del rito societario. Infatti è proprio il rapporto di rappresentanza organica – protratto a tempo successivo alle dimissioni - che l'attore invoca quale causa del danno, poiché se tale rappresentanza non sussistesse, la società fallita non sarebbe stata vincolata dalla rinuncia del convenuto e non avrebbe subito danno. D'altronde le norme sulla opponibilità della cessazione dalla carica e sulla sua iscrizione tutelano l'affidamento dei terzi: dunque il danno è ipotizzato nell'ambito di un rapporto societario, seppur successivo alle dimissioni.

Appurato che il primo atto ipotizzato quale fonte di responsabilità è avvenuto in forza di rapporto societario, cade la necessità di appurare in questa sede se le altre ragioni di danno invocato siano soggette al nuovo rito di cui al d.lg 5/2003, posto che questo ex art. 1 d.lg. 5/2003 attrae le cause connesse. Deve ulteriormente osservarsi come l'art. 1 comma 5 del d. lg. ora citato preveda la cancellazione della causa dal ruolo solo per il caso di provvedimento emesso prima dell'udienza, mentre per il caso di ordinanza emessa a seguito di udienza stabilisce il diverso - incompatibile – fatto dello scambio di memorie, che, secondo la disposizione stessa, deve proseguire con la decorrenza dei termini ex art. 6 d. lg. 5/2003, cioè con la sola notifica di memoria di replica da parte dell'attore, ovvero delle memorie, se del caso, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo. Tale interpretazione risponde alla formulazione letterale della norma (art. 1 c. 5), che dapprima prevede la cancellazione della causa del ruolo e in successiva frase, staccata significativamente da un punto e virgola, stabilisce per una diversa ipotesi e cioè “se (l'ordinanza è) emessa a seguito dell'udienza di prima comparizione”: la ipotesi contemplata prima del punto e virgola deve perciò intendersi come limitata al caso che non vi sia udienza di prima comparizione perchè, ad esempio si tratti di causa introdotta con ricorso, come nel rito del lavoro, o comunque senza che sia fissata e tenuta una prima udienza di trattazione. Altra indicazione letterale si trae dal fatto che non si parli, quale modo di prosecuzione della causa, di nuova citazione in riassunzione e dei relativi termini, ma del diverso caso di notifica di memoria ex artt. 6 o 7 del d.lg. 5/2003, che ha differenti termini per replica ed è, anche concettualmente, atto diverso, perchè si inserisce nella precedente trattazione e non costituisce un nuovo inizio della causa. Quanto ora enunciato risponde a logica di economia processuale perchè ove le parti non abbiano svolto attività, cioè non siano comparse, la causa deve iniziare nuovamente, mentre qualora le parti si siano costituite per la udienza di trattazione e dunque abbiano depositato comparsa di risposta e costituzione la causa può proseguire da tal momento semplicemente mutando il rito, cioè con memoria di replica, salvaguardando quanto sino a tale udienza compiuto dalle parti.

PTM

dispone il mutamento del rito ed assegna all'attore termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la prosecuzione della causa secondo il decreto legislativo 5/2003 con la notifica di memoria ex art. 6 di tale decreto al convenuto.

Milano 21 aprile 2005