La Responsabilità del Medico
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32242 - pubb. 20/11/2024
Medici specializzandi e diritto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardiva attuazione delle direttive
Cassazione Sez. Un. Civili, 14 Ottobre 2024, n. 26603. Pres. Cassano. Est. Rossetti.
Mancato recepimento di direttive comunitarie - Medici specializzandi - Corsi di specializzazione previsti dal d.m. 31 ottobre 1991, non espressamente contemplati dalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE e successive integrazioni - Avvenuta frequenza tra il 1° gennaio 1983 e l’a.a. 1991/1992 - Diritto al risarcimento del danno - Esclusione
I medici che, prima del 1991, hanno iniziato a frequentare una scuola di specializzazione non contemplata dalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE e successive integrazioni - e della quale non sia stata dimostrata l'equipollenza di fatto a quelle ivi previste - non hanno diritto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardiva attuazione delle suddette direttive, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata successivamente inclusa tra quelle qualificate "conformi alle norme delle Comunità economiche europee" dal d.m. 31 ottobre 1991. (massima ufficiale)
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