Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32346 - pubb. 10/12/2024
Revoca della liquidazione giudiziale e sorte delle spese di giustizia, incluso il compenso del curatore
Tribunale Avellino, 26 Settembre 2024. Est. Russolillo.
Liquidazione giudiziale – Revoca – Spese di giustizia – Compenso del curatore – Effetti – Prenotazione a debito
In caso di revoca della liquidazione giudiziale, le spese di giustizia, incluso il compenso del curatore, sono ad esclusivo carico del creditore al quale sia stata imputata la responsabilità dell’apertura del procedimento e ciò indipendentemente dal fatto che la procedura abbia già realizzato la liquidità necessaria al rimborso ai sensi dell’art. 146 commi 4 e 5 d.P.R. 115/2002, essendo il successivo art. 147 CCII, cui fa rinvio l’art. 53 co. 1 CCII, parimenti norma sul recupero degli oneri erariali, ma di carattere speciale, in quanto finalizzata ad evitare che il debitore incolpevole debba sostenere i costi di una procedura revocata.
Pertanto:
- nel caso di spese di giustizia anticipate e prenotate a debito non ancora rimborsate, esse dovranno essere recuperate nei confronti del creditore istante processualmente responsabile dell’apertura del procedimento concorsuale;
- nel caso di spese di giustizia anticipate e prenotate a debito già anteriormente rimborsate con la liquidità acquisita alla massa, esse, non potendo essere rimborsate al debitore tornato in bonis dall’Erario, dovranno ritenersi provvisoriamente sostenute da quest’ultimo salvo recupero nei confronti del creditore responsabile su cui devono gravare in via definitiva. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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