Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23536 - pubb. 29/04/2020
La responsabilità dei soci limitatamente responsabili per i debiti della società estinta
Tribunale Roma, 14 Aprile 2020. Est. Margherita Libri.
Trasferimento dei debiti della società estinta ai soci - Limiti di responsabilità Patrimoniale dei soci limitatamente responsabili
Sulla base dell’art. 2495, secondo comma, c.c., qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
Nel caso di soci limitatamente responsabili, qualora la società si estingua i soci rispondono dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.
In base alla regola generale posta dall’art. 2697 c.c., incombe sul creditore che agisce in giudizio l’onere della prova della distribuzione dell’attivo e della riscossione di quote dello stesso da parte dei soci nei cui confronti agisce, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato. (Andrea Pazzini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Andrea Pazzini
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