Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30345 - pubb. 20/12/2023
Omologazione del concordato preventivo e poteri del giudice in sede di rinvio dalla Corte di cassazione
Cassazione civile, sez. I, 30 Novembre 2023, n. 33346. Pres. Ferro. Est. Terrusi.
Concordato preventivo – Omologazione – Cassazione con rinvio – Limiti
La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 luglio 2023, ha cassato senza rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato la domanda di omologazione di un concordato preventivo.
La fattispecie riguardava una società che aveva presentato un concordato preventivo con riserva, prevedendo, tra l'altro, un accantonamento di somme a favore dell'Agenzia delle Entrate per un credito tributario contestato.
La corte d'appello, in sede di rinvio, aveva ritenuto che l'accantonamento fosse necessario per la fattibilità del concordato, e aveva quindi riformulato il giudizio sulla fattibilità stessa, giungendo a una conclusione negativa.
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza, ritenendo che la corte d'appello non fosse legittimata a riformulare il giudizio sulla fattibilità del concordato.
In particolare, la Corte ha affermato che:
“È bene ricordare che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza o l’ordinanza di cassazione abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione su punti decisivi della controversia ovvero per l'una e per l'altra ragione.
Nella prima ipotesi, che è quella che qui rileva, il giudice di rinvio è tenuto soltanto a uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre nella seconda ipotesi, il giudice può valutare liberamente i fatti già accertati e può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi: solo nella terza ipotesi, la potestas iudicandi da estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti e anche la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (v. ex aliis Cass. Sez. 3 n. 17240-23, Cass. Sez. 2 n. 448- 20, Cass. Sez. L n. 27337-19).” (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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