Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32188 - pubb. 08/11/2024
Decreto ingiuntivo non opposto da uno dei condebitori e pagamento eseguito da un terzo successivamente all'emissione dell'ingiunzione
Cassazione civile, sez. II, 20 Maggio 2024, n. 13949. Pres. Di Virgilio. Est. Varrone.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - Decreto ingiuntivo non opposto da uno dei condebitori - Pagamento eseguito da un terzo successivamente all'emissione dell'ingiunzione e nel termine per l'opposizione - Fatto estintivo del credito - Deduzione con l'opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Fondamento
La mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito, ma non impedisce al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale passato in giudicato nei suoi confronti, di far valere con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. l'avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria conseguente al pagamento eseguito da altro soggetto, ancorché prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività, perché il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto. (massima ufficiale)
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