Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32132 - pubb. 29/10/2024
La prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali non può, nel vigore della legge fallimentare, essere ritenuta un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile
Cassazione civile, sez. I, 02 Ottobre 2024, n. 25919. Pres. Ferro. Est. Abete.
Concordato preventivo - Utilità suscettibile di valutazione economica di cui all’art. 161, comma 2, lett e l.f. - Continuità contrattuale
Nel concordato preventivo e di utilità suscettibile di valutazione economica di cui all’art. 161, comma 2, lett e l.f. non vi è margine alcuno per identificare tout court il mero risultato della continuità contrattuale con l’utilità economicamente valutabile, siccome la prosecuzione dei contratti in corso di esecuzione costituisce un effetto destinato a prodursi naturaliter sul terreno del concordato ex art. 186 bis l.fall. (cfr. art. 186 bis, 3° co., prima parte, l.fall.).
Allo stesso modo, non vi è margine alcuno per identificare tout court il mero risultato della continuità contrattuale con l’utilità economicamente valutabile, siccome la “causa concreta” del concordato si risolverebbe nell’esecuzione dello stesso concordato, rendendo evidentemente evanescente il requisito funzionale - “la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti” - postulato dalla costruzione legislativa (art. 160, 1° co., lett. a), l.fall.).
La Corte ha anche precisato che ai fini della decisione non è possibile tener conto “della previsione di cui alla seconda parte del 3° co. dell’art. 84, comma 3 CCI (“la proposta di concordato [in continuità aziendale] prevede per ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore con il suo avente causa”), giacché trattasi di disposizione sopravvenuta rispetto al tempo in cui la res litigiosa ha avuto origine. “Del resto, le sezioni unite di questa Corte, già con la pronuncia n. 2061 del 28.1.2021, seppur in tema di leasing finanziario, hanno negato qualsivoglia valenza alla disciplina sopravvenuta di cui all’art. 1, commi 136 – 140, della legge n. 124 del 2017, tant’è che hanno puntualizzato che la medesima legge non ha effetti retroattivi, sicché segnatamente il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge stessa. Quanto al codice della crisi, si è parimenti affermato nella sentenza n. 8504 del 25 marzo 2021 che tale normativa – già nel testo di cui al d.lgs. 14 del 2019 - è in generale non applicabile alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore, potendosi, peraltro, rinvenire nello stesso delle norme idonee a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare “solo ove ricorra, nello specifico segmento considerato, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro”. Tale ambito è all’evidenza escluso dalla palese innovatività assunta dal citato art. 84 comma 3, senza che la descrizione della continuità contrattuale ivi valorizzata esprima un mero caso di specificazione esemplificativa della nozione di utilità attribuibile ai sensi dell’art. 161, comma 2, lett. e), l.fall..” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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