Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24510 - pubb. 17/11/2020
Simulazione ed opponibilità della prova al fallimento; sindacato sul governo delle norme codicistiche in tema di presunzioni
Cassazione civile, sez. III, 06 Novembre 2020, n. 24950. Pres. Armano. Est. Olivieri.
Revocatoria fallimentare - Sproporzione tra le prestazioni - Dedotta simulazione del prezzo - Controdichiarazione avente data certa anteriore all'apertura del concorso - Prova della contestualità rispetto al patto dissimulato - Opponibilità al Fallimento - Condizioni - Data certa anche della contestualità - Necessità
Il fenomeno della simulazione negoziale si risolve in uno schema procedimentale unitario, che non implica affatto un "collegamento negoziale" tra distinti rapporti giuridici, né tanto meno plurime ed autonome manifestazioni di volontà integranti distinti negozi giuridici, unico, invece, essendo l'autoregolamento di interessi che le parti intendono attuare attraverso la unitaria fattispecie legale, che realizzano appunto con il "negozio simulato"di cui è elemento essenziale l'effetto giuridico dissimulato. La divergenza tra dichiarazione-titolo e contenuto-effetti determinata dalla simulazione, si realizza quindi mediante una unitaria fattispecie negoziale, che non prevede un "distinto accordo" intermedio inteso a collegare il negozio simulato a quello dissimulato, volta che quest'ultimo altro non è che l'effetto giuridico prodotto in via esclusiva dal primo. In tale quadro ricostruttivo, la "controdichiarazione" va espunta - in quanto priva di rilevanza, tanto sul piano strutturale che su quello funzionale - dagli elementi costitutivi dell'accordo simulatorio, trattandosi di null'altro che di un documento che riveste esclusivamente funzione probatoria, meramente ricognitiva e rappresentativa del preesistente accordo simulatorio.
Non integrando la "controdichiarazione" un atto richiesto ad substantiam per l'esistenza dell'accordo simulatorio, ma essendo solo un mezzo rappresentativo di esso, mentre è necessario, per l'esistenza della simulazione, che l'accordo simulatorio sia coevo all'atto simulato e vi partecipino tutte le parti contraenti, nulla impedisce, viceversa, che la "controdichiarazione" sia posteriore a tale atto e provenga anche da una sola delle parti. Quando però la fattispecie legale negoziale cui le parti fanno ricorso per occultare la reale comune volontà coincide con un negozio solenne, anche la "controdichiarazione" deve rispondere ai "requisiti di sostanza e di forma" prescritti dalla legge per la produzione degli effetti giuridici che le stesse hanno inteso effettivamente conseguire; e ciò comporta per un verso che, se il negozio stipulato è soggetto al requisito di forma ad substantiam, l'elemento dissimulato dovrà venire anch'esso ad esistenza, nello stesso modo e forma del negozio simulato, al tempo della conclusione di quest'ultimo; per altro verso, sul versante dell'opponibilità al Fallimento della richiesta contestualità, che non può darsi la possibilità di una ricerca attraverso mezzi probatori diversi di una data di perfezionamento dell'accordo dissimulato differente rispetto a quello di formazione del "documento" attraverso il quale le parti intendono fornire la prova dell'accordo simulatorio, essendo individuabile esclusivamente in quest'ultimo il requisito di forma del patto dissimulato che sarebbe dovuto sussistere al tempo della stipula della compravendita.
A differenza del caso in cui il giudice di merito abbia omesso di far ricorso ad un ragionamento presuntivo, ritenendo in base al principio del libero convincimento gli indizi forniti inidonei a consentire di pervenire alla conoscenza del fatto ignorato, quando il giudice abbia inteso far ricorso allo schema logico presuntivo è configurabile un vizio di violazione dello schema normativo della presunzione semplice a fronte di una divergenza - nel procedimento di rilevazione e selezione dei fatti seguito dal giudice - dai criteri di logica formale che presiedono alla "modalità di interrogazione" di tale materiale eterogeneo. Tali criteri di logica formale debbono avere come riferimento la prova dei fatti principali costitutivi del diritto controverso e si sviluppano attraverso: 1-la delimitazione del materiale di esame ai soli fatti "certi" che non risultino contraddetti da altri fatti (precisione); 2-l'esame atomistico di ciascun elemento indiziario (fatto secondario) e, quindi, l'esame globale del complesso indiziario unitariamente considerato in funzione della sua o della loro capacità dimostrativa (gravità); 3-la efficacia conoscitiva del fatto ignorato che il singolo indizio o complesso di indizi è idoneo a produrre, in base alla applicazione di criteri logici di tipo probabilistico-inferenziale tratti dai dati della esperienza (id quod plerumque accidit), ovvero da dati scientifici o statistici (inferenza cognitiva); 4-la controprova o verifica di consistenza, intesa come "inidoneità" dell'elemento o del complesso indiziario a fornire una diversa inferenza tale da condurre alla conoscenza di un altro fatto ignorato, che risulti alternativo ed incompatibile con quello precedentemente presunto (concludenza). In tema di prova per presunzioni, pertanto, il giudice è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità per violazione di legge la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro
C.C., C.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO DE CRISTOFARO;
- ricorrenti -
contro
*
Fatto
Con atto pubblico in data 30 marzo 1993, (*) s.p.a. trasferiva a R., L., P., D. e C.C., la nuda proprietà di alcuni immobili siti in (*), nonchè costitutiva, in favore di IS. s.a.s. di D.F. A. & C., l'usufrutto decennale sugli stessi.
La società costruttrice-alienante veniva dichiarata fallita con sentenza in data 28.3.1994 n. 94 del Tribunale di Padova.
Con atto di citazione in data 19.3.1999, la Curatela del Fallimento di (*) s.p.a. conveniva in giudizio le acquirenti del compendio immobiliare nonchè IS. s.a.s., chiedendo che venisse dichiarata la inefficacia del predetto atto pubblico, ai sensi della L.Fall., art. 67, comma 1, n. 1) o della L.Fall., art. 67, comma 2, azione nella quale subentrava CON. s.p.a., n. q. di assuntore del concordato fallimentare, omologato dal Tribunale di Padova con provvedimento n. 2074/2002.
All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Padova, con sentenza 14.5.2014 n. 1477, accoglieva la eccezione di prescrizione dell'azione proposta da F.L. (coniuge di C.L., in regime di comunione legale dei beni, al quale era stato esteso il contraddittorio, in quanto ritenuto litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c.); dichiarava privo di legittimazione passiva C.S. (in quanto convenuto non in proprio ma solo quale genitore di C.C., al tempo minore e poi divenuta maggiorenne nel corso del processo); rigettava le domande revocatorie fallimentari proposte nei confronti delle altre parti, per difetto di "notevole sproporzione" (L.Fall., art. 67, comma 1, n. 1) e per difetto di prova della "scientia decoctionis" (L.Fall., art. 67, comma 2), ritenendo provata la simulazione relativa del prezzo di vendita, indicato nell'atto pubblico in misura inferiore rispetto a quello effettivamente concordato e pagato dalle parti acquirenti, in base alla controdichiarazione in data 30.3.1993 sottoscritta dall'Ing. M. - già legale rapp.te di (*) s.p.a. - e prodotta in giudizio dal F
Investita dall'appello principale proposta da CON. s.p.a., la Corte d'appello Venezia, con sentenza 26.7.2018 n. 2166, rilevava che sia il curatore fallimentare, sia la società assuntrice del concordato, rivestivano la qualità di terzo, rispetto alla "controdichiarazione" attestante la simulazione del prezzo di vendita, trattandosi di scrittura proveniente dal fallito, in relazione alla quale non trovava, pertanto, applicazione nè la disciplina del riconoscimento della scrittura privata (art. 2702 c.c.), nè il regime processuale del disconoscimento/verifica della scrittura privata (art. 214 c.p.c.). Il Giudice territoriale escludeva altresì che il contenuto di tale "controdichiarazione", sebbene registrata in data 24.2.1994, potesse rivestire efficacia probatoria determinante ai fini della risoluzione della controversia, in quanto: 1-CON. s.r.l. aveva rimesso al Giudice ogni valutazione della rilevanza indiziaria della scrittura; 2-la scrittura non era assistita da altri riscontri probatori idonei a ricondurla - eventualmente anche attraverso c.t.u. - all'apparente sottoscrittore; 3-la distanza cronologica di quasi un anno intercorsa tra la stipula del contratto e la registrazione della "controdichiarazione", induceva ad escludere una sua formazione contestuale al negozio di vendita, e dunque non risultava provata la originaria volontà simulatoria dei contraenti, trattandosi piuttosto di un patto aggiunto, modificativo del precedente contratto; 4-in difetto di prova della volontà simulatoria del prezzo nel contratto di compravendita, risultavano irrilevanti le prove orali da cui emergeva il pagamento di un maggiore importo a titolo di prezzo.
In conseguenza, rilevata la notevole sproporzione tra il prezzo indicato in contratto e l'effettivo valore dell'immobile -stimato mediante espletamento di c.t.u.-, la Corte d'appello dichiarava, ai sensi della L.Fall., art. 67, comma 1, n. 1), la inefficacia dell'atto di compravendita e di costituzione dell'usufrutto nei confronti dell'assuntore del concordato, confermando per il resto la decisione di prime cure e regolando le spese di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte d'appello ha accolto, altresì, anche il nono motivo del gravame di CON. s.r.l., ritenendo che la notevole sproporzione tra il prezzo di vendita ed il valore del compendio immobiliare consentisse di ritenere assolto anche l'onere della prova della "conoscenza" da parte degli acquirenti dello stato di decozione della società alienante, dovendo quindi ritenersi fondata anche la domanda di revocatoria fallimentare L.Fall., ex art. 67, comma 2, proposta nei confronti di " C. - D.F.".
Il Giudice territoriale ha inoltre, accolto anche il sesto motivo di appello, ed ha riformato la pronuncia del Tribunale che aveva rigettato, per intervenuta prescrizione, le domande revocatorie fallimentari proposte nei confronti del F., rilevando come quest'ultimo, coniuge in regime di comunione legale dei beni, non potesse ritenersi "litisconsorte necessario" nell'azione revocatoria fallimentare diretta soltanto a rendere inefficace l'acquisto, non essendo intervenuto come parte del contratto di vendita, e dunque non potendo essere adottata nei suoi confronti alcuna pronuncia. Ha, invece, confermato la pronuncia del Tribunale che aveva dichiarato inammissibili le domande proposte nei confronti di C.S. in quanto privo di legittimazione passiva.
La sentenza di appello, notificata telematicamente in data 26.7.2018, è stata impugnata per cassazione da R., P., D. - in proprio e n. q. di socie della estinta IS. s.a.s. di D.F. A. & C. -, L. e C.C., con atto affidato a nove motivi, notificato in data 23.10.2018, nonchè, successivamente, da F.L., con atto affidato a nove motivi, e notificato in data 25.10.2018.
Ha resistito CON. s.r.l. con distinti controricorsi, proponendo inoltre ricorso incidentale veicolato da un unico motivo, al quale hanno resistito con controricorso le C
Non hanno svolto difese gli intimati C.S. ed D.F.A.G., ai quali i ricorsi principali sono stati notificati in data 23.10.2018.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, instando per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale autonomo, nonchè per l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Le parti hanno tutte depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 1.
Motivi
Con atto pervenuto in via telematica in data 10.6.2020, il difensore delle ricorrenti principali C. ha segnalato che vi è parziale coincidenza soggettiva tra la presente causa ed altro ricorso per cassazione, pendente avanti questa Corte ed iscritto al RG 7232/2018, assegnato alla Sezione seconda civile, avente ad oggetto la controversia sul contratto di appalto con il quale CON. s.r.l. si era impegnata alla esecuzione dei lavori di finitura degli immobili oggetto della compravendita revocanda.
