Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19455 - pubb. 05/04/2018

Trasferimento disciplinare del magistrato e indicazione della sede e delle funzioni

Cassazione Sez. Un. Civili, 06 Febbraio 2018, n. 2804. Est. Enrica D'Antonio.


Magistratura - Procedimento disciplinare - Trasferimento disciplinare del magistrato e indicazione della sede e delle funzioni - Fondamento - Fattispecie



Nel disporre il trasferimento quale misura cautelare, la sezione disciplinare del CSM può individuare la sede e le funzioni dell'ufficio di destinazione del magistrato, poiché la natura e lo scopo della misura cautelare impongono una celere definizione, risultando intrinsecamente contraddittorio un sistema che vedesse "diviso", con diverse attribuzioni di competenze, il potere cautelare di trasferimento e quello di indicazione della sede e delle funzioni, dando luogo ad un aggravio procedurale capace di rendere concretamente "inutile" il trasferimento. (Nella specie, la S.C., ha respinto le censure relative all'assegnazione al settore civile del magistrato, il quale affermava che tale possibilità non fosse normativamente prevista, prevedendo l'art 13 del d.lgs. n. 109 del 2006 soltanto il trasferimento ad altro ufficio, senza alcuna specificazione di funzioni civili o penali). (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f. -

Dott. TIRELLI Francesco - Presidente di Sez. -

Dott. D’ANTONIO Enrica - rel. Consigliere -

Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -

Dott. GRECO Antonio - Consigliere -

Dott. TRIA Lucia - Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20420/2017 proposto da:

omissis

Svolgimento del processo

1. La sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, a modifica del precedente provvedimento del 6/6/2014 di trasferimento provvisorio, al Tribunale di Pistoia con funzioni di giudice, del Dott. X.R., procuratore aggiunto presso il Tribunale di Torre Annunziata, ha disposto, con l'ordinanza qui impugnata, il trasferimento d'ufficio del magistrato al Tribunale di Salerno, con le funzioni di giudice addetto al settore civile.

Con la precedente misura cautelare del 6/6/2014 la sezione disciplinare aveva ritenuto che fossero emersi elementi univoci e di specifico peso indiziario in merito all'attribuzione al Dott. X. di una condotta di violazione del segreto sugli atti di indagine in corso a carico dell'avv. Y. Y.; che, infatti, nel corso di indagini relative ad un duplice omicidio di camorra, erano state intercettate conversazioni tra il X. ed il brigadiere dei carabinieri C. e tra quest'ultimo e persone collegate ad ambienti camorristici dalle quali poteva ragionevolmente desumersi che il magistrato, tramite il brigadiere C., avesse avvertito l'avv. Y. Y. dell'imminente esecuzione di una misura cautelare a suo carico; che, pertanto, la sezione disciplinare del CSM aveva ritenuto sussistere le condizioni per disporre la misura cautelare, in ragione della gravità del comportamento infedele addebitato al magistrato, del contesto criminale in cui era inserita la condotta e del clamore che la vicenda aveva suscitato, con conseguente necessità di disporre il trasferimento d'ufficio presso il Tribunale di Pistoia con funzione di giudice, pur rilevando, rispetto alla richiesta della Procura Generale di sospensione cautelare del magistrato, che non vi fossero elementi per affermare che l'attività rivelatrice e favoreggiatrice ascritta all'incolpato fosse stata svolta, consapevolmente, per agevolare le attività di un'associazione camorristica, nonchè per rivelare indagini a carico anche di tale Ma..

Con istanza depositata in data 6/6/2017 il Dott. X. ha chiesto la revoca o modifica della misura cautelare del 6/6/2014 in quanto, a seguito della sentenza del Tribunale penale di Roma del 18/4/2017, i fatti erano stati notevolmente ridimensionati poichè il magistrato era stato ritenuto colpevole della rivelazione del segreto d'ufficio solo con riferimento all'avv. Y., escludendosi, invece, la responsabilità in ordine ad analoga rivelazione di segreto d'ufficio relativa al Ma.; che, inoltre, era stata anche esclusa l'aggravante della cosiddetta agevolazione mafiosa e che, visto il tempo trascorso, era venuto meno ogni effetto derivante dal clamore mediatico che i fatti avevano suscitato nel 2014.

2. Con ordinanza del 13/7/2017, oggetto del presente procedimento, la sezione disciplinare del CSM ha osservato che il magistrato era stato riconosciuto colpevole dal Tribunale di Roma proprio per la rivelazione di segreti d'ufficio, oggetto di contestazione disciplinare; che già nel precedente provvedimento cautelare si era escluso che la condotta potesse ritenersi aggravata dalla finalità di agevolare organizzazioni camorristiche, ma tenuto conto del tempo trascorso, dell'attenuazione del clamore mediatico e dell'esistenza di gravi ragioni personali del magistrato, ha ritenuto adeguato il trasferimento del magistrato al Tribunale di Salerno,con le funzioni di giudice civile.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso in Cassazione il Dott. X. con un articolato motivo. Il Ministero della Giustizia e la Procura Generale sono rimasti intimati.

Motivi della decisione

4. Il ricorrente denuncia erronea applicazione di norme giuridiche, in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, nonchè mancanza ed, illogicità della motivazione.

Lamenta che la sezione disciplinare, pur a seguito della sentenza penale, aveva ritenuto che la gravità della condotta del X. non fosse stata minimamente scalfita, senza valutare le ulteriori decisioni favorevoli assunte dal Tribunale. Osserva, infatti, che la rivelazione del segreto d'ufficio era stata limitata nei soli confronti dell'avv. Y. e non anche del Ma.; che, inoltre, se rivelazione di segreto si potesse ritenere che vi fosse stata, essa avrebbe riguardato solo il brigadiere di polizia giudiziaria C.; che la rivelazione non era stata il frutto di effettiva e reale conoscenza da parte del X. di un'iniziativa cautelare nei confronti dell'avv. