Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1023 - pubb. 07/11/2007

Fatto del promotore e responsabilità dell'intermediario

Tribunale Biella, 05 Giugno 2007. Est. Eleonora Reggiani.


Intermediario finanziario – Responsabilità per il fatto illecito del promotore – Natura di responsabilità oggettiva – Sussistenza.

Intermediario finanziario – Responsabilità per il fatto illecito del promotore – Modalità di pagamento difformi – Irrilevanza – Obbligazione di garanzia – Sussistenza.



Secondo l’opinione prevalente, la responsabilità dell’intermediario per il fatto del promotore integra un caso particolare di responsabilità oggettiva per fatto altrui, assimilabile a quella prevista dall’art. 2049 c.c., imputandosi alla società intermediaria, nell’interesse della quale l’attività viene svolta, il costo del rischio creato dalla società stessa, prescindendo da ogni indagine relativa alla colpa, e ciò al fine di offrire una tutela rafforzata all’investitore, che può così contare anche sul patrimonio dell’intermediario. E tale responsabilità sussiste anche se il promotore ha agito oltre i limiti delle sue incombenze o trasgredendo gli ordini ricevuti o addirittura con dolo, purché l’attività sia in sé riconducibile all’incarico affidato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora l’investitore faccia valere la responsabilità “oggettiva” dell’intermediario per il fatto del promotore, non assume rilievo la circostanza che il versamento sia avvenuto con modalità diverse da quelle previste nelle disposizioni di settore, posto che il destinatario di tali prescrizioni è il promotore e non l’investitore. Neppure può avere rilievo il fatto che le modalità di pagamento possano essere espressione di una condotta negligente o imprudente dell’investitore, essendo l’obbligazione dell’intermediario una obbligazione di garanzia, sicchè quest’ultimo non potrà opporre all’investitore le eccezioni che non avrebbe potuto opporre il promotore finanziario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Promotore finanziario, responsabilità dell’intermediario


omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio la Banca A. s.p.a. (di seguito A.) e C. E., esponendo quanto segue: C. E., nella sua qualità di promotore finanziario, nel mese di novembre dell'anno 2000 aveva ricevuto dagli attori in due diverse occasioni la somma complessiva di euro 17.780,58 (in parte destinata ad investimenti di denaro con scopo di risparmio e in parte destinata al pagamento di una polizza assicurativa); che il C., nel sollecitare gli investimenti di denaro, aveva speso il nome della A., società di cui egli era promotore finanziario monomandatario; che tuttavia il C. non aveva versato il denaro alla società preponente ma lo aveva indebitamente trattenuto o comunque utilizzato per finalità personali; che entrambi i convenuti erano responsabili in solido dei danni così subiti dagli attori.

Si costituiva ritualmente in giudizio la A. s.p.a., mentre E. C. restava contumace.

La convenuta costituita contestava in toto le domande degli attori. In particolare allegava che non era a conoscenza delle operazioni intercorse con il C. e contestava la documentazione prodotta dagli attori a riprova dell'operato del C., affermando comunque che gli asseriti illeciti del C. si sarebbero consumati al di fuori delle mansioni a lui affidate. In subordine osservava poi come l'entità del danno lamentato dovesse essere ricondotta al comportamento degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c., per avere essi consegnato al C. assegni bancari al portatore e non titoli intestati alla banca muniti di clausola di non trasferibilità.

Acquisiti documenti, escusso il teste G.A., non comparso il convenuto contumace a rendere interpello, nonostante la ritualità della notificazione dell’ordinanza ammissiva, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, ove la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. È incontestato che gli attori erano clienti della A. sin dal 1996 e che compivano operazioni finanziarie per il tramite dell’agente C. E. (v. comparsa di risposta e docc. 6-8 fasc. conv.).

È altresì provato che in data 21.11.00 G. P. ha consegnato a C. E., in qualità di agente della A., la somma di lire 4.017.000, per il pagamento della rata di premio della polizza assicurativa “A. Vita” intestata alla moglie Scarano Anna, mediante la consegna dell’assegno bancario 0037362808, girato in bianco al C..

Tale circostanza risulta dalla ricevuta provvisoria di versamento dell’importo sopra indicato, sottoscritta dal C., redatta su carta intestata in cui è annotato il nominativo e il codice del C. come agente della convenuta (v. doc. 1 fasc. att.) e dalla copia dell’assegno, indicato in detta ricevuta quale modalità di pagamento, che effettivamente risulta essere stato incassato dal C. il giorno dopo (doc. 2 fasc. att.).

Il convenuto contumace C. non è comparso a rendere interpello, nonostante la ritualità della notificazione dell’ordinanza ammissiva, né ha giustificato in alcun modo la sua assenza, sicché, tenuto conto degli elementi sopra richiamati, deve ritenersi da lui ammessa l’appropriazione di detta somma.

Risulta altresì provato che in data 24.11.00 G. P. e G. Marco hanno consegnato al C. altri quattro assegni bancari, tutti bene individuati nella quietanza sottoscritta dal C., per l’acquisto di obbligazioni Enel.

La quietanza, redatta su carta intestata A., reca l’espressa dicitura “io sottoscritto C. E., in qualità di promotore finanziario regolarmente iscritto all’albo ed operante in regime di monomandato con Banca A., dichiaro di ricevere dalla famiglia G. la somma di £ 30.000.000 …omissis… a scopo di investimento obbligazioni Enel 93/3 2 9.6% cedola semestrale aprile – ottobre” (doc. 3 fasc. att.), sicché anche in questo caso non vi è dubbio in ordine alla riconducibilità dell’operato del C. alla qualità di agente della A..

La quietanza è rilasciata agli attori indistintamente ("dichiaro di ricevere dalla famiglia G.”), ma le copie degli assegni ivi menzionati (docc. 4-7 fasc. att.) dimostrano che G. Marco ha emesso tre assegni - l'assegno 0038174872, l'assegno 0038174873 e l'assegno n. 0038174875 – per complessive lire 25.000.000 e che G. P. ha emesso l'assegno n. 0037383101 per lire 4.950.000.

L'assegno n. 0038174875 e l'assegno n. 0037383101 risultano incassati da E. C., che ne era anche il beneficiario, mentre invece l'assegno n. 0038174872 e l'assegno n. 0038174873 risultano incassati da altre persone, che ne erano anche i beneficiari (v. ancora docc. 4-7 fasc. att.).

Tale circostanza, come pure la non perfetta corrispondenza delle date apposte sugli assegni e la data della quietanza, non mette comunque in dubbio la circostanza dell’effettiva dazione del denaro al C. per le finalità sopra indicate, tenuto conto dell’inequivoco tenore della quietanza sopra riportato.

D’altronde il convenuto contumace C. non è comparso a rendere interpello, nonostante la ritualità della notificazione dell’ordinanza ammissiva, né ha giustificato in alcun modo la sua assenza, sicché deve ritenersi provato quanto sul punto capitolato e cioè che egli ha ricevuto le somme sopra menzionate e che poi se ne sia appropriato, in particolare riempiendo gli spazi lasciato in bianco per l’indicazione del beneficiario degli ultimi due assegni.

2. Deve pertanto ritenersi provato che C. E. si è appropriato della somma di euro 12.911,42 (pari a lire 25.000.000) a lui consegnata da G. M. e della somma di euro 4.631,07 (pari a lire 8.967.000) a lui consegnata da G. P. per le causali sopra indicate.

Tale comportamento costituisce senza dubbio un fatto illecito, fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., trattandosi di indebita appropriazione di denaro altrui, senza dubbio consapevole e volontaria, tenuto conto delle concrete modalità esecutive.

3. Sussiste pertanto la responsabilità del C. nei confronti degli attori, che hanno diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tale condotta.

4. Sussiste anche la responsabilità della società convenuta, in quanto obbligata in solido con il promotore finanziario.

Com’è noto ai sensi dell’art. 31 comma 3 d.l.vo 58/98, “Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”

Tale norma ha riformulato senza modificazioni quanto già previsto dall’art. 23 comma 3 d.l.vo 415/96 e dall’art. 5 comma 4 l. 1/91.

Secondo l’opinione prevalente, la responsabilità dell’intermediario per il fatto del promotore integra un caso particolare di responsabilità oggettiva per fatto altrui, assimilabile a quella prevista dall’art. 2049 c.c., imputandosi alla società intermediaria, nell’interesse della quale l’attività viene svolta, il costo del rischio creato dalla società stessa, prescindendo da ogni indagine relativa alla colpa, e ciò al fine di offrire una tutela rafforzata all’investitore, che può così contare anche sul patrimonio dell’intermediario.

E in effetti, come per il caso di responsabilità ex art. 2049 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto necessario e sufficiente, perché si abbia responsabilità della società di intermediazione, un rapporto di necessaria occasionalità tra le incombenze affidate al promotore e il fatto illecito del medesimo, nel senso che l’incombenza da lui disimpegnata deve avere determinato una situazione tale da avere agevolato e reso possibile il fatto illecito (Cass. 19.07.02 n. 10580 con riguardo ad una fattispecie disciplinata dall’art. 5 comma 4 d.l.vo 1/91).

Ne consegue che, come nei casi disciplinati dall’art. 2049 c.c., la responsabilità della società d’intermediazione deve ritenersi sussistente anche se il promotore ha agito oltre i limiti delle sue incombenze o trasgredendo gli ordini ricevuti o addirittura con dolo, purché l’attività sia in sé riconducibile all’incarico affidato (cfr. con riguardo all’art. 2049 c.c. Cass. 29.09.05 n. 19166; 07.01.02 n. 89; 22.05.01 n. 6970; con riguardo alla responsabilità dell’istituto per fatto dei suoi promotori finanziari, v. Cass. 07.04.06 n. 8229; 20.03.06 n. 6091; 22.10.04 n. 20588; 19.07.02 n. 10580; 17.05.99 n. 4790; Trib. Mantova 13.10.03 in Danno e Responsabilità, 2004, 297; Trib. Sanremo 13.01.03, in Il diritto fallimentare, 2003, II, 236; trib. Brescia 23.12.02, in Foro it., 2003, I, 1264; Trib. Verona 01.03.01, in Banca, borsa e titoli di credito, 2002, II, 753).

E nel caso di specie, come già evidenziato, non è contestato che all’epoca dei fatti C. E. fosse promotore finanziario della A. (v comunque doc. 8 fasc. conv.).

Risulta altresì provato che egli abbia agito nei confronti dell’attrice in qualità di intermediario della società convenuta (v. supra).

Risulta provato anche che il C., ricevendo gli assegni bancari emessi dagli attori, abbia ricevuto mezzi di pagamento in difformità delle regole di comportamento tipizzate dalla normativa di settore (art. 96 comma 6 regolamento Consob 11522/98: “Il promotore può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente: a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta”) (cfr. Cass. 07.04.06 n. 8229; 20.03.06 n. 6091; 22.10.04 n. 20588 in relazione alla norma di cui all'art. 5 l. 1/91, di contenuto identico a quella di cui all'art. 31 d. lgs 58/98; Trib. Lecce 06.09.04 in dirittobancario.it; Trib. Milano 17.05.03 in B.B.T.C., 2004, II, 154; Trib. Mantova 13.10.03 in ilcaso.it; Trib. Brescia 23.12.02 in Foro It., 2003, 1264).

Tale violazione non interrompe il nesso di necessaria occasionalità tra l’attività affidata e il fatto illecito, posto che risulta provato (v. supra) che è proprio grazie alla qualità rivestita di promotore finanziario della società convenuta che il C. ha potuto ricevere il menzionato assegno e appropriarsi dello stesso (così Cass. 07.04.06 n. 8229; 20.03.06 n. 6091; 22.10.04 n. 20588).

5. Non è configurabile un concorso di un comportamento colposo degli attori, che escluda la responsabilità del C. e - con esso - della convenutaex art. 1227 comma 1 c.c.

Non assume infatti rilievo la circostanza che il versamento sia avvenuto con modalità diverse da quelle previste nelle disposizioni di settore (v.supra art. art. 96 comma 6 regolamento Consob 11522/98).

Come già evidenziato, è il promotore – e non l’investitore - il diretto destinatario di tali prescrizioni (cfr. Cass. 22.10.04 n. 20588 in relazione alla norma di cui all'art. 5 l. 1/91, di contenuto identico a quella di cui all'art. 31 d.l.vo 58/98; Trib. Lecce 06.09.04 in dirittobancario.it; Trib. Milano 17.05.03 in B.B.T.C., 2004, II, 154; Trib. Mantova 13.10.03 inilcaso.it; Trib. Brescia 23.12.02 in Foro It., 2003, 1264), e non può certo ritenersi – in mancanza di allegazione e prova - che sia stato l’investitore ad imporre al promotore le modalità di versamento in concreto effettuate.

D’altronde la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che le forme di pagamento seguite dalle parti sono elementi secondari della fattispecie di responsabilità invocata e non possono - da sole - interrompere il nesso di occasionalità necessaria e – con essa - la configurazione della responsabilità solidale dell'intermediaria (v. ancora Cass. 07.04.06 n. 8229; 20.03.06 n. 6091; 22.10.04 n. 20588 in motivazione).

6. Neppure può ritenersi che la forma di pagamento adottata risulti espressione di una condotta negligente o imprudente dell’attrice che ha concorso a cagionare il danno.

Si consideri infatti che l’obbligazione dell’istituto intermediatore è un’obbligazione di garanzia, sicché quest’ultima non può opporre all’investitore le eccE.ni che non avrebbe potuto opporre il promotore finanziario, fatte salve ovviamente quelle che attengono al rapporto di garanzia (ad esempio l’inesistenza dell’incarico al promotore) e a rapporti personali tra il garante e il creditore (v. ancora Trib. Brescia 23.12.02, cit.).

E il promotore non può certo opporre all’investitore le conseguenze del mancato rispetto di regole comportamentali che – come già evidenziato – sono in primo luogo poste a carico del promotore e che hanno costituito mera l’occasione per il compimento da parte del promotore stesso dell’illecita appropriazione di denaro altrui (v. ancora Trib. Brescia 23.12.02, cit.).

D’altronde non sono emersi elementi in base ai quali l’investitore poteva ragionevolmente avvedersi dell'illecito poi commesso dal promotore.

Come già evidenziato, gli attori avevano in precedenza effettuato altri investimenti con modalità di pagamento diverse (bonifico bancario, controvalore del rimborso: v. docc. 6-8 fasc. conv.), sicché non può ritenersi instaurata una prassi in relazione alla quale i pagamenti nella specie effettuati potessero ritenersi anomali, tenuto conto che nel caso in esame il Grappa ha comunque firmato il modulo di versamento, dando atto del ritiro del denaro con l’impegno a inviarlo alla convenuta. Né è stato né allegato o provato che all’epoca della dazione in questione gli attori fossero a conoscenza di irregolarità compiute dal C., che avrebbero dovuto imporre una maggiore cautela nell’investitrice.

7. Neppure risulta dimostrata alcuna condotta che ex art. 1227 comma 2 c.c. gli attori avrebbero potuto tenere per limitare nel quantum le ulteriori conseguenze dell’appropriazione indebita del C..

8. Risulta provato un danno emergente, consistente nella perdita del denaro consegnato a C..

In particolare, come supra evidenziato, è provata la perdita della somma di euro 12.911,42 (pari a lire 25.000.000) da parte di G. Marco e della somma di euro 4.631,07 (pari a lire 8.967.000) da parte di G. P..

Dalla documentazione prodotta, supportata dalla ingiustificata mancata comparizione del convenuto C., si evince inoltre che S.A., confidando nell’avvenuto pagamento del premio assicurativo, nella denuncia dei redditi relativa all’anno 2000 ha detratto dalle imposte la corrispondente somma di euro 249,45 (pari a lire 483.000) e che, una volta venuta a conoscenza dell’appropriazione da parte del C. del denaro destinato al pagamento del premio, ha dovuto regolarizzare la propria posizione fiscale attraverso il procedimento del ravvedimento operoso, versando l’imposta erroneamente detratta (euro 249,45) e l’ulteriore somma di euro 14,46 (pari a lire 28.000) a titolo di sanzione (v. docc 8-9 fasc. att. e mancata comparizione del convenuto C. per rendere interpello).

È pertanto provato che S.A. in conseguenza dei fatti di appropriazione sopra descritti ha subito un pregiudizio determinabile in euro 263,91 (249,45 + 14,46).

9. Trattandosi di voce di danno, e quindi di debito di valore, come richiesto, gli importi devono essere attualizzati.

10. Parte attrice ha chiesto la liquidazione di una ulteriore somma, pari agli interessi che gli attori avrebbero potuto incassare in virtù dell’investimento sottoscritto.

