Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32427 - pubb. 24/12/2024

Il controllo di fattibilità nel concordato semplificato

Appello L'Aquila, 13 Dicembre 2024. Pres. Fabrizio. Est. Iachini Bellisarii.


Concordato semplificato – Controllo di fattibilità



Nel concordato semplificato, ai fini del controllo di fattibilità il modello di riferimento sembra dover essere costituito dalla norma di cui all'art. 112, comma 1, lett. g), CCI, che riprende il filo conduttore della “valutazione non negativa”, in luogo di quella positiva, contemplata nel principio generale di cui all’art. 7 CCI; in quest’ottica la fattibilità del piano andrà intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.


Nel concordato semplificato quel che importa non è che lo strumento sia vantaggioso, ma che non sia deleterio e la convenienza è soppiantata dall’assenza del danno. Non conta l’esistenza di un quid pluris nella procedura concordataria in rapporto alla liquidazione giudiziale, basta verificare che vi sia un trattamento economico perlomeno paritetico rispetto a quello che si ritroverebbe in quel diverso territorio concorsuale.


Viene mutuato il c.d. principio di assenza di pregiudizio, sicché il creditore ha diritto a un trattamento non deteriore rispetto a quello che gli sarebbe spettato in caso di liquidazione del patrimonio. In giurisprudenza si è osservato che il tribunale, nel verificare la assenza di pregiudizio della proposta nei confronti dei creditori, deve sia valutare se vi siano voci dell’attivo e del passivo che possano avere differente espressione nel concordato proposto e nell’alternativa liquidatoria, sia esaminare la ripartizione tra i creditori dell’attivo realizzato confrontando l’utilità che il creditore potrebbe conseguire in sede di liquidazione e di concordato.


In nessun caso è possibile paragonare la proposta concordataria a quanto avverrebbe in sede di esecuzione immobiliare, trattandosi di prospettiva alternativa non contemplata dalle disposizioni di legge. In particolare, il riferimento alla posizione del singolo creditore chiarisce, tra l’altro, che la valutazione del tribunale non è promiscua, ma individualizzata: è sufficiente che un solo creditore subisca un pregiudizio, oppure non tragga alcuna utilità, perché, in accoglimento dell’opposizione, debba negarsi l’omologa. Il vaglio del giudice rappresenta per i titolari delle pretese un evidente presidio di garanzia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. F. M.


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