Ritiene il Collegio che la evidenziata distinzione del titolo e dell'oggetto delle due cause, pendenti avanti questa Corte e solo parzialmente coincidenti soggettivamente, non consente di ravvisare alcuna dirimente ragione di connessione per disporre la riunione dei giudizi.
Tanto premesso, occorre rilevare preliminarmente che avverso la medesima sentenza di appello sono stati proposti plurimi ricorsi per cassazione.
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 1690 del 18/02/1991; id. Sez. 2, Sentenza n. 3004 del 17/02/2004; id. Sez. 2, Ordinanza n. 26622 del 06/12/2005; id. Sez. 5, Sentenza n. 16221 del 16/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 2516 del 09/02/2016) la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi (Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1690 del 18/02/1991; id. Sez. 3, Sentenza n. 26723 del 13/12/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 16221 del 16/07/2014).
Pertanto, avuto riguardo all'elemento cronologico, il ricorso per cassazione notificato dalle parti C. in data 23.10.2018 va qualificato come ricorso principale, mentre quello notificato da F.L. in data 25.10.2018, in quanto successivo, deve essere qualificato come ricorso incidentale autonomo.
Risultando sovrapponibili alcune delle censure mosse alla sentenza impugnata con i ricorsi per cassazione proposti dalle parti C. e dalla parte F., appare opportuna in tali casi la trattazione unitaria dei corrispondenti motivi di ricorso.
A) Ricorso principale proposto da R., P., D., L., C.C.;
B) Ricorso incidentale autonomo proposto da F.L. (motivi coincidenti con quelli del ricorso principale);
Primo motivo: vizio di "error in procedendo" ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (violazione dell'art. 214 c.p.c. e dell'art. 2702 c.c.).
Sostengono le ricorrenti principali che la Corte d'appello avrebbe fatto errata applicazione delle norme che disciplinano i mezzi di prova, ritenendo inefficace la controdichiarazione datata 30.31993, avendo affermato, da un lato, che tanto il Curatore fallimentare di (*) s.p.a., quanto la società assuntrice del concordato fallimentare, essendo terzi, non erano onerati al disconoscimento della scrittura privata (controdichiarazione) proveniente dal legale rappresentante della società venditrice, atteso che tale scrittura non poteva esplicare "piena prova" nei loro confronti; e dall'altro avendo affermato che i predetti rimanevano, comunque, liberi di contestare con ogni mezzo la veridicità del documento: tale conclusione - secondo le ricorrenti principali era da ritenere errata, atteso che CON. s.r.l. aveva spontaneamente e specificamente "riconosciuto", in primo grado, a verbale di udienza 19.11.2009, l'"autenticità" del documento, e dunque la successiva contestazione della veridicità del documento da parte della società rimaneva preclusa dalla "irreversibilità" del precedente riconoscimento.
Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la corretta "ratio decidendi".
La Corte d'appello ha, infatti, argomentato in ordine alla inefficacia di piena prova della "controdichiarazione", secondo il seguente percorso motivazionale:
curatore ed assuntore assumono la posizione di terzi, dunque non si applicava ad essi il procedimento di disconoscimento e verifica della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. e art. 2702 c.c..
CON. s.r.l. aveva, inizialmente, contestato ex art. 2719 c.c., la conformità della fotocopia all'originale; quindi, in seguito alla produzione della scrittura in originale, alla udienza 19.3.2009, aveva contestato "la veridicità intrinseca" del documento e poi aveva precisato di "non disconoscere le sottoscrizioni delle scritture, non contestandone l'estrinseco, nè la conformità della copia all'originale", reputando superfluo procedere alla verifica della scrittura (vedi anche ricorso principale, pag. 14) trattandosi di documento non proveniente dalla parte contro cui veniva fatto valere, quest'ultima bene era libera di contestarne semplicemente il fatto in esso rappresentato, onerando così della prova la parte che tale documento aveva prodotto in giudizio.
La Corte territoriale ha dunque esplicitamente esaminato la questione, pervenendo ad escludere un comportamento processuale della parte attrice integrante la asserita violazione del divieto di "venire contra factum proprium". Tale soluzione appare corretta, in quanto altro è riconoscere, o meglio escludere dall'oggetto del thema probandum, il "contenuto estrinseco" dell'atto prodotto in giudizio, ossia la sua riferibilità all'autore risultante dalla sottoscrizione (genuinità che esclude la contraffazione) nonchè riconoscere l'assenza di alterazioni materiali del documento; altro è, invece, escludere dall'ambito dell'onere della prova il "contenuto intrinseco" del documento, ossia la corrispondenza alla realtà dei fatti e delle dichiarazioni in esso descritte e riportate.
Nella specie trattasi di documento non riferibile alla parte contro la quale viene prodotto in giudizio, e dunque riveste la stessa mera rilevanza indiziaria di qualsiasi altra scrittura privata proveniente da un terzo, in ordine al contenuto della quale (salva l'eventuale espunzione dalla materia del "thema probandum", per non contestazione del fatto storico rappresentato nel documento, ovvero per espresso riconoscimento degli effetti giuridici riconducibili alle dichiarazioni in esso contenute) il Giudice di merito è libero di apprezzarne la rilevanza ai fini della decisione e la efficacia probatoria, alla stregua di tutte le altre risultanze istruttorie. Costante è, infatti, il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui "L'onere di disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 c.p.c., presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa, mentre non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da un terzo, non producendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità della scrittura che - disconosciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazione ex art. 216 c.p.c.. Ne consegue che, se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione." (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23155 del 31/10/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 23788 del 07/11/2014; id. Sez. 1-, Sentenza n. 21737 del 27/10/2016 - con riferimento al valore economico del bene desumibile dalla quietanza rilasciata dal terzo). Ne consegue che, quando il contenuto della scrittura privata "inter alios" venga contestato, il documento non viene in rilievo come prova legale e la corrispondenza a verità o meno del suo contenuto, dimostrabile con ogni mezzo di prova, è affidata al libero apprezzamento del giudice (cfr. Corte Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 20814 del 20/08/2018).
Orbene, da un lato, l'avere la società assuntore del concordato fallimentare riconosciuto che la scrittura provenisse formalmente dall'Ing. M. (rapp.te della società poi dichiarata fallita), non implica evidentemente che anche il contenuto rappresentativo o negoziale della dichiarazione dovesse essere ritenuto, per ciò stesso, incontestabile, ovverossia conforme alla realtà; dall'altro, risulta del tutto indimostrato l'allegato comportamento processuale "non contestativo" dei fatti storici documentati dalla controdichiarazione, tenuto da CON. s.r.l. nelle udienze in primo grado del 19.3.2009 e del 19.11.2009.
Inammissibile, poi, in quanto introduce una questione del tutto nuova e comunque infondata, deve ritenersi la ulteriore critica svolta alla sentenza impugnata, per non avere considerato il Giudice di appello che la "controdichiarazione", pur essendo una scrittura privata proveniente da un terzo, rivestiva, tuttavia, anche nei confronti del curatore fallimentare/assuntore, una peculiare "incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata", tale da imporre la proposizione della querela di falso per destituirne la piena efficacia probatoria. La tesi difensiva richiama in modo del tutto anapodittico il principio enunciato nel precedente di questa Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 15169 del 23/06/2010 (secondo cui: "nell'ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità"), che non è esportabile al di fuori della particolarissima ipotesi del "testamento olografo", cui non è assimilabile alcun altra scrittura privata proveniente da terzi, come definitivamente chiarito dalla successiva Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 12307 del 15/06/2015, che ha qualificato il testamento olografo come "scrittura privata sui generis", evidenziando l'assenza di riferimenti normativi idonei a poter distinguere nell'ambito della unitaria categoria delle scritture private, quelle aventi "un valore intrinsecamente maggiore" di altre.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi quanto all'analogo terzo motivo ("error in procedendo" in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) del ricorso incidentale proposto da F.L., con il quale si formulano le medesime contestazioni "in jure" alla sentenza di appello, per asserita violazione del principio del divieto di "venire contra factum proprium", sull'assunto che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente ritenuto "reversibile" la espressa non contestazione della autenticità della controdichiarazione, manifestata da CON. s.r.l. a verbale di udienza 19.11.2009 in primo grado. Anche in questo caso si viene a confondere la non contestazione sulla provenienza della sottoscrizione della controdichiarazione, con la contestazione, invece, della veridicità intrinseca del contenuto del documento, che prescinde del tutto e non trova preclusione nella genuinità della scrittura privata.
Secondo motivo: violazione art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omesso esame fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Le ricorrenti principali impugnano la sentenza di appello nella parte in cui non è stata ammessa la c.t.u. grafica per accertare la riferibilità della sottoscrizione della controdichiarazione all'Ing. M., in difetto della produzione in giudizio di scritture di comparazione, quando, al contrario, agli atti del giudizio esistevano molteplici scritti utilizzabili per la verifica.
Terzo motivo: nullità della sentenza impugnata ex artt. 112 e 324 c.p.c., per violazione del giudicato interno, avendo la Corte d'appello accertato la inesistenza della simulazione relativa, in difetto di uno specifico motivo di gravame proposto dall'appellante CON. s.r.l
Le ricorrenti principali si dolgono del fatto che la prova dell'accordo simulatorio era rimasta estranea al "thema probandum", ed era stata prospettata tardivamente da CON. s.r.l., per la prima volta nella comparsa conclusionale in grado di appello; dunque illegittimamente la Corte territoriale aveva esaminato e deciso la controversia sul presupposto del difetto di anteriorità o contemporaneità della "controdichiarazione" rispetto alla data della stipula della compravendita: sicchè non avrebbe in conseguenza ritenere indimostrata la esistenza dell'accordo simulatorio, ed affermare l'esistenza soltanto di un successivo patto aggiunto contrario alla disposizione contrattuale relativa all'elemento-prezzo, come tale inidoneo - essendo privo di efficacia retroattiva - ad escludere le condizioni revocatorie contemplate dalla L.Fall., art. 67, comma 1, n. 1.
Quarto motivo: in subordine, violazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere confuso la Corte territoriale il "patto aggiunto dissimulato" con la "prova dello stesso" recata dalla controdichiarazione.
Sostengono le ricorrenti principali che il Giudice di merito avrebbe confuso tra "accordo simulatorio" e "controdichiarazione", attribuendo a quest'ultima requisiti cronologici propri soltanto del primo, in tal modo contravvenendo ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la "controdichiarazione" costituisce atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione, e non atto richiesto "ad substantiam" per l'esistenza dell'accordo simulatorio, di modo che, mentre è necessario, per l'esistenza della simulazione, che l'accordo simulatorio sia coevo all'atto simulato e vi partecipino tutte le parti contraenti, nulla impedisce, viceversa, che la controdichiarazione sia posteriore a tale atto e provenga da una sola delle parti, e - cioè - quella contro il cui interesse è redatta, purchè sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato.
Quinto motivo: in subordine, violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Le ricorrenti principali denunciano la illegittimità della pronuncia impugnata, nella parte in cui avrebbe ritenuto insussistente la prova della "contestualità" del patto aggiunto "dissimulato" rispetto alla stipula del contratto di compravendita, atteso che in giudizio erano stati prodotti molteplici "dati documentali di segno contrario" dei quali il Giudice di appello aveva del tutto omesso l'esame.
I motivi secondo, terzo, quarto e quinto del ricorso principale, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, dovendo darsi la precedenza alle censure volte ad impugnare la "ratio decidendi" della sentenza di appello fondata sulla mancata prova di un accordo simulatorio relativo all'elemento oggettivo del prezzo.
