Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9425 - pubb. 16/09/2013
Ingerenza del socio accomandante e delega bancaria
Tribunale Padova, 06 Agosto 2013. Est. Maria Antonia Maiolino.
Fallimento delle società - Società in accomandita semplice - Divieto dell'accomandante di ingerirsi nella gestione della società - Estensione del fallimento.
Società in accomandita semplice - Ingerenza del socio accomandante - Singoli affari - Genericità ed indeterminatezza dell'attività delegata - Attribuzione di poteri implicanti scelte di esclusiva competenza dell'accomandatario - Divieto - Sussistenza.
Società in accomandita semplice - Ingerenza del socio accomandante - Singoli affari - Conferimento di delega bancaria - Contrasto con il divieto di ingerenza - Sussistenza.
Società in accomandita semplice - Ingerenza del socio accomandante - Attribuzione del potere di compiere singoli affari - Delega della gestione di un settore dell'attività che comporti autonome scelte di indirizzo economico e finanziario - Condizionamento delle scelte spettanti all'accomandatario - Divieto - Sussistenza.
La disciplina dell'articolo 147 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in tema di estensione del fallimento della società ai soci illimitatamente responsabili, si riferisce non soltanto ai soci illimitatamente responsabili per contratto sociale, ma anche a quegli altri soci che, pur non essendo tenuti in base al contratto sociale a rispondere illimitatamente, abbiano assunto responsabilità illimitate solidali verso i terzi in tutte le obbligazioni sociali e, pertanto, il fallimento della società in accomandita semplice deve essere esteso anche all’accomandante che si è ingerito nell'amministrazione della società.
Con l'espressione "singoli affari", il legislatore, all'articolo 2320 c.c., ha voluto affermare l'esigenza di una individuazione specifica dell'attività delegata sull'implicito ma chiaro presupposto che la genericità ed indeterminatezza comportino di per se stesse l'attribuzione di poteri implicanti scelte che spettano esclusivamente all'accomandatario e che se compiuti dall’accomandante si traducono in una indebita ingerenza nell'amministrazione della società.
Il conferimento al socio accomandante della delega bancaria si pone in contrasto con il divieto di ingerenza stabilito dall'articolo 2320 c.c., a meno che il socio accomandante non dimostri che l'attività bancaria delegata o quella concretamente posta in essere non si risolva in un atto gestorio vietato. (Nel caso di specie l’accomandante era stato delegato a compiere “disgiuntamente” qualsiasi operazione sul conto nonché al pieno utilizzo dell'affidamento concesso alla società).
In tema d’ingerenza del socio accomandante nella gestione della società, in relazione alle disposizioni dell'articolo 2320 c.c., va rilevato che, quand'anche sia stata demandata al socio accomandante l'attribuzione del potere di compiere singoli affari, non è comunque compatibile con il divieto della citata norma la delega della gestione di un settore dell'attività societaria che comporti autonome scelte di indirizzo economico finanziario o, in ogni caso, condizionamento delle scelte spettanti all'accomandatario. In detta ipotesi, assume rilievo non tanto l'unicità o pluralità degli atti in cui l'affare può concretarsi, ovvero l'eventuale omogeneità degli atti plurimi, quanto la determinatezza dell'affare, nel senso di una sua specifica individuazione, al fine di verificare se i poteri conferiti non implichino un'ingerenza dell’accomandante nella gestione della società.
Segnalazione dell'Avv. Filippo Lo Presti
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