Si tratta della richiesta dell’attribuzione di un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, e tale voce di danno viene liquidata, mediante il computo degli interessi al tasso legale sul capitale dalla data dei versamenti, non avendo parte attrice specificamente allegato né provato un maggiore risultato derivante da particolari investimenti.

In aderenza a quanto statuito da una giurisprudenza oramai consolidata, gli interessi devono essere calcolati sulla somma "via via rivalutata", in base agli indici annuali medi di svalutazione.

La base di calcolo su cui computare gli interessi non può mai essere costituita dal credito rivalutato in moneta attuale, ma deve essere pari ad una minor somma, corrispondente al valore del credito al momento iniziale di calcolo poi rivalutata annualmente.

Risulta pertanto un credito complessivo di G. M. di attuali euro 17.229,21 (capitale iniziale: euro 12.911,42; interessi: euro 2.505,86; rivalutazione: euro 1.811,93); un credito complessivo di G. P. di attuali euro 6.179,77 (capitale iniziale: euro 4.631,07; interessi: euro 898,80; rivalutazione: euro 649,90); un credito complessivo di Scarano Anna di attuali euro 337,10 (capitale iniziale: euro 263,91; interessi: euro 42,40; rivalutazione: euro 30,79);

11. I convenuti devono pertanto essere condannati in solido al pagamento delle somme sopra indicate, somme già comprensive di interessi e rivalutazione.

12. La società convenuta ha chiesto di essere manlevata dal C..

L’azione è volta a tutela del diritto di rivalsa del soggetto che è ex legeobbligato a rispondere del fatto altrui (Cass. 05.09.05 n. 17.763; 20.06.00 n. 8371).

La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta, considerato dalle risultanze dell’istruttoria espletata è emerso che il C. ha ricevuto dagli attori somme, che avrebbe dovuto consegnare alla convenuta, di cui invece si è appropriato.

Il danno cagionato all’attrice è infatti addebitabile esclusivamente alla condotta colpevole del C., il quale deve conseguentemente essere condannato a manlevare la A. di quanto quest’ultima verserà in dipendenza della presente sentenza sia a titolo di risarcimento danni che a titolo di spese di giudizio, essendo anche tali spese collegate al fatto illecito commesso dall'autore del danno.

13. Le spese di lite seguono la soccombenza tra parte attrice e i convenuti e gravano pertanto su questi ultimi in solido tra loro.

Seguono altresì la soccombenza le spese di lite tra la A. e C., che pertanto deve essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla A..

P.Q.M.

Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, dott.ssa Eleonora Reggiani, ogni diversa istanza, ecczione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1259/03 R.G.:

1.              dichiara tenuti e condanna la Banca A. s.p.a. e C. E. in solido tra loro al pagamento in favore di G. Marco della somma di euro 17.229,21, somma già comprensiva di interessi e svalutazione come da motivazione;

2.              dichiara tenuti e condanna la Banca A. s.p.a. e C. E. in solido tra loro al pagamento in favore di G. P. della somma di euro 6.179,77, somma già comprensiva di interessi e svalutazione come da motivazione;

3.              dichiara tenuti e condanna la Banca A. s.p.a. e C. E. in solido tra loro al pagamento in favore di S.A. della somma di euro 337,10, somma già comprensiva di interessi e svalutazione come da motivazione;

4.              dichiara tenuti e condanna la Banca A. s.p.a. e C. E. in solido tra loro al pagamento delle spese processuali sostenute dagli attori, che liquida in complessivi euro 3.600,00 (di cui euro 1.268,50 per diritti, euro 206,06 per spese e il resto per onorari) oltre 12,5% su diritti ed onorari ex art. 14 l.f., IVA e CPA come per legge;

5.              dichiara tenuto e condanna C. E. a manlevare la Banca A. s.p.a. dal pagamento delle somme indicate ai precedenti capi 1), 2), 3) e 4);

6.              dichiara tenuto e condanna C. E. al pagamento delle spese processuali sostenute da Banca A. s.p.a., che liquida in complessivi euro 3.600,00 (di cui euro 1.800,00 per diritti, euro 254,43 per spese e il resto per onorari) oltre 12,5% su diritti ed onorari ex art. 14 l.f., IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Biella in data 05.06.07.

Il Giudice

dott.ssa Eleonora Reggiani