La Corte d'appello, alla stregua delle risultante peritali di stima, ha accertato la sussistenza della "notevole sproporzione" - rilevante ai sensi della L.Fall., art. 67, comma 1, n. 1, - tra il prezzo indicato nel contratto di compravendita ed il valore commerciale del compendio immobiliare acquistato, argomentando sulla inesistenza della prova di un "accordo simulatorio" sul prezzo (indicato in contratto in un importo inferiore a quello effettivamente corrisposto alla società alienante), in quanto, ferma la incontestabilità della data certa di tale scrittura, opponibile al Fallimento (essendo stata registrata la controdichiarazione in data 24.2.1994, anteriormente quindi alla data 28.3.1994 della sentenza dichiarativa di fallimento), tuttavia il notevole divario temporale tra la stipula della compravendita del 30.3.1993 e la data certa della controdichiarazione, induceva a ritenere che quest'ultima non fosse stata redatta "contestualmente" al contratto asseritamente simulato. Da ciò il Giudice di appello ha tratto la convinzione che il regolamento di interessi stabilito dal contratto di compravendita fosse stato effettivamente voluto dalle parti contraenti in tutti i suoi elementi, incluso il prezzo nell'importo indicato, mentre la scrittura redatta successivamente doveva qualificarsi come un nuovo "patto aggiunto modificativo" del precedente contratto, avente ad oggetto una "integrazione" dell'importo del prezzo di vendita. (cfr. sentenza appello, in motivazione pag. 13-15).
Va subito sgombrato il campo dai prospettati vizi inerenti l'attività processuale, che le ricorrenti principali intendono fondare sulla violazione del giudicato interno (terzo motivo).
Indipendentemente dalla assenza di completezza della esposizione del terzo motivo di ricorso principale, che ne determina la inammissibilità, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per difetto della specifica individuazione del contenuto degli atti processuali da quali emergerebbe, in primo grado, la "non contestazione" di CON. s.r.l. in ordine alla esistenza di un "accordo simulatorio", e comunque, secondo la tesi difensiva - la acquiescenza della stessa società alla riconduzione, operata dal Tribunale, della "controdichiarazione" datata 30.3.1993 (e registrata il 24.2.1994) al tempo della stipula del contratto di compravendita, in funzione dimostrativa dell'accordo simulatorio del prezzo (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012), è appena il caso di osservare come la eccezione risulti destituita di fondamento in quanto, come emerge dai primi due motivi dall'atto di appello di CON. s.r.l. (trascritti alle pag. 29-33 del controricorso), la società appellante aveva espressamente impugnato la statuizione accertativa della simulazione relativa, ritenendo a tal fine priva di efficacia probatoria la "controdichiarazione" in quanto: 1- non era dimostrata la autenticità delle firma apposta dall'Ing. M.; 2- mancava la sottoscrizione in ogni pagina della scrittura; 3- "la registrazione - ndr del documento - è avvenuta ad oltre un anno di distanza dal rogito notarile, proprio nella imminenza della decozione della (*). ben più plausibile è che esso sia stato formato molto tempo dopo l'acquisto, per rappresentare artificiosamente pagamenti e accordi fittizi tesi solamente a proteggere gli acquirenti dalle azioni che la Curatela avrebbe inevitabilmente esperito.", tanto "ai fini di sentir acclarare l'insussistenza sia di accordi simulatori tra la famiglia C. e la fallita in relazione al prezzo, sia di versamenti ulteriori a quelli di 620.000.000 Lire dichiarati nel rogito". Appare peraltro significativo, al proposito, come la società, nel secondo motivo di gravame, avesse fatto espresso riferimento al precedente di questa Corte n. 2315/2013 nel quale era enunciato il principio secondo cui, per l'accertamento della simulazione relativa occorreva fornire la prova del "collegamento" del documento, attestante gli ulteriori pagamenti, al contratto "simulato".
Ne segue che la questione concernente la riferibilità della "controdichiarazione" prodotta in giudizio alla compravendita stipulata il 30.3.1993, costituiva indubbiamente oggetto della materia devoluta all'esame del Giudice del gravame, il quale accertando il difetto di prova della simulazione, in base all'elemento diacronico ultrannuale (tra la data di stipula del contratto e la registrazione della scrittura), non ha dunque ecceduto dai limiti imposti alla sua cognizione.
Il terzo motivo di ricorso principale è pertanto infondato.
Il quarto motivo è anch'esso infondato.
Occorre premettere che può ritenersi ormai condivisa in giurisprudenza la teoria giuridica che risolve il fenomeno della simulazione negoziale in uno schema procedimentale unitario, volto a sottrarre all'area della invalidità - nullità il risultato che le parti intendono conseguire facendo corrispondere all'incontro di espressioni dichiarative idonee ad integrare un negozio valido, secondo l'ordinamento giuridico, un assetto di interessi - effettivamente voluto - diverso da quello riconducibile alla fattispecie legale utilizzata, e dunque una situazione giuridica, valevole "inter partes", derivante dagli effetti della loro comune volontà contenuta nell'autoregolamento che "attraverso quel tipo di involucro" hanno inteso in concreto attuare. Il procedimento, se riguardato nel suo aspetto strutturale, si realizza attraverso una divergenza tra la validità del titolo dispositivo e gli effetti giuridici dallo stesso prodotti (non corrispondendo la situazione giuridica finale a quella "prevedibile" in dipendenza della fattispecie legale utilizzata), che non implica affatto un "collegamento negoziale" tra distinti rapporti giuridici, nè tanto meno plurime ed autonome manifestazioni di volontà integranti distinti negozi giuridici (per ciascuno dei quali debbono essere verificati i requisiti di validità ed efficacia), unico, invece, essendo l'autoregolamento di interessi che le parti intendono attuare attraverso la unitaria fattispecie legale, che realizzano appunto con il "negozio simulato" (ossia con l'accordo simulatorio previsto dall'art. 1414 c.c.) di cui è elemento essenziale l'effetto giuridico dissimulato. Sebbene nella ricorrente e più risalente terminologia si sia fatto spesso riferimento alla distinzione tra "negozio simulato" e "negozio dissimulato", deve ritenersi, piuttosto, che la divergenza tra dichiarazione-titolo e contenuto-effetti determinata dalla simulazione, si realizza mediante una unitaria fattispecie negoziale, che non prevede un "distinto accordo" intermedio inteso a collegare il negozio simulato a quello dissimulato, volta che quest'ultimo altro non è che l'effetto giuridico prodotto in via esclusiva dal primo, trovando ciò riscontro normativo esplicito nell'art. 1414 c.c., comma 2, in relazione alla ipotesi di simulazione relativa o parziale (laddove si giustifica la assenza di una analoga espressa previsione normativa anche per la ipotesi di "simulazione assoluta", posto che, in tale caso, il risultato che le parti intendono ottenere è la assenza "tout court" della produzione di qualsiasi effetto giuridico diverso dalle conseguenze che la legge riconnette alla situazione di apparenza).
In tale quadro ricostruttivo della fattispecie legale, la "controdichiarazione" va espunta - in quanto priva di rilevanza, tanto sul piano strutturale che su quello funzionale - dagli elementi costitutivi dell'accordo simulatorio (qui da intendere come simulazione relativa attinente all'oggetto della controprestazione: prezzo) concluso dalle parti, trattandosi invece di un documento che - indipendentemente dal suo contenuto dichiarativo e dal suo aspetto strutturale: plurime od unica dichiarazione, sottoscritto da entrambe le parti dell'accordo simulatorio, o soltanto dalla parte a favore della quale è creata la situazione apparente - riveste esclusivamente funzione probatoria, meramente ricognitiva e rappresentativa del preesistente accordo simulatorio.
E' nozione ormai generalmente acquisita che la "controdichiarazione", che nei rapporti fra le parti costituisce il mezzo usualmente adoperato per documentare una simulazione, non rientra nel novero dei contratti (o meglio è irrilevante se sia o meno contenuta in un atto negoziale), ma è un atto di riconoscimento o dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, nel caso della simulazione assoluta, o dell'esistenza di un contratto diverso da quello realmente voluto dalle parti, nel caso della simulazione relativa, proveniente non necessariamente da tutte le parti del contratto simulato ma anche da una sola, da quella cioè contro il cui interesse è redatta (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 7084 del 09/06/1992). Come è stato ribadito anche nel precedente di questa Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 18213 del 17/09/2015 "La sua funzione resta, difatti, rigorosamente limitata al piano interpretativo (quello che consente, cioè, di disvelare e far prevalere la realtà sull'apparenza) e al piano probatorio (attesane la indefettibilità in caso di controversia insorta successivamente tra le parti, cui non è consentita la prova per testimoni o per presunzioni, salva illiceità del negozio)." (in motivazione paragr. 7.5.3).
Ne consegue che, non integrando la "controdichiarazione" un atto richiesto "ad substantiam" per l'esistenza dell'accordo simulatorio, ma essendo solo un mezzo rappresentativo di esso (secondo la disciplina della prova specificamente dettata dall'art. 1417 c.c.; mezzo di prova, peraltro, non esclusivo: cfr. Corte cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 7093 del 20/03/2017; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9672 del 26/05/2020), mentre è necessario, per l'esistenza della simulazione, che l'accordo simulatorio sia coevo all'atto simulato e vi partecipino tutte le parti contraenti, nulla impedisce, viceversa, che la "controdichiarazione" sia posteriore a tale atto e provenga da una sola delle parti, e - cioè - quella contro il cui interesse è redatta, purchè sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 4410 del 04/05/1998; id. Sez. 2, Sentenza n. 14590 del 01/10/2003; id. Sez. 2, Sentenza n. 2203 del 30/01/2013 - riferita alla ipotesi di interposizione soggettiva fittizia -).
Occorre considerare, tuttavia, che nel caso di simulazione relativa, l'accordo simulatorio consente alle parti di "concludere un contratto diverso da quello apparente", con la conseguenza che la fattispecie legale negoziale cui le stesse fanno ricorso per occultare la reale comune volontà, deve rispondere ai "requisiti di sostanza e di forma" prescritti dalla legge per la produzione degli effetti giuridici che le stesse hanno inteso effettivamente conseguire (art.
1414 c.c., comma 2). Tanto comporta che tutti gli elementi sostanziali e formali della fattispecie, richiesti dalla legge per la produzione di quegli effetti giuridici, debbono essere presenti, al tempo dell'accordo simulatorio. Sicchè nel caso viene all'esame di questa Corte, anche l'elemento prezzo effettivamente voluto dalle parti, diverso da quello apparente nel contratto-deve rispondere al requisito della forma scritta prescritto per la compravendita immobiliare (art. 1350 c.c., comma 1, n. 1). E dunque ai fini dell'accertamento dell'accordo simulatorio parziale, la prova di esso (ossia della diversa entità dell'oggetto della controprestazione: prezzo), deve rivestire la forma scritta prevista per il trasferimento della proprietà di beni immobili.
Tanto premesso alla stregua dei principi indicati va verificata la tenuta della motivazione in diritto della Corte di appello.
Il Giudice di merito ha espressamente richiamato, come parametro della valutazione probatoria della "controdichiarazione", il principio enunciato dal precedente di Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 18824 del 10/12/2003 (così massimato dal CED della Corte: "L'opponibilità alla curatela fallimentare della simulazione di un contratto di compravendita immobiliare deve essere provata per mezzo di controdichiarazione che deve avere data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., che ne dimostri sia la formazione prima della dichiarazione di fallimento, sia il perfezionamento in epoca anteriore o coeva alla stipulazione dell'atto simulato, in quanto, qualora sia stata stipulata successivamente a quest'ultimo, integra una modifica del contratto originariamente stipulato e, quindi, è inidonea a dimostrare l'asserita simulazione.") che, come si evince dalla lettura della motivazione, aveva confermato la decisione impugnata nella parte in cui si negava che la controdichiarazione fornisse la prova certa dell'accordo simulatorio, alla stregua delle altre risultanze istruttorie che denotavano, invece, la conclusione di successivi e distinti accordi negoziali (preliminare di permuta; compravendita), tutti egualmente voluti dalle parti ed aventi ad oggetto il medesimo bene, precisando inoltre che "il piano della opponibilità dell'atto alla curatela fallimentare è del tutto distinto da quello della certezza della sua formazione in contestualità con il negozio simulato, esso afferendo alla esistenza stessa dell'accordo simulatorio, poichè "un patto posteriore integrerebbe una modifica contrattuale estranea alla simulazione del negozio dedotta in controversia" (Cass. 6577/1997; 4565/1997; 2097/1992; 1382/1987). La tesi (ndr. sostenuta dalla parte ricorrente) che la opponibilità al fallimento giovi anche alla prova dell'accordo simulatorio trascura di considerare la circostanza che la formazione del documento prima della apertura della procedura concorsuale è compatibile con la ipotesi che la c.d. controdichiarazione abbia seguito l'atto che si suppone simulato ed abbia quindi realizzato, non già un negozio contrario in tutto o in parte a quello apparente, ovvero una dichiarazione che avesse escluso in radice qualunque volizione, ma una convenzione modificatrice degli effetti del negozio precedente, ad esso sopravvenuta, del quale non è minimamente contestata la effettività o validità sino a quel momento.".
