Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32312 - pubb. 03/12/2024
Falso in attestazioni e relazioni e fattibilità economica del piano
Cassazione penale, 23 Febbraio 2024, n. 13016. Pres. Pezzullo. Est. Cirillo.
Falso in attestazioni e relazioni – Reato – Fattibilità economica – Compiutezza della base informativa nonché alla correttezza dei metodi e dei criteri valutativi impiegati per effettuare la valutazione prognostica circa la "fattibilità economica" del piano
L'art. 236-bis legge fall. dava penale rilevanza anche alle attività che il professionista attestatore prestava con riferimento alla "fattibilità economica" del piano, ma limitatamente alla correttezza e alla compiutezza della base informativa nonché alla correttezza dei metodi e dei criteri valutativi impiegati.
Si deve escludere che il "nuovo" art. 342 del d.lgs. n. 14 del 2015 abbia determinato un effetto parzialmente abrogativo della vecchia fattispecie, in quanto, proprio facendo riferimento a questi soli profili dell'attività svolta dal professionista in relazione alla "fattibilità economica" del piano, si può ritenere che la novella non abbia determinato alcun effetto abrogativo, essendosi il legislatore delegato limitato a riformulare la norma con l'inserimento di un inciso che non lascia dubbi circa la non applicabilità di essa alla valutazione prognostica del professionista, in senso stretto intesa, valutazione che non era tuttavia riconducibile alla fattispecie criminosa neppure sotto la vigenza dell'art. 236-bis legge fall. ove correttamente interpretato.
La nuova norma, dunque, non ha determinato effetti abrogativi parziali e, in particolare, non ha reso penalmente irrilevanti le attività del professionista relative alla correttezza e alla compiutezza della base informativa nonché alla correttezza dei metodi e dei criteri valutativi impiegati per effettuare la valutazione prognostica circa la "fattibilità economica" del piano. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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