Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25464 - pubb. 15/06/2021
Abuso del processo in sede esecutiva: irripetibilità delle spese superflue e illecito deontologico
Cassazione civile, sez. III, 31 Maggio 2021, n. 15077. Pres. De Stefano. Est. Rossetti.
Abuso del processo – Esecuzione forzata – Conseguenze – Illecito deontologico
Si ha abuso del processo quando lo strumento processuale viene utilizzato per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi propri, ed illegittimi, non, dunque, per tutelare diritti conculcati, ma per crearne di nuovi (ed ingiustificati) ad arte, ovvero per nuocere con intenti emulativi alla controparte.
Sul piano soggettivo si ha abuso del processo quando la condotta di cui sopra venga tenuta in violazione del generale dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).
Il dovere di correttezza (come si legge al § 558 della Relazione al codice civile) "è (...) spirito di lealtà, (...) di chiarezza e di coerenza, fedeltà e rispetto a quei doveri che, secondo la coscienza generale, devono essere osservati nei rapporti tra consociati", e consiste nel richiamare il creditore a prendere in considerazione l’interesse del debitore.
In definitiva, costituisce abuso del processo qualsiasi iniziativa processuale intesa a conseguire un ingiusto vantaggio distorcendo i fini naturali del processo civile.
L’abuso del processo è oggi implicitamente riconosciuto dal legislatore alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2 quinquies, lett. (d), ma già in precedenza ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Ordinanza n. 30539 del 26/11/2018, Rv. 651878-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 25210 del 11/10/2018, Rv. 651350-01; Sez. 1, Sentenza n. 24698 del 19/10/2017, Rv. 646580-01; Sez. 5, Sentenza n. 22502 del 02/10/2013, Rv. 628806-01).
In sede esecutiva, costituisce abuso del processo la moltiplicazione delle iniziative esecutive che, senza frutto per il creditore, hanno l’unico effetto di far lievitare i costi della procedura; tale condotta, processualmente illecita, lo è anche sul piano deontologico ai sensi dell’art. 66 del codice deontologico forense (il quale stabilisce che "l’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione depitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita"), come già ripetutamente affermato da questa Corte (ex multis, Sez. U., Sentenza n. 27897 del 23.11.2017).
Conseguenza di simili condotte, per i fini che qui rilevano, non può che essere l’irripetibilità delle spese superflue o, peggio, fatte lievitare ad arte dal creditore: irripetibilità che, quand’anche non esistesse l’art. 92 c.p.c., comma 2, o non se ne volesse predicare l’applicabilità al processo esecutivo, comunque discenderebbe dalla violazione dei ricordati doveri di correttezza e buona fede, e prima ancora sul principio di autoresponsabilità, di cui è espressione dell’art. 1227 c.c., comma 2. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Fatto
1. A.B. , essendo in possesso di cinque titoli esecutivi nei confronti della società Generali Italia s.p.a., iniziò altrettante esecuzioni forzate nei confronti della debitrice, tutte e cinque nelle forme del pignoramento presso terzi, e nei confronti del medesimo debitor debitoris. Le cinque esecuzioni vennero riunite e il Tribunale di *, nella veste di giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 12 aprile 2017 assegnò al creditore le somme precettate, più 855 Euro a titolo di onorari e 98,75 Euro a titolo di spese.
2. A.B. propose opposizione agli atti esecutivi avverso la suddetta ordinanza di assegnazione, lamentando la sottostima tanto delle spese, quanto degli onorari.
Dedusse che il giudice dell’esecuzione aveva liquidato gli onorari per una unica procedura, senza tenere conto che avrebbe dovuto invece liquidare gli onorari relativi a cinque diverse procedure, per le attività svolte prima della riunione.
Analoga censura svolse con riferimento alle spese.
3. Con sentenza 2 novembre 2017 n. 2233 il Tribunale di * rigettò l’opposizione.
A fondamento della propria decisione il Tribunale pose due diverse rationes decidendi.
In primo luogo osservò che al giudice dell’opposizione non si può chiedere l’assegnazione di somme ulteriori rispetto a quanto stabilito dal giudice dell’esecuzione, "poiché in tal modo verrebbe a crearsi un ulteriore titolo esecutivo rispetto a quelli azionati nelle esecuzioni promosse dall’odierno attore". Aggiunse che liquidare le spese di esecuzione "non spetta nemmeno al giudice dell’esecuzione) in quanto contrasta con i principi che reggono l’espropriazione forzata".
In secondo luogo il Tribunale osservò che le spese di cui l’opponente chiedeva la rifusione erano superflue, perché egli dopo la notifica del primo precetto avrebbe potuto intervenire nella procedura iniziale, anziché notificare ulteriori pignoramenti.
4. La suddetta sentenza è stata impugnata per cassazione da A.B. con ricorso fondato su tre motivi.
Nessuna delle parti intimate si è difesa.
Motivi
1. Tutti e tre i motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto svolgono censure o identiche, o strettamente collegate: il primo con riferimento agli onorari, il secondo con riferimento alle spese vive; il secondo con riferimento tanto alle une, quanto alle altre.
Con i suddetti motivi il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione da parte del Tribunale degli artt. 88, 91, 92 e 95 c.p.c.; nonché (senza ulteriori precisazioni) "del D.M. n. 55 del 2014".
Nei tre motivi il ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto non dovuti, perché superflui, gli onorari e le spese da lui richiesti.
Espone il ricorrente che il credito oggetto del primo pignoramento in ordine di tempo era insufficiente a garantire la soddisfazione degli altri crediti da lui vantati. Di conseguenza egli non potè fare a meno di notificare ulteriori pignoramenti, i cui costi perciò non si sarebbero potuti ritenere nè superflui, nè evitabili.
Aggiunge il ricorrente che l’art. 92 c.p.c., nella parte in cui esclude la ripetibilità delle spese superflue, non può trovare applicazione nel processo esecutivo. In quest’ultimo, infatti, vige la diversa regola dettata dall’art. 95 c.p.c., secondo cui le spese dell’esecuzione restano sempre a carico del debitore.
1.2. Il primo ed il secondo motivo, nella parte in cui sostengono che il giudice di merito avrebbe trascurato di considerare che la scelta dell’odierno ricorrente di procedere a cinque pignoramenti successivi fu necessitata (con conseguente diritto del creditore ad addossare al debitore esecutato anche i relativi costi), prospettano in realtà un vizio di omesso esame d’un fatto decisivo (per l’appunto, la necessità di eseguire più pignoramenti a causa dell’incapienza del primo), e non una violazione di legge.
Essi sono fondati, ma ciò non avrà per effetto la cassazione della sentenza impugnata.
Questa infatti, per le ragioni di cui si dirà, si fonda su una autonoma ratio decidendi conforme a diritto, con la conseguenza che la fondatezza delle censure proposte dal ricorrente impone unicamente la correzione, in parte qua, della motivazione che sorregge la decisione impugnata.
1.3. Come accennato, il Tribunale di * ha rigettato l’opposizione proposta da A.B. sulla base di due rationes decidendi.
La prima di queste può così riassumersi: nè il giudice dell’esecuzione, nè quello dell’opposizione, hanno il "potere di liquidare le spese di procedura"; al giudice dell’esecuzione è consentito soltanto verificare se le somme di cui il creditore chiede l’assegnazione (ivi comprese le spese) siano state correttamente determinate.
Muovendo da questo principio, il Tribunale ha concluso che doveva "rigettarsi la domanda con la quale si chiede (al giudice dell’opposizione) l’assegnazione delle spese" nella maggior misura indicata dall’opponente.
1.4. Così giudicando, il Tribunale ha preso le mosse da un corretto principio di diritto, per trarne una conclusione erronea.
Il Tribunale è nel vero quando rileva che nel procedimento esecutivo la regolazione delle spese non segue il principio della soccombenza come nel giudizio di cognizione, ma il diverso principio della soggezione del debitore all’esecuzione.
"Soggezione del debitore all’esecuzione" vuol dire che nel processo di esecuzione per espropriazione forzata (regole diverse valgono per l’esecuzione degli obblighi di fare) non ci sono soccombenti da condannare a pagare le spese di lite alla controparte vittoriosa. Ci sono invece, debitori dal patrimonio dei quali il creditore procedente ha diritto di ricavare quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.
Sicché quando il giudice dell’esecuzione liquida le spese sostenute dal creditore non sta pronunciando una decisione di condanna, ma sta semplicemente verificando l’importo del credito, analogamente a quanto farebbe, ad esempio, ai fini del progetto di distribuzione (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 14504 del 30/06/2011, Rv. 618275-01; Sez. 2, Sentenza n. 4653 del 08/05/1998, Rv. 515226-01; Sez. 3, Ordinanza n. 789 del 11/10/1994, Rv. 488051-01).
1.5. Da ciò tuttavia non discende - al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale - che il creditore non possa dolersi nè dinanzi al giudice dell’esecuzione, nè dinanzi a quello dell’opposizione, della sottostima delle spese processuali.
Queste ultime, per quanto detto, sono accessori del credito per capitale, ed anche l’eventuale errore nella determinazione di esse - al pari di qualsiasi errore nel calcolo del credito complessivo - potrà essere oggetto - a seconda dei casi - di istanze rivolte al giudice dell’esecuzione, o di opposizioni esecutive.
L’opposizione all’esecuzione avverso un’ordinanza di assegnazione, pertanto, può essere sempre impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi: sia quando la contestazione investa la misura del capitale, sia quando investa il conteggio degli interessi, sia infine quando investa anche soltanto le spese del processo (Sez. 6-3, Ordinanza n. 615 del 17/01/2012, Rv. 620956-01).
2. Il Tribunale, tuttavia, ha fondato la propria decisione di rigetto dell’opposizione anche su una seconda ed autonoma ratio decidendi: e cioè che il creditore non può pretendere di addossare al debitore spese scaturenti dalla scelta di avvalersi di "mezzi di tutela più onerosi, quando nel caso concreto dispone di strumenti alternativi, che gli consentono di ottenere lo stesso grado di tutela".
Tale decisione, che il ricorrente contrasta invocando l’inapplicabilità tout court dell’art. 92 c.p.c., comma 2, al processo esecutivo, è corretta in diritto e fondata in fatto.
2.1. In punto di diritto, costituisce principio generale tanto del diritto delle obbligazioni (art. 1175 c.c.), quanto del diritto processuale (artt. 88, 175 c.p.c.), il dovere di comportarsi con correttezza e buona fede.
Tra le innumerevoli declinazioni di questo principio, vi è quella per cui non è consentito al creditore aggravare inutilmente la posizione del debitore, abusando del processo.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte l’abuso del processo è una condotta caratterizzata da un elemento oggettivo ed uno soggettivo.
Sul piano oggettivo si ha abuso del processo quando lo strumento processuale viene utilizzato per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi propri, ed illegittimi. Non, dunque, per tutelare diritti conculcati, ma per crearne di nuovi (ed ingiustificati) ad arte, ovvero per nuocere con intenti emulativi alla controparte.
Sul piano soggettivo si ha abuso del processo quando la condotta di cui sopra venga tenuta in violazione del generale dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).
Il dovere di correttezza (come si legge al § 558 della Relazione al codice civile) "è (...) spirito di lealtà, (...) di chiarezza e di coerenza, fedeltà e rispetto a quei doveri che, secondo la coscienza generale, devono essere osservati nei rapporti tra consociati", e consiste nel richiamare il creditore a prendere in considerazione l’interesse del debitore.
In definitiva, costituisce abuso del processo qualsiasi iniziativa processuale intesa a conseguire un ingiusto vantaggio distorcendo i fini naturali del processo civile.
L’abuso del processo è oggi implicitamente riconosciuto dal legislatore alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2 quinquies, lett. (d), ma già in precedenza ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Ordinanza n. 30539 del 26/11/2018, Rv. 651878-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 25210 del 11/10/2018, Rv. 651350-01; Sez. 1, Sentenza n. 24698 del 19/10/2017, Rv. 646580-01; Sez. 5, Sentenza n. 22502 del 02/10/2013, Rv. 628806-01).
2.2. In sede esecutiva, costituisce abuso del processo la moltiplicazione delle iniziative esecutive che, senza frutto per il creditore, hanno l’unico effetto di far lievitare i costi della procedura.
Tale condotta, processualmente illecita, lo è anche sul piano deontologico ai sensi dell’art. 66 del codice deontologico forense (il quale stabilisce che "l’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione depitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita"), come già ripetutamente affermato da questa Corte (ex multis, Sez. U., Sentenza n. 27897 del 23.11.2017).
Conseguenza di simili condotte, per i fini che qui rilevano, non può che essere l’irripetibilità delle spese superflue o, peggio, fatte lievitare ad arte dal creditore: irripetibilità che, quand’anche non esistesse l’art. 92 c.p.c., comma 2, o non se ne volesse predicare l’applicabilità al processo esecutivo, comunque discenderebbe dalla violazione dei ricordati doveri di correttezza e buona fede, e prima ancora sul principio di autoresponsabilità, di cui è espressione dell’art. 1227 c.c., comma 2.
2.3. Ciò posto in diritto, rileva il collegio in punto di fatto che A.B. , evidentemente munito di altrettanti titoli esecutivi, nel 2016 iniziò cinque diverse esecuzioni nella forma del pignoramento presso terzi, ed ottenne cinque diverse ordinanze di assegnazione: quattro di queste furono pronunciate nell’arco di soli 14 giorni, tra il 6 ed il 22 giugno 2016; la quinta pochi mesi dopo, il 10.10.2016.
Munito di queste cinque ordinanze di assegnazione del credito pignorato, A.B. sulla base di esse chiese cinque decreti ingiuntivi al Giudice di pace di Cerignola il quale, con scelta inspiegabile per questa Corte, ritenne di concederli.
I decreti ingiuntivi vennero depositati tra il 28.10.2016 e il 12.1.2017, e quindi nell’arco di circa due mesi.
A.B. mise quindi in esecuzione i suddetti decreti ingiuntivi nelle forme del pignoramento presso terzi.
Notificò tutti e cinque i pignoramenti al medesimo soggetto (T.S. , agente della società Generali nella città di Manfredonia) e pignorò il medesimo credito (le somme riscosse dall’agente nell’esercizio della propria attività e dovute alla società preponente) con cinque atti notificati in un arco ristrettissimo di tempo (due pignoramenti diversi vennero notificati addirittura lo stesso giorno, il 6.4.2017; altri due a distanza di un sol giorno: il 14 ed il 15 febbraio 2017).
2.4. Questa essendo stata la condotta di A.B. ,
ineccepibilmente il Tribunale ne ha rilevato l’illegittimità.
A.B. , infatti:
-) ha triplicato le spese di procedura (ha eseguito un pignoramento presso terzi; ha ottenuto l’ordinanza di assegnazione; ha chiesto un decreto ingiuntivo sulla base dell’ordinanza di assegnazione, e poi ha messo in esecuzione il decreto ingiuntivo, e questo in cinque casi diversi e concentrati nel tempo);
-) ha pignorato cinque volte successivamente il medesimo credito nei confronti del medesimo debitor debitoris;
-) al momento del primo pignoramento presso terzi (4.1.2017) egli era già in possesso di quattro dei cinque titoli esecutivi successivamente messi in esecuzione, sicché nulla gli impediva un pignoramento unico e contestuale).
2.5. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.
2.6. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di A.B. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Dep. 31 maggio 2021.