Secondo il precedente di legittimità, richiamato espressamente dalla Corte d'appello (che trova conferma in numerosissimi altri precedenti, tra i molti: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 6577 del 17/07/1997; id. Sez. 1, Sentenza n. 12172 del 15/09/2000), la prova della anteriorità certa ex art. 2704 c.c., della data della "controdichiarazione" rispetto a quella di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, consente la opponibilità del documento all'organo della procedura concorsuale, che riveste rispetto a tale scrittura la posizione di terzo; ma tale anteriorità cronologica, fissata alla data di cui è attestata la certezza, non assolve "ex se" anche alla prova che il negozio - di cui si allega la improduttività assoluta o relativa degli effetti - ed al quale la scrittura con data certa viene ad accedere, sia un negozio simulato, proprio perchè la data certa della scrittura non coincide con la data di conclusione del negozio, ponendosi tali accertamenti su piani distinti.
Orbene in tale solco si è collocato il Giudice di merito, sostenendo che la "controdichiarazione" - datata 30.3.1993 ma registrata solo il 24.2.1994 - in difetto di altri riscontri istruttori idonei a ricondurre la formazione dell'atto effettivamente alla data 30.3.1993 in esso indicata, induceva a ritenere che la scrittura (in tesi attestante l'accordo simulatorio parziale) fosse stata redatta solo in tempo successivo alla stipula della compravendita immobiliare in data 30.3.1993, non sussistendo, pertanto, la prova della contestuale volontà simulatoria del prezzo al momento della conclusione della compravendita. In tal senso deve essere intesa la imprecisa formula definitoria, contenuta nella motivazione della sentenza impugnata -pag. 14-, laddove si richiede alla parte interessata di fornire la prova "anche dell'esistenza di un patto aggiunto dissimulato contestuale al negozio impugnato". Certamente inappropriato deve essere considerato il riferimento alla figura del "patto aggiunto", che evoca la disciplina dei limiti imposti dalla legge alla prova orale (art. 2722 c.c.) e che implica, diversamente dallo schema proprio del fenomeno simulatorio, la esistenza di un negozio valido ed efficace - effettivamente voluto dalle parti cui fa seguito altro distinto successivo accordo - anch'esso valido ed efficace ed effettivamente voluto dalle parti - con il quale gli stessi contraenti intendono innovare in tutto od in parte agli elementi oggettivi del precedente contratto (attuando quindi una vicenda modificativa che viene ad esplicare gli effetti giuridici su un negozio preesistente e compiutamente perfezionato in tutti i suoi fatti genetici). La evidenziata imprecisione non nuoce, tuttavia, alla corretta enucleazione del fondamento giuridico della decisione, che deve essere individuato nell'accertamento della inesistenza dell'accordo simulatorio, come evidenzia la qualificazione aggettivale ("dissimulato contestuale") che segue immediatamente alla locuzione "patto aggiunto", risultando allora agevole intendere la espressione "patto aggiunto dissimulato" come equivalente ad "accordo simulatorio", per il quale soltanto è richiesta la necessaria (anteriorità o) contestualità rispetto alla stipula del negozio simulato, tanto in logica coerenza con i principi di diritto enunciati (e riprodotti per esteso nella sentenza di appello in motivazione, pag. 14) dal precedente di legittimità Corte cass. n. 18824/2003 esplicitamente richiamato.
La inesistenza dell'accordo simulatorio è consegue, dunque, alla valutazione negativa, compiuta dal Giudice di merito, in ordine alla capacità dimostrativa dell'atto "controdichiarazione" prodotto in giudizio a rappresentare che al "tempo della stipula" del negozio impugnato (ossia della conclusione del negozio di compravendita revocando) le parti avevano inteso concludere un accordo simulatorio.
Nè può ritenersi che il Giudice di appello sia incorso in "errore di diritto" come sembrano prospettare le ricorrenti principali - in quanto avrebbe escluso l'accordo simulatorio, sull'assunto (contrastante con la consolidata giurisprudenza in materia) per cui la "controdichiarazione", intesa nella sua funzione di documento probatorio, doveva essere materialmente redatta e formata "contestualmente" al negozio di compravendita.
Tale errore "in judicando", contestato dalle ricorrenti principali, non si evince dalla sentenza impugnata laddove il Giudice di merito ha argomentato la insussistenza della prova dell'accordo simulatorio alla stregua del notevole divario temporale intercorso tra la data di stipula del contratto e quella di registrazione della controdichiarazione, tale da rendere plausibile "l'ipotesi di una formazione successiva della controdichiarazione".
Se non può dubitarsi, come precedentemente rilevato, che la "prova documentale" dell'accordo simulatorio bene può essere formata successivamente ed anche a distanza di tempo dal negozio simulato, tuttavia occorre rilevare che la compravendita (parzialmente) simulata di bene immobile contempla tra gli elementi essenziali la forma scritta "ad substantiam", sicchè anche la determinazione dell'elemento parziale dissimulato deve rispondere a tale requisito formale. Orbene a tale requisito formale le parti assolvono esclusivamente attraverso la trasformazione in segni grafici-lessicali (indipendentemente dal supporto analogico od informativo destinato a contenerli) della volontà dissimulata. ovverossia con la formazione di un "documento" (e, nella specie, attraverso la formazione di un documento "analogico": secondo la definizione rinvenibile nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, - Codice della amministrazione digitale -: art. 1, lett. p-bis) "documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;"). Ne segue la indispensabile contemporaneità della traduzione formale della comune volontà simulatrice-dissimulatrice, in quanto il negozio - nella fattispecie legale unitariamente considerata dall'art. 1414 c.c., si perfeziona e viene a valida esistenza soltanto se tutti i suoi elementi di cui all'art. 1325 c.c., comma 1, nn. 1-3), rivestono, al tempo della conclusione del negozio, il requisito formale prescritto. Si vuoi dire che la volontà simulatoria non può subire frazionamenti: essere cioè inizialmente carente, nel negozio stipulato, e poi integrata successivamente attribuendo al negozio stipulato la causa di simulazione con effetto retroattivo. Il negozio stipulato, infatti, quando viene ad esistenza nella realtà giuridica, deve già attuare la causa simulatoria; diversamente, l'intervallo diacronico tra i due momenti, determina una cesura che non si colloca in un "continuum" volitivo-funzionale, ma si palesa come strutturale, ossia riferibile a due distinti ed autonomi accordi negoziali, che potranno anche essere tra loro collegati, secondo la relazione che le parti sono libere di istituire tra di essi, ma che permangono pur sempre come due diversi accordi, entrambi effettivamente voluti (nel modo, nel contenuto e negli effetti dagli stessi prodotti) dalle parti, e giammai, invece, come realizzatori dell'unitario fenomeno simulatorio, attraverso il recupero "ex post" di una inesistente originaria volontà simulatoria.
Deriva come logica conseguenza che, se il negozio stipulato è soggetto al requisito di forma "ad essentiam", l'elemento dissimulato dovrà venire anch'esso ad esistenza, nello stesso modo e forma del negozio simulato, al tempo della conclusione di quest'ultimo.
Ed è in relazione a tale esigenza "cronologica", estesa anche al requisito formale, che viene a rivestire coerenza l'argomento motivazionale della sentenza impugnata, atteso che la qualità di terzo che deve riconoscersi al Curatore fallimentare ed al soggetto assuntore del concordato fallimentare, comporta non soltanto le limitazioni alla prova della simulazione, previste dall'art. 1417 c.c., ma anche quelle imposte dall'art. 2704 c.c., comma 1. E dunque, assolto nella specie il requisito della forma "ad essentiam" con la redazione in forma scritta del patto che individua l'elemento dissimulato (effettivamente voluto) del negozio di compravendita parzialmente simulato, risulta corretta la soluzione data dalla Corte territoriale secondo cui la data certa di quel patto, opponibile al terzo-assuntore del concordato fallimentare, lo collocava - quanto all'accertamento del momento della sua conclusione - in un tempo soltanto successivo a quello della stipula della compravendita, essendo in conseguenza inidoneo quel documento (controdichiarazione) a fornire la prova che le parti avessero voluto concludere al tempo della compravendita un negozio parzialmente simulato. In sostanza il requisito della forma del patto dissimulato (quindi il tempo del perfezionamento di tale accordo) è "certo" soltanto al momento della registrazione di tale atto, e poichè la volontà valida, nel caso di specie, può essere soltanto quella espressa mediante la forma prescritta dall'art. 1350 c.c., comma 1, n. 1), non può darsi la possibilità di una ricerca attraverso mezzi probatori diversi di una data di perfezionamento dell'accordo dissimulato differente rispetto a quello di formazione del "documento" attraverso il quale le parti intendono fornire la prova dell'accordo simulatorio, essendo individuabile esclusivamente in quest'ultimo il requisito di forma del patto dissimulato che sarebbe dovuto sussistere al tempo della stipula della compravendita (diversamente opinando si verrebbe ad aggirare lo stesso scopo della norma dell'art. 2704 c.c., predisposta alla tutela di quei soggetti che, in quanto rimasti estranei ad accordi "inter alios", potrebbero vedere pregiudicati i diritti derivanti da situazioni giuridiche legittimamente acquisite, a causa di artificiose collusioni perpetrate ai loro danni mediante la creazione postuma di titoli impeditivi od estintivi di quegli stessi diritti).
Il quarto motivo del ricorso principale risulta, quindi, infondato.
Occorre allora passare all'esame del quinto motivo con il quale le ricorrenti principali impugnano la medesima statuizione della sentenza di appello, questa volta in relazione alla errata applicazione della regola del riparto dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), ed alla omessa considerazione di "fatti decisivi" volti a dimostrare la contestualità dell'"accordo simulatorio" sul prezzo alla stipula del contratto di compravendita. Sostengono, in particolare, che il Giudice di merito avrebbe violato la regola dell'acquisizione delle prove ex art. 115 c.p.c., che impone al giudicante di decidere la controversia valutando tutti gli elementi di prova assunti nel giudizio, indipendentemente dalla parte che li ha introdotti alla verifica istruttoria.
Il motivo è inammissibile, quanto al dedotto vizio di "error fatti", mentre è inammissibile e comunque infondata la censura di violazione dell'art. 2697 c.c..
Le ricorrenti principali, quanto alla censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, intendono riproporre a questa Corte un diverso riesame del materiale istruttorio, trascrivendo il contenuto di dichiarazioni testimoniali, alcune delle quali riferiscono circostanze "de relato" che, a loro dire, attesterebbero la prova del pagamento dell'importo di Lire 435.000.000 in corrispondenza della stipula del preliminare di vendita dell'immobile ristrutturato (di cui lire 380.000.000 imputate alla vendita e Lire 55.000.000 imputate ai lavori di appalto di ristrutturazione dell'edificio), nonchè di due documenti (definiti dalle ricorrenti "controdichiarazioni"), rispettivamente in data 27 e 28.3.1990, sottoscritti dai precedenti rappresentati della impresa alienante (*) s.p.a., e dai quali emerge - secondo quanto è dato evincere dal motivo di ricorso - una "modifica del prezzo unitario a mq.", indicato nel preliminare, e la "quietanza della somma" ricevuta dalla società poi dichiarata fallita.
