Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32197 - pubb. 12/11/2024

Liquidazione giudiziale: ordinanza di liberazione ex art. 216 CCI di immobile locato a canone vile

Tribunale Alessandria, 16 Ottobre 2024. Est. Delli Paoli.


Liquidazione giudiziale – Liberazione dell’immobile ex art. 216 CCI – Canone vile – Opponibilità



In base all’art. 2923 c.c., l’aggiudicatario e/o il creditore non è tenuto a rispettare la locazione, altrimenti opponibile nei suoi confronti, quando il canone convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni (canone c.d. vile).


La locazione a canone “vile” è, quindi, automaticamente inopponibile ai terzi senza necessità di esperire un giudizio di cognizione ordinario nell’ambito del quale dimostrare la sussistenza degli altri e più gravosi presupposti per la pronuncia di revoca ex art. 2901 c.c.; ciò in quanto la pattuizione di un canone incongruo comporta di per sé la valutazione che le parti abbiano concluso un contratto pregiudizievole nella consapevolezza di arrecare un danno ai creditori del locatore laddove non occorre la statuizione del giudice della cognizione né la dimostrazione di quale fosse in concreto lo stato soggettivo dei contraenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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