Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12757 - pubb. 01/06/2015
Trascrivibilità del sequestro giudiziario su beni immobili
Tribunale Verona, 14 Novembre 2014. Est. Aliprandi.
Sequestro giudiziario su beni immobili – Lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2645 c.c. in funzione delle finalità conservative e prenotative presenti anche nel sequestro giudiziario – Trascrizione – Ammissibilità
Sequestro giudiziario su beni immobili – Trascrizione indipendentemente dall’esistenza di rimedi risarcitori o di altre forme di responsabilità per atti di disposizione dei beni sequestrati in danno del sequestra trascrizione – Ammissibilità
Sequestro giudiziario su beni immobili – Funzioni di custodia e di garanzia – Trascrizione anche in caso di trascrivibilità della domanda di merito – Ammissibilità
Sequestro giudiziario su beni immobili – Trascrizione indipendentemente dall’esistenza di rimedi risarcitori o di altre forme di responsabilità per atti di disposizione dei beni sequestrati in danno del sequestrante – Lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2645 c.c. in funzione delle finalità conservative e prenotative presenti anche nel sequestro giudiziario – Ammissibilità
Una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2645 c.c. impone a fortiori, tenuto conto delle finalità conservative pur sempre presenti nella cautela a carattere prenotativo, di ritenere trascrivibile anche il sequestro giudiziario avente ad oggetto beni immobili (Luigi D’Agosto e Sonia Criscuolo) (riproduzione riservata)
La tesi della non trascrivibilità del sequestro giudiziario non appare convincente e l’esistenza di deterrenti all’alienazione del bene (azioni risarcitorie e responsabilità penale ex art. 388 c.p.) non paiono sufficienti a garantire la piena restitutio in integrum del creditore (Luigi D’Agosto e Sonia Criscuolo) (riproduzione riservata)
La funzione del sequestro giudiziario non è solo quella di custodire temporaneamente il bene, ma precipuamente quella di fornire espressa garanzia contro pericoli di alterazione, distruzione o deterioramento della cosa (cfr. art. 921 dell’abrogato codice civile del 1865) e tanto al fine di garantire la fruttuosità dell’azione di rilascio e di consegna. Se dunque questo è lo scopo del sequestro giudiziario, rileva il collegio che la misura de qua potrebbe essere svuotata in molteplici occasioni se non si ammettesse la possibilità della sua immediata trascrizione e si imponesse al sequestrante di dover attendere la fine del procedimento cautelare per poter trascrivere la domanda giudiziale. (Luigi D’Agosto e Sonia Criscuolo) (riproduzione riservata)
La tesi della non trascrivibilità del sequestro giudiziario non appare convincente e l’esistenza di deterrenti all’alienazione del bene (azioni risarcitorie e responsabilità penale ex art. 388 c.p.) non paiono sufficienti a garantire la piena restitutio in integrum del creditore. Peraltro, non esistono espressi riferimenti normativi che escludano la detta soluzione ed anzi una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2645 c.c. impone a fortiori, tenuto conto delle finalità conservative pur sempre presenti nella cautela a carattere prenotativo, di ritenere trascrivibile anche il sequestro giudiziario avente ad oggetto beni immobili. (Luigi D’Agosto e Sonia Criscuolo) (riproduzione riservata)
Segnalazione degli Avv.ti Luigi D'Agostino e Sonia Criscuolo
Il testo integrale
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