Orbene, indipendentemente da ogni valutazione di merito, sottratta all'ambito della verifica di legittimità, osserva il Collegio che:
1- il Giudice di merito non ha trascurato le "prove orali", sibbene ha ritenuto che le stesse concernessero esclusivamente il versamento dell'importo indicato nella "dichiarazione-quietanza" del 1990, e che tale fatto non era apprezzabile (recte: risultava essere irrilevante) in difetto della prova, logicamente presupposta, della esistenza dell'"accordo simulatorio" (cfr. sentenza appello, in motivazione, pag. 13 e 15).
2- difetta, in ogni caso, il requisito di "decisività" del "fatto storico" asseritamente omesso, atteso che la dichiarazione in data 28.3.1990 è meramente confermativa della quietanza di pagamento rilasciata già con la precedente dichiarazione (contenente anche la parziale modifica del preliminare di vendita) in data 27.3.1997, mentre le prove orali - per le parti trascritte nel motivo di ricorso - si limitano a riferire soltanto del predetto pagamento: dunque, gli indicati mezzi di prova non contengono alcun riferimento diretto od indiretto ad un "accordo simulatorio del prezzo", nè esplicito nè implicito, che risulta essere pertanto (così come anche la qualificazione di "sovrapprezzo" dell'importo versato) il frutto di una mera soggettiva ricostruzione ed interpretazione dei fatti, operata dalle parti C. nelle difese svolte in secondo grado (comparsa conclusionale e repliche, copiosamente riprodotte nel motivo di ricorso, pag. 32-33).
La censura per vizio di "error facti" è dunque inammissibile, non rispondendo la rivalutazione del materiale istruttorio al paradigma legale del vizio di legittimità, denunciabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformato dal D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012, applicabile "ratione temporis".
Inammissibile e comunque infondata deve invece ritenersi la dedotta violazione della regola posta dall'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Nell'ultima parte della esposizione del quinto motivo, le ricorrenti deducono, infatti, che il Giudice di appello, ritenendo insussistente la prova della contestualità dell'accordo simulatorio, avrebbe fatto errata applicazione della regola residuale del mancato assolvimento dell'"onus probandi", sebbene risultassero prodotti i documenti, ed assunti i mezzi di prova orale, dimostrativi dell'accordo simulatorio: la Corte territoriale aveva del tutto illegittimamente rifiutato di considerare tali mezzi di prova, in tal modo negando alla parte lo stesso diritto alla prova, ben potendo e dovendo, anche tali mezzi di prova, essere considerati, quanto meno in relazione al loro contributo indiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie, al fine della verifica probatoria della esistenza dell'accordo simulatorio.
Occorre premettere che un "errore di diritto", per violazione dell'art. 2697 c.c., è ravvisabile solo allorchè si alleghi che il Giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi indiziari soggetti invece a valutazione, ipotizzando un inesistente limite logico-gerarchico di utilizzabilità/inefficacia della prova. Od ancora, allorchè si alleghi che l'onere di provare il fatto costitutivo della domanda o della eccezione sia stato posto a carico della parte cui non compete, secondo la regola dettata dall'art. 2697 c.c..
Come, infatti, ha statuito questa Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016 "La violazione dell'art. 2697 c.c., si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016)" (cfr. in motivazione, p. 14.).
Orbene nessuna delle indicate violazioni è stata denunciata dalle ricorrenti principali che hanno invece invocato la omessa considerazione della efficacia dimostrativa degli elementi istruttori (prove documentali e prove orali) sopra indicati, chiedendo quindi alla Corte di cassazione un inammissibile apprezzamento sulla rilevanza e conducenza del materiale probatorio, e dunque una valutazione di merito che rimane sottratta al sindacato di legittimità.
Va aggiunto, conclusivamente, che la prova della esistenza di un "accordo simulatorio" al tempo della stipula del contratto di compravendita immobiliare, asseritamente veicolata dagli elementi istruttori indicati dalle ricorrenti, quando anche si ritenesse raggiunta, sarebbe del tutto inidonea a supportare la tesi difensiva della "contestuale" formazione della "controdichiarazione" - registrata solo l'anno successivo in data 24.2.1994 - al momento della stipula della compravendita.
E' ben noto al Collegio che l'art. 2704 c.c., non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica deve ritenersi certa rispetto ai terzi, e lascia al Giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un "fatto", diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa: "tale fatto" può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è ammessa solo se direttamente vertente sulla data della scrittura (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 13813 del 08/11/2001; id. Sez. 1, Sentenza n. 23793 del 08/11/2006; id Sez. 1, Sentenza n. 22430 del 22/10/2009 -che precisa come la prova debba riguardare un fatto storico distinto da un atto proprio della stessa parte interessata alla prova della data certa-), e sempre che il fatto da provare abbia una specifica attitudine dimostrativa della anteriorità della formazione del documento per sua natura (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 13943 del 03/08/2012; id. Sez. 1, Sentenza n. 19656 del 01/10/2015).
Tuttavia ciò che viene richiesto per accertare che il contratto di compravendita immobiliare fosse parzialmente simulato, è la coesistenza al tempo della stipula, non soltanto della intenzione dei contraenti di privare di efficacia il negozio quanto agli effetti vincolanti della prestazione avente ad oggetto il corrispettivo indicato in contratto, sibbene della traduzione formale di detta intenzione ossia del contestuale assolvimento, anche per l'elemento dissimulato (prezzo), del requisito formale "ad essentiam" prescritto per il tipo negoziale prescelto. E le ricorrenti principali non hanno fornito alcuna dimostrazione della decisività dei fatti oggetto delle indicate risultanze istruttorie (pagamenti delle somme; modifica del prezzo indicato nel preliminare) ai fini della anterodatazione, al tempo della compravendita, della "scrittura" ("controdichiarazione") attestante il prezzo dissimulato effettivamente voluto dalle parti.
Pertanto il quinto motivo di ricorso principale va dichiarato inammissibile e deve ritenersi comunque infondato anche in relazione al vizio di violazione dell'art. 2697 c.c..
Non occorre quindi esaminare il secondo motivo del ricorso principale, che può dichiararsi assorbito, con il quale viene impugnata dalle ricorrenti C. l'altra "ratio decidendi" sulla quale è fondato il rigetto della "eccezione di simulazione", avendo statuito la Corte d'appello che la "controdichiarazione", in quanto atto proveniente da terzo, assumeva valore esclusivamente indiziario, liberamente valutabile dal Giudice in concorso con altri elementi istruttori, ma aggiungendo poi che, nella specie, tale valore indiziario non poteva essere riconosciuto, difettando qualsiasi riscontro che la scrittura privata provenisse dall'apparente sottoscrittore Ing. M., e non disponendo di ufficio la c.t.u. grafologica (in quanto non trovava applicazione il procedimento ex art. 214 ss c.p.c. e non essendo state depositate in giudizio le necessarie "scritture di comparazione").
Analoghi motivi di impugnazione sono stati dedotti con il ricorso incidentale autonomo proposto da F.L
Con il quarto motivo (violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) il ricorrente incidentale, ha contestato l'errore della Corte d'appello per non avere ammesso la c.t.u. grafologica per accertare la sottoscrizione apposta dall'Ing. M. in calce alla controdichiarazione, sebbene fossero state prodotte in giudizio numerose scritture comparative utili a detta verifica.
Il motivo, coincidente con il secondo motivo del ricorso principale, va anch'esso dichiarato assorbito.
Con il quinto motivo (nullità della sentenza per violazione del giudicato interno ex art. 324 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), è stata dedotta dal ricorrente incidentale la asserita violazione del giudicato interno, in quanto la "questione" concernente la non contestualità della scrittura privata (controdichiarazione) rispetto al contratto di vendita non era stata oggetto di specifico motivo di gravame.
Valgono a dichiarare la infondatezza anche di tale motivo le stesse considerazioni svolte nell'esame del terzo motivo del ricorso principale.
Con il sesto motivo (violazione di norma di diritto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), proposto in via subordinata, il ricorrente incidentale ha censurato la confusione e sovrapposizione operata dalla Corte d'appello in ordine alla "esistenza del patto aggiunto dissimulato" con la prova dello stesso fornita dalla controdichiarazione.
Il motivo deve essere rigettato, svolgendo analoghe censure a quelle dichiarate infondate nell'esame del quarto motivo del ricorso principale.
Con il settimo motivo (violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360co1 n. 3 c.p.c.; omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), proposto in via subordinata, è stato dedotta dal ricorrente incidentale la omessa valutazione da parte della Corte d'appello di documenti e prove ritenuti decisivi a dimostrare la esistenza dell'"accordo simulatorio".
Il motivo coincide con il quinto motivo del ricorso principale: inammissibile la censura dedotta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, altrettanto deve essere dichiarata la censura per violazione dell'art. 2697 c.c., peraltro anche infondata.
Sesto motivo: omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Le ricorrenti principali si dolgono per avere la Corte territoriale omesso di valutare la "controdichiarazione" del 30.3.1993 sotto il differente profilo della incidenza che l'atto modificativo del prezzo veniva ad assumere sull'accertamento della "notevole sproporzione" prevista dalla L.Fall., art. 67, comma 1, n. 1). L'atto, sebbene ritenuto non dimostrativo dell'accordo simulatorio, avrebbe dovuto essere considerato come "patto aggiunto" al contratto di compravendita, con il quale le parti avevano convenuto di apportare una parziale modifica del prezzo pattuito nel contratto di compravendita (in quest'ultimo essendo stata rilasciata quietanza per Lire 400.000.000 e stabilito il pagamento del "saldo-prezzo" residuo in Lire 220.000.000; nel "patto aggiunto modificativo", essendo stata invece rilasciata quietanza per Lire 780.000.000 e stabilito il pagamento di "un'ulteriore somma di Lire 220.000.00").
La censura non può accedere all'esame di legittimità atteso che la questione appare del tutto nuova, non risultando essere stata mai prima prospettata e discussa nei gradi di merito. Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata e degli atti regolamentari, la allegazione in fatto fornita dal chiamato in causa F.L. ed alla quale hanno poi aderito anche le parti C. è sempre stata univocamente diretta ad affermare la esistenza di un accordo simulatorio sul prezzo dimostrato appunto dalla "controdichiarazione" registrata, prodotta all'atto della costituzione in giudizio del F
L'ipotesi di una modifica successiva dell'atto di compravendita, valido ed efficace "inter partes", non risulta formulata neppure in via subordinata da alcuna delle parti convenute o chiamate nel corso del giudizio di merito.
La censura formulata con il sesto motivo deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile per novità.
Settimo motivo: falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si dolgono le ricorrenti principali della violazione delle norme che regolano la formazione della prova presuntiva contraria relativa alla insussistenza dell'elemento soggettivo (scientia decoctionis), richiesta dalla L.Fall., art. 67, comma 1, in quanto la Corte territoriale:
1- non avrebbe considerato che la prova presuntiva contraria, se pure non integrata da ciascuna delle singole circostanze valutate atomisticamente (mancanza di protesti e di procedimenti esecutivi individuali; prosecuzione del rapporto di appalto; inviti rivolti a terzi da parte del notaio C. di acquistare altre unità immobiliari realizzate dalla (*) s.p.a.), si sarebbe invece potuta ritenere raggiunta, qualora fosse stata compiuta dalla Corte di merito una complessiva e sintetica valutazione di tutti i singoli elementi indiziari;
2- non avrebbe preso in esame altri elementi probatori concorrenti a rafforzare la "inscientia decoctionis" (acquisto nel gennaio 1993 da parte di Centro Leasing s.p.a. di altro plesso immobiliare dalla (*) s.r.l. per il prezzo di Lire 7.500.000.000; dichiarazioni testimoniali dei rappresentanti e dipendenti della impresa subappaltatrice dei lavori di ristrutturazione, da cui emergeva che il notaio C. non era a conoscenza di questioni relative alla insolvenza della (*) s.p.a. nei confronti della subappaltatrice).
Il motivo è fondato.
Costituisce principio di diritto da tempo condiviso che il Giudice di merito non è vincolato a fare ricorso alla costruzione normativa della prova presuntiva, stante il principio del libero convincimento in ordine alle risultanze probatorie acquisite al giudizio, qualora ritenga inidonei gli indizi forniti a consentire di pervenire alla conoscenza del fatto ignorato, essendo rimesso in via esclusiva al Giudice di merito il giudizio di rilevanza e capacità dimostrativa dei singoli elementi di prova (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 5748 del 25/05/1995; id. Sez. 3, Sentenza n. 4687 del 12/05/1999; id. Sez. L, Sentenza n. 5526 del 17/04/2002; id. 1, Sentenza n. 10135 del 14/05/2005; id. Sez. 1, Sentenza n. 11739 del 18/05/2006; id. Sez. 5, Sentenza n. 4051 del 21/02/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 6023 del 12/03/2009). Da qui discende l'affermazione per cui in tema di presunzioni di cui all'art. 2729 c.c., la denunciata "mancata applicazione" di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, ove il Giudice di merito non abbia motivato alcunchè al riguardo (e non si verta nella diversa ipotesi in cui la medesima denuncia sia stata oggetto di un motivo di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del Giudice può essere dedotto come omissione di pronuncia su motivo di appello), non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi e nei limiti dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cioè come omesso esame di un fatto secondario (dedotto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto principale), purchè decisivo (cfr. da ultimo, Corte Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 17720 del 06/07/2018).
A diversa conclusione deve giungersi, invece, nel caso in cui il Giudice di merito abbia inteso fare ricorso allo schema logico presuntivo, così come disciplinato dagli artt. 2727 e ss. c.c..
Osserva il Collegio che, in tal caso, il vizio di violazione di norma di diritto rimane circoscritto alla sola ipotesi in cui il Giudice di merito abbia fatto ricorso alla prova presuntiva semplice nei casi in cui la legge non consentiva l'utilizzo di tale prova ovvero richiedeva per la dimostrazione del fatto un diverso mezzo di prova, o ancora nei casi in cui il Giudice abbia ritenuto priva di efficacia presuntiva una prova legale.
La violazione dello schema normativo della presunzione semplice che dà luogo al vizio di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. (errore di diritto), infatti, non concerne il convincimento finale che il Giudice trae dalla valutazione del complesso indiziario, ma la divergenza - nel procedimento di rilevazione e selezione dei fatti seguito dal Giudice - dai criteri di logica formale che presiedono alla "modalità di interrogazione" di tale materiale eterogeneo, che, come noto, debbono avere come riferimento la prova dei fatti principali costitutivi del diritto controverso e che si sviluppano attraverso:
1-la delimitazione del materiale di esame ai soli fatti "certi" che non risultino contraddetti da altri fatti (precisione);
2-l'esame atomistico di ciascun elemento indiziario (fatto secondario) e, quindi, l'esame globale del complesso indiziario unitariamente considerato in funzione della sua o della loro capacità dimostrativa (gravità);
3-la efficacia conoscitiva del fatto ignorato che il singolo indizio o complesso di indizi è idoneo a produrre, in base alla applicazione di criteri logici di tipo probabilistico-inferenziale tratti dai dati della esperienza (id quod plerumque accidit), ovvero da dati scientifici o statistici (inferenza cognitiva);
4-la controprova o verifica di consistenza, intesa come "inidoneità" dell'elemento o del complesso indiziario a fornire una diversa inferenza tale da condurre alla conoscenza di un altro fatto ignorato, che risulti alternativo ed incompatibile con quello precedentemente presunto (concludenza).
Appare dunque del tutto evidente come la verifica di conformità rispetto allo schema normativo indicato si ponga all'esterno rispetto al contenuto di merito della valutazione (nel che si estrinseca il "convincimento" del Giudice ex art. 116 c.p.c., comma 1), non essendo quindi sufficiente contestare le conclusioni raggiunte nella sentenza impugnata in ordine alla sussistenza o meno della prova dei fatti costitutivi della domanda o della eccezione, per assolvere al requisito di specificità del motivo con il quale si deduce il vizio di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c..
Al proposito occorre precisare che il livello di certezza richiesto dagli artt. 2727 e 2729 c.c., non può evidentemente essere quello - tipico dei fenomeni rilevati dalla scienza con il metodo della verifica sperimentale - della "necessità assoluta ed esclusiva" della derivazione causale: vertendosi, infatti, in tema di prova logica, il nesso di derivazione causale tra fatto noto e fatto ignorato non può che essere fondato su un giudizio probabilistico basato sull'"id quod plerumque accidit ", non potendo escludersi, quindi, che dallo stesso fatto noto possano derivare in ipotesi anche conseguenze diverse che, tuttavia, o verranno ad assumere rispetto al procedimento inferenziale "preferito" una collocazione meramente recessiva (situazione che si verifica qualora tali conseguenze, pur se possibili, risultino però in concreto verificabili in casi eccezionali o addirittura statisticamente mai rilevate, rimanendo in tal caso confinate nell'ambito delle mere ed astratte ipotesi), oppure verranno a collocarsi sullo stesso piano ed allo stesso grado di inferenza logica degli altri esiti, tutti quindi egualmente "probabili", venendo allora in rilievo ai fini del controllo di legittimità del procedimento logico l'accertamento del carattere compatibile e non interferente di detti risultati con quello idoneo a fornire la prova del fatto ignorato (ossia dalla medesima premessa indiziaria possono derivarsi plurime presunzioni di diversi fatti ignorati che tuttavia si pongono tra essi in relazione di indifferenza e di non esclusione), o invece la oggettiva "inconciliabilità" di tali risultati, preclusiva della prova presuntiva del fatto ignorato, ipotesi che si verifica laddove sussista una pari plausibilità degli esiti oggettivamente discordanti ed incompatibili cui si perviene dalla medesima premessa indiziaria con il procedimento inferenziale. Il ragionamento del Giudice di merito in ordine alla prova presuntiva dotata dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c. è dunque censurabile in sede di legittimità soltanto "allorchè difetti la inferenza probabilistica, tutte le volte in cui sussistano inferenze probabilistiche plurime (ndr. che risultino tra loro logicamente inconciliabili in quanto poste in relazione di esclusione reciproca)." (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 3281 del 02/03/2012).
Può dunque confermarsi il principio di diritto secondo cui in tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012; id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5374 del 02/03/2017; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9059 del 12/04/2018 -in relazione alla nullità della sentenza per assoluta illogicità manifesta-; id. Sez. 2 -, Ordinanza n. 27410 del 25/10/2019).
Tanto premesso la Corte di appello ha esaminato solo partitamente i singoli elementi circostanziali presi in considerazione dal Tribunale:
in parte, ritenendoli solo "singolarmente" inconcludenti ossia inidonei a fornire una conoscenza univoca del fatto ignorato: tanto in relazione all'indizio fornito dalla prosecuzione dei rapporti in corso che non appare dirimente, potendo il debitore essere indotto a continuare le proprie prestazioni dalle più varie motivazioni, come quella di ottenere, almeno, dei pagamenti parziali o di accrescere le proprie garanzie. Tale conclusione è condivisibile in relazione all'indicato elemento indiziario preso e valutato come "unico fatto indiziante" (conformemente ai precedenti richiamati nella stessa sentenza di appello nei quali si ribadisce che "il semplice fatto della prosecuzione.non può di per sè.": Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 189 del 05/01/1995; id. Sez. 1, Sentenza n. 28299 del 21/12/2005; id. Sez. 1, Sentenza n. 1617 del 22/01/2009), ma non esonera il Giudice di merito a riconsiderare anche tale elemento indiziario unitamente a tutti gli altri, onde verificare se tutti gli indizi concorrenti, non si elidano a vicenda e realizzino un diverso grado di connessione logica tale da pervenire, secondo una valutazione unitaria complessiva, alla conoscenza del fatto ignorato;
in parte, ribaltando, illegittimamente, il risultato della verifica dei requisiti di precisione e gravità che consentono all'indizio di accedere alla costruzione della prova presuntiva. L'affermazione che "la mancanza di protesti cambiari e di procedure esecutive individuali" non costituiscono unici indici rivelatori della insolvenza, si risolve nel giudizio esattamente contrario a quello che la Corte territoriale avrebbe dovuto svolgere: e cioè se l'assenza di tali indizi potesse essere rivelatrice ossia indurre a ritenere - secondo l'apprezzamento dell'uomo di normale avvedutezza che la impresa non versava in situazione di insolvenza in parte, pervenendo a disconoscerne "singolarmente" la capacità inferenziale cognitiva, ma in modo del tutto anapodittico. L'attività divulgativa promossa presso terzi dal notaio C. al fine di sollecitarli ad acquistare immobili dalla (*) s.p.a., viene liquidata dal Giudice di appello con la formula "analoghe considerazioni valgono.": qualora poi con tale espressione si fosse inteso applicare dalla Corte territoriale, anche a tale indizio, la precedente valutazione di "inconcludenza", allora si ricadrebbe nel vizio atomistico sopra evidenziato, non avendo effettuato la Corte territoriale la necessaria verifica della capacità inferenziale di tutti gli indizi complessivamente e sinteticamente valutati.
La censura relativa alla violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è pertanto fondata, considerata altresì la evidente lacunosità del giudizio inferenziale che ha inesplicatamente trascurato l'intero complesso delle risultanze indiziare, tra cui anche ulteriori fatti - che, come emerge dalla stessa sentenza di appello erano stati invece esaminati dal Tribunale -, quali la conclusione, tra la società Centro Leasing e (*) s.p.a., di altro contratto di compravendita, di notevole valore economico, avente ad oggetto una porzione dello stesso compendio immobiliare, ed inoltre la prova (risultante dalle testimonianze) della mancata conoscenza, da parte del notaio C., della circostanza che (*) s.p.a. si era resa inadempiente al pagamento dei corrispettivi dovuti alla impresa subappaltatrice.
Trova in conseguenza accoglimento anche il ricorso incidentale autonomo proposto da F.L., in relazione alle censure svolte con il nono motivo, del tutto identiche a quelle dedotte con il settimo motivo del ricorso principale.
Ottavo motivo: nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 e 324 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere pronunciato in violazione del giudicato interno formatosi sul rigetto della domanda di revocatoria fallimentare ai sensi della L.Fall., art. 67, comma 2,statuizione del tribunale che non era stata investita da specifico motivo di gravame.
Affermano le ricorrenti principali che la Corte territoriale, pronunciano sul settimo motivo di appello proposto da CON. s.r.l. avverso la decisione del Tribunale che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di C.S., avrebbe violato il giudicato interno che si era formato, per mancata impugnazione, sulla statuizione del Tribunale di rigetto della domanda di revocatoria fallimentare proposta ai sensi della L.Fall., art. 67, comma 2.
Il motivo è inammissibile.
La Corte d'appello, nelle premesse in fatto della motivazione della sentenza impugnata, ha riferito che il Tribunale di Padova con la sentenza n. 1477/2014 aveva rigettato: sia la domanda revocatoria principale, ritenendo insussistente la "notevole sproporzione" del prezzo di vendita, richiesta dalla L.Fall., art. 67, comma 1, n. 1); sia la domanda revocatoria subordinata, ritenendo non provata la "scientia decoctinis", richiesta dalla L.Fall., art. 67, comma 2, (cfr. sentenza appello, in motivazione, pag. 8).
Emerge sempre dalla lettura della sentenza impugnata (in motivazione, pag. 7 e 18) che il Tribunale di Padova - con la medesima sentenza n. 1477/2014 - aveva altresì dichiarato privo di legittimazione passiva il notaio C.S. ed aveva estromesso dal giudizio D.F.A., in quanto entrambi convenuti nel giudizio in revocatoria fallimentare, non "in proprio" ma solo quali genitori di C.C. - al tempo minore e poi divenuta maggiorenne nel corso del processo - avendo essi stipulato la compravendita del compendio immobiliare esclusivamente nella predetta qualità.
La Corte territoriale ha esaminato il settimo motivo di gravame proposto da CON. s.r.l., con il quale la società assuntrice contestava la pronuncia dichiarativa del difetto di legittimazione passiva del notaio C., ponendo a sostegno del motivo di gravame la circostanza per cui, avendo il notaio partecipato alla stipula della compravendita quale rappresentate legale della figlia minorenne, l'elemento soggettivo della "scientia decoctionis" richiesto dalla L.Fall., art. 67, comma 2, avrebbe dovuto essere accertato nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1391 c.c..
Il Giudice del gravame, rilevando che il motivo di appello era circoscritto alla sola domanda revocatoria subordinata L.Fall., ex art. 67, comma 2, e che non veniva investita la pronuncia che dichiarava il difetto di legittimazione passiva del C. anche rispetto alla domanda principale L.Fall., ex art. 67, comma 1, n. 1), ha dichiarato assorbito l'esame del settimo motivo di appello alla stregua delle "considerazioni già svolte in punto di fondatezza della domanda L.Fall., ex art. 67, comma 1, n. 1".
La pronuncia presenta indubbi margini di scarsa comprensibilità che, tuttavia, non sono oggetto di censura con il motivo di ricorso in esame (appare scarsamente intelligibile la motivazione della sentenza impugnata che dalla contestazione dell'appellante limitata al difetto di legittimazione passiva nella revocatoria fallimentare di cui alla L.Fall., art. 67, comma 2, trae la conseguenza dell'assorbimento del motivo di gravame in quanto era stata ritenuta fondata la domanda revocatoria principale per "notevole sproporzione" tra prezzo e valore commerciale, sebbene venga poi a rilevare la esistenza di una fatto impediente pregiudiziale, con portata inesplicabilmente limitata: "ad ogni modo trattasi di deduzioni nuove svolte solo nel presente grado di giudizio" e quindi inammissibili "ai soli fini della regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio").
Tuttavia, come precedentemente rilevato, tali aspetti non costituiscono oggetto della censura che investe esclusivamente il profilo della violazione dell'asserito giudicato interno.
Si osserva al proposito che:
- il motivo di ricorso per cassazione investe la pronuncia di assorbimento, che, secondo le ricorrenti non avrebbe potuto essere resa, in presenza del giudicato interno sulla pronuncia di rigetto della domanda revocatoria subordinata;
- un interesse delle ricorrenti principali a tale impugnazione può dunque ravvisarsi esclusivamente in relazione alla ipotesi di un eventuale accoglimento di altri motivi del ricorso per cassazione, con rinvio della causa al Giudice di appello, così da sottrarre all'ambito del giudizio di rinvio l'esame delle questioni rimaste assorbite (ipotesi che ricorre nella specie, essendo stato ritenuto fondato il settimo motivo del ricorso principale);
- il motivo di ricorso in esame non assolve, tuttavia, ai requisiti previsti dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che, nelle "conclusioni" rassegnate da CON. s.r.l. in grado di appello (trascritte alle pag. 2-5 della sentenza impugnata), viene reiterata nuovamente anche la domanda revocatoria "subordinata" L.Fall., ex art. 67, comma 2, in relazione alla posizione assunta da C.S.: la Corte territoriale ha, infatti, esaminato il settimo motivo di gravame rilevando che lo stesso investisse proprio la statuizione del Tribunale di rigetto della domanda revocatoria "subordinata", avendo la società appellante dedotto che la prova dell'elemento soggettivo della "scientia decoctionis" dovesse essere accertata nei confronti del soggetto di cui era stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva le ricorrenti principali, pertanto, allegando a sostegno della censura in esame la asserita formazione del giudicato sul rigetto della domanda revocatoria subordinata, per mancata impugnazione, erano onerate dal fornire la chiara descrizione del contenuto dell'atto di appello di CON. s.r.l., onde consentire la verifica dell'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, tanto più considerato che la società controricorrente ha evidenziato di avere impugnato esplicitamente, con il "nono motivo" di appello, la statuizione del Tribunale che aveva ritenuto insussistente la "scientia decoctionis" (controric., pag. 44) e la Corte d'appello aveva espressamente ritenuto che, con tale ulteriore motivo di gravame, la società appellante avesse puntualmente investito "il tema dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria", che era stato oggetto di disamina da parte del Tribunale in relazione "alla domanda subordinata proposta dall'attrice ai sensi della L.Fall., art. 67, comma 2", con ciò ritenendo impugnata proprio la statuizione che le ricorrenti affermano, ma non dimostrano, essere passata in giudicato interno (cfr. sentenza appello, in motivazione, pag. 15-16).
Nono motivo: violazione della L.Fall., art. 67, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si dolgono le ricorrenti principali che il Giudice di appello, nel dispositivo della sentenza impugnata, avrebbe dichiarato, oltre alla inefficacia dell'atto di compravendita nei confronti di CON. s.r.l., erroneamente che gli immobili il cui acquisto è stato revocato, "sono di pertinenza della massa attiva del fallimento della (*) s.p.a contravvenendo alla norma di legge che attribuisce alla pronuncia revocatoria il solo effetto della inefficacia relativa dell'atto a titolo oneroso.
Il motivo è infondato.
La tesi delle ricorrenti sembra attribuire alla espressione sopra riferita - i beni immobili "sono di pertinenza" - il significato di una sorta di pronuncia con effetto costitutivo retro-traslativo della proprietà trasferita alle C. con l'atto di compravendita.
Fermo il consolidato principio secondo cui, l'azione revocatoria esperita ai sensi sia della L.Fall., art. 66 che della L.Fall., art. 67, in favore del disponente fallito, non determina alcun effetto restitutorio nè traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione (da ultimo ribadito ancora da Corte cass. Sez. U -, Sentenza n. 12476 del 24/06/2020), vale osservare come la formula espressiva utilizzata nel dispositivo della sentenza evidenzi in modo peculiare la situazione del bene oggetto dell'atto dispositivo revocato, in quanto automaticamente assoggettato al concorso fallimentare, inteso come procedura esecutiva collettiva sui beni di pertinenza del fallito, che risultano pertanto "aggredibili" in funzione della realizzazione del loro controvalore patrimoniale da acquisire alla massa attiva.
Dunque in alcuna violazione relativa agli effetti legali della pronuncia revocatoria fallimentare è incorsa la Corte di appello, dovendo individuarsi nella dichiarazione della pertinenza dei beni alla massa attiva del Fallimento una espressione sincretica dello sviluppo della inefficacia relativa dell'atto dispositivo nei confronti della procedura fallimentare e, nella specie nei confronti della società assuntrice del concordato fallimentare.
C) ricorso incidentale autonomo proposto da F.L. (altri motivi).
Primo motivo: violazione della L.Fall., artt. 67 e 124, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il ricorrente incidentale investe la statuizione della sentenza di appello che ha accolto il sesto motivo del gravame di CON. s.r.l., ed ha riformato la decisione di prime cure negando al F. la qualità di litisconsorte necessario passivo nell'azione revocatoria fallimentare, in quanto, non avendo il coniuge in regime di comunione legale partecipato quale contraente all'atto di compravendita, nei suoi confronti non poteva esplicare alcun effetto la pronuncia della inefficacia di un atto dispositivo dallo stesso non compiuto: il Giudice di appello ha, quindi, statuito che "nessuna pronuncia nei riguardi del F., nemmeno in termini di prescrizione dell'azione, doveva essere resa" (cfr. sentenza appello, in motivazione, pag. 18).
Deduce il ricorrente incidentale che la Corte d'appello avrebbe violato il principio secondo cui il patto di cessione delle azioni revocatorie all'assuntore del concordato fallimentare comporterebbe "l'alienazione anticipata dei beni del debitore fallito", venendo allora la pronuncia revocatoria ad incidere direttamente ed immediatamente sul diritto, e non soltanto sulla inefficacia dell'atto dispositivo al quale il coniuge non era intervenuto come parte contraente, con la conseguenza che avrebbe dovuto riconoscersi allo stesso la qualità di litisconsorte necessario.
Il motivo appare carente quanto alla individuazione dell'"interesse ad impugnare", non essendo chiaro quale risultato utile, modificativo dell'accertamento contenuto in sentenza impugnata, il F. intenda conseguire dal riconoscimento della sua qualità di litisconsorte necessario, in luogo di quella a lui riconosciuta di litisconsorte processuale, quale parte chiamata "jussu judicis" ex art. 107 c.p.c., a partecipare al giudizio, tanto più in considerazione della assenza di altre pronunce (salvo quella sulle spese di lite) contenute nella sentenza di appello, rese nei suoi confronti, diverse da quella che esclude la qualità di litisconsorte necessario.
In ogni caso, anche ad individuare tale interesse ad agire negli effetti pregiudizievoli indiretti che il giudicato revocatorio potrebbe esplicare sulla situazione giuridica di pertinenza di detto coniuge (che ha assunto la qualità di parte, chiamata in giudizio coattivamente "jussu judicis", per essere ad essa la causa comune), venendo la pronuncia revocatoria ad elidere l'effetto dell'acquisto "ope legis" - ex art. 177 c.c., comma 1, lett. a), - della proprietà del bene (o della quota indivisa in comproprietà del bene) alla comunione legale, osserva il Collegio che la censura si palesa infondata nelle premesse in diritto.
E' da ritenere consolidato il principio di diritto secondo cui "l'azione revocatoria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione da questi posto in essere; sicchè in caso di esito vittorioso essa non travolge l'atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recupera torio del bene al patrimonio del debitore, ma comporta di determinare l'inefficacia dell'atto medesimo nei confronti del solo creditore vittorioso, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l'azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto" (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 13972 del 14/06/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 3676 del 15/02/2011; id. Sez. 1, Sentenza n. 11491 del 23/05/2014; id. Sez. U -, Sentenza n. 12476 del 24/06/2020).
La tesi difensiva secondo cui tale principio verrebbe ad essere immutato a seguito della omologazione del concordato fallimentare, in quanto l'"assuntore" acquisterebbe la proprietà dei beni del fallito, all'esito dell'esperimento vittorioso della azione revocatoria fallimentare, per un verso, non appare assistita dall'indispensabile riferimento al documento che sorregge la censura, ossia all'atto del "concordato fallimentare" omologato, del quale non viene riferito neppure il contenuto delle disposizioni negoziali. Per altro verso, il principio di diritto enunciato nel precedente di legittimità richiamato dal ricorrente incidentale (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 6587 del 26/04/2003) secondo cui, se la cessione dell'azione revocatoria viene ad essere, ai sensi della L.Fall., art. 124, espressamente inserita nella proposta di concordato e recepita nella sentenza di omologazione, " consegue.che, accanto al patto di cessione dell'azione stessa, debba necessariamente esistere un patto (assorbente e parallelo) relativo alla cessione dei beni oggetto dell'atto di cui viene chiesta la dichiarazione di inefficacia (che rappresenta anch'esso strumento necessario per l'adempimento del concordato" (cfr. anche Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 6073 del 22/11/1979; id. Sez. 1, Sentenza n. 6229 del 24/11/1981), non appare esplicare carattere dirimente ai fini del riconoscimento della qualità di litisconsorte necessario in capo al coniuge - in regime di comunione legale - che non abbia comunque partecipato quale contraente all'atto revocando, atteso che l'impedimento della inefficacia dell'atto dispositivo non può che rivolgersi nei confronti di quei soli soggetti che con la loro manifestazione di volontà hanno inteso ricondurre alla conclusione dell'accordo la produzione dell'effetto giuridico acquisitivo del diritto di proprietà. Tale volontà negoziale il F. avrebbe potuto esprimere soltanto attraverso la partecipazione all'atto pubblico di compravendita, essendo del tutto indifferente, invece, la circostanza che la sfera giuridica di detto coniuge venga a conseguire un vantaggio patrimoniale per un effetto giuridico "derivato, "determinato "ope legis" e meramente conseguenziale in quanto presuppone, come fatto storico, l'esercizio della autonomia privata imputabile, in via esclusiva, ad un diverso soggetto, l'altro coniuge il quale soltanto ha assunto la qualità di parte contraente nella stipula dell'atto di compravendita immobiliare (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 14210 del 18/06/2009, citata dalla controricorrente).
Deve in conseguenza ribadirsi il principio, enunciato da Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9660 del 23/04/2009, secondo cui "Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all'azione revocatoria esperita, ai sensi sia dell'art. 66 che della L.Fall., art. 67, in favore del disponente fallito, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poichè detta azione non determina alcun effetto restitutorio nè traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione." (conf. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 2082 del 29/01/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 17021 del 20/08/2015; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11033 del 09/05/2018; analoga soluzione è peraltro adottata dalla giurisprudenza anche in relazione: alle azioni contrattuali di risoluzione per inadempimento: Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 16559 del 02/07/2013; all'azione di simulazione del contratto di compravendita al quale ha partecipato un solo coniuge: Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 11428 del 17/10/1992 secondo cui "Il coniuge dell'acquirente di un immobile, che sia rimasta estranea alla stipulazione dell'atto di compravendita, non è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal venditore per l'accertamento della simulazione del contratto, perchè l'inclusione del bene nella comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c., costituisce un effetto "ope legis" dell'efficacia e validità del titolo di acquisto"; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11033 del 09/05/2018; alle contestazioni mosse all'acquisto del diritto in seguito ad aggiudicazione della procedura esecutiva: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 6091 del 26/03/2015 secondo cui il coniuge non aggiudicatario "non riveste tale qualità (ndr. di litisconsorte necessario) nell'opposizione agli atti esecutivi con cui si denuncia l'illegittimità del decreto di trasferimento, poichè l'acquisto della comproprietà del bene "ope legis" non attribuisce a tale soggetto la veste di parte del negozio acquisitivo". Ben diversa è invece la situazione di litisconsorzio necessario dei coniugi in regime di comunione legale in quanto destinatari, quali comproprietari dell'esercizio del diritto di riscatto legale, non risultando esercitata una azione contrattuale ma venendo in questione il diritto di riscatto attribuito dalla L. n. 392 del 1978, art. 29, che è volto alla sostituzione del conduttore nella posizione di acquirente del contratto di compravendita: Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9523 del 22/04/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 2653 del 05/02/2013, in tema di riscatto agrario).
La Corte territoriale ha pronunciato in conformità al principio di diritto indicato e dunque la statuizione impugnata va esente da censura.
Secondo motivo: violazione art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (illegittima "estromissione" di F.L.).
Il ricorrente incidentale impugna la sentenza, in quanto la Corte d'appello avrebbe illegittimamente "estromesso" dal giudizio F.L., statuendo che alcuna pronuncia andava resa nei suoi confronti, e così incorrendo nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., in quanto l'appellante CON. s.r.l. aveva contestato soltanto la qualità di litisconsorte necessario ma non anche quella di terzo chiamato ex art. 107 c.p.c., quale parte cui la causa è comune.
Il motivo è infondato.
Pur essendo la pronuncia emessa dalla Corte d'appello estremamente sintetica, va comunque rilevato che, decidendo nel merito, il Giudice di secondo grado ha accolto il motivo di gravame della società assuntrice con il quale si contestava al F. la qualità di "parte necessaria" del rapporto controverso, e la titolarità passiva rispetto alle azioni revocatorie fallimentari, senza con ciò negare la posizione di parte processuale assunta dallo stesso in conseguenza della chiamata "jussu judicis" ex art. 107 c.p.c..
L'equivoco in cui incorrono il ricorrente incidentale e la controricorrente, rispettivamente nel negare od affermare la qualità di parte del F., attiene al differente rilievo che (in relazione al piano processuale ed a quello sostanziale) assume il terzo "chiamato coattivamente" in giudizio, quando, all'esito del giudizio, si accerti - come nel caso di specie - che difettavano i presupposti per disporre la integrazione necessaria del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.. Orbene non pare dubbio che il soggetto, per il fatto stesso che entra ritualmente nel processo, ottemperando alla chiamata in causa ex art. 107 c.p.c., assume la qualità di "parte in senso formale": ossia è legittimato ad esperire tutti i poteri di allegazione dei fatti e di deduzione dei mezzi di prova, consentiti alle altre parti già costituite, essendo destinata la sentenza a spiegare efficacia di giudicato, quanto all'accertamento del rapporto, anche nei suoi confronti. Con la conseguenza che il terzo "chiamato coattivamente" dal Giudice a partecipare al giudizio, deve essere messo in condizione di difendersi, non potendo operare nei suoi confronti eventuali preclusioni e decadenze relative allo stato del processo: la parte chiamata coattivamente nel processo, che si costituisce in giudizio, non può, infatti, rimanere pregiudicata nell'esercizio del diritto difesa dall'eventuale esaurimento di fasi processuali al momento del suo ingresso nella lite. La posizione di parte "in senso formale" (quale soggetto legittimato a compiere atti del processo inerenti l'esercizio della azione eccezione e dei poteri di allegazione e deduzione probatoria), non deve essere confusa con la posizione di "parte in senso sostanziale", ossia con la titolarità del rapporto giuridico - disciplinato dal diritto sostanziale controverso. Da ciò deriva che anche colui il quale, al termine del giudizio, risulti del tutto estraneo al rapporto sostanziale controverso, non perde per ciò stesso "retroattivamente" - con effetto ex tunc" - la qualità di "parte in senso formale", non potendo in conseguenza essere invalidati gli atti processuali da quella compiuti: e ciò indipendentemente dall'eventuale errore commesso dal Giudice nel ravvisare i presupposti per la chiamata in causa del terzo (nella specie insussistendo il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., e potendo ravvisarsi soltanto la comunanza dell'oggetto o del titolo in relazione al rapporto dedotto in giudizio, che giustifica l'intervento coatto sia per evitare al terzo gli effetti pregiudizievoli a lui derivanti dalla sentenza resa fra le parti, sia eventualmente per indurre chi agisce ad estendere la domanda nei suoi confronti: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 4695 del 18/07/1980).
Tanto premesso, tra le attività difensive svolte dal terzo chiamato ex art. 107 c.p.c., e ritenuto estraneo al rapporto controverso, rimangono acquisite al giudizio e sottoposte alla cognizione del Giudice di merito tutte le allegazioni in fatto e le prove delle stesse addotte dal terzo chiamato, ed in particolare i nuovi fatti introdotti e provati in giudizio attraverso l'attività allegatoria e deduttiva del terzo chiamato (nei confronti del quale, come si è detto, non potevano operare preclusioni o decadenze). Rimangono, invece, estranee al "thema decidendum" e quindi all'obbligo di pronuncia del Giudice di merito le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni che esplicano effetti esclusivamente nella sfera personale del terzo: accertato il difetto di titolarità del rapporto di diritto sostanziale oggetto della controversia, non può quindi avere ulteriore accesso all'esame del merito la eccezione di prescrizione delle domande revocatorie fallimentari (id est: del diritto alla dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto dispositivo) che era stata formulata dal terzo chiamato.
Pertanto non risulta fondata la censura mossa alla statuizione impugnata, laddove la Corte territoriale, premesso l'accertamento che il F. non è destinatario delle azioni revocatorie fallimentari, ha coerentemente concluso ritenendo che sulla eccezione di prescrizione del diritto ad agire in revocatoria, proposta dal terzo chiamato ex art. 107 c.p.c., non sussistesse alcun obbligo di pronuncia nei confronti di un soggetto che non era titolare del rapporto controverso.
Ottavo motivo: violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su motivo di gravame concernente la nullità o in subordine la infondatezza della domanda attorea, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Sostiene il ricorrente incidentale che la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciare sulla eccezione di nullità della domanda attorea, formulata dal F. nella comparsa di costituzione e risposta in grado di appello - ripresa nella memoria conclusionale di appello, sul presupposto che l'azione revocatoria fallimentare era stata esperita esclusivamente al fine di ottenere la inefficacia della compravendita, dovendo invece tale atto dispositivo essere considerato unitariamente con il contratto di appalto dei lavori di ristrutturazione, con il quale veniva a costituire un rapporto giuridico-economico unitario.
Il motivo è inammissibile per difetto dei requisiti prescritti dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
Non risulta, infatti, che tale questione fosse stata dedotta in primo grado ed avesse costituito oggetto del "thema decidendum": a tal fine non soccorrono gli unici due atti indicati dal ricorrente incidentale (comparsa di costituzione in grado di appello e comparsa conclusionale in grado di appello) che, peraltro, avuto riguardo al parziale contenuto trascritto nel motivo di ricorso (pag. 43), neppure consentono di apprezzare se, in ipotesi proposta in primo grado la eccezione di nullità dell'atto di citazione e rigettata o dichiarata assorbita dal Tribunale, tale eccezione fosse stata effettivamente e ritualmente "riproposta" ex art. 346 c.p.c..
Difettando del tutto la allegata violazione dell'obbligo di pronuncia da parte della Corte d'appello, il motivo di ricorso si palesa inammissibile.
D- ricorso incidentale (condizionato) proposto da CON. s.r.l
Con l'unico motivo di ricorso incidentale la società censura la sentenza di appello deducendo il vizio di nullità ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per "omessa pronuncia" sul terzo motivo di gravame principale con il quale era stata eccepita la inammissibilità della "eccezione di simulazione" del prezzo, formulata da F.L. e fatta propria dalle altre parti C.".
Sostiene la ricorrente incidentale che, solo all'esito dell'esame della relazione espletata dal CTU ai fini della stima del valore del compendio immobiliare, da cui emergeva la incongruità del prezzo di vendita indicato in contratto, era stata prospettata la questione della "Integrazione del contraddittorio" nei confronti del coniuge litisconsorte "necessario" pretermesso il quale - dopo che erano state espletate le prove e la indagine peritale di ufficio -, costituendosi in giudizio aveva prodotto la "controdichiarazione", della quale alcuna menzione era stata prima mai fatta dalle altre parti costituite.
Assume, pertanto, CON. s.r.l. che, formatasi ormai la preclusione istruttoria nei confronti delle parti C., queste non avrebbero potuto contestare la simulazione relativa del prezzo, avvalendosi del "nuovo documento" (controdichiarazione) prodotto dal F., non avendo mai prima sollevato questione della "fittizietà" del prezzo di vendita indicato in contratto.
L'esame del motivo, interamente incentrato a contestare la omessa rilevazione da parte del Giudice di appello della inammissibilità della eccezione di simulazione proposta tardivamente dalle parti convenute già costituite, rimane assorbito nella declaratoria di infondatezza dei corrispondenti motivi dei ricorsi C. e F. volti a sostenere la prova della compravendita parzialmente simulata fornita dalla controdichiarazione registrata.
In conclusione il ricorso principale, quanto al settimo motivo, ed il ricorso incidentale autonomo proposto da F.L., quanto al nono motivo, debbono essere accolti; debbono essere rigettati: a) in quanto inammissibili, il primo, quinto, sesto ed ottavo motivo, ed in quanto infondati, il terzo, quarto e nono -assorbito il secondo- motivo del ricorso principale e b) in quanto inammissibili, il terzo, settimo ed ottavo motivo, ed in quanto infondati, il primo, secondo, terzo, sesto e settimo -assorbito il quarto- motivo del ricorso incidentale proposto da F.L.; il motivo del ricorso incidentale condizionato va dichiarato assorbito: la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi9 accolti, con rinvio della causa per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il settimo motivo del ricorso principale ed il nono motivo del ricorso incidentale autonomo; dichiara inammissibili il primo, quinto, sesto ed ottavo motivo, rigetta il terzo, quarto e nono motivo e dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibili il terzo, settimo ed ottavo motivi, rigetta il primo, secondo, terzo, e sesto motivo, dichiara assorbito il quarto motivo del ricorso incidentale autonomo; dichiara assorbito il motivo del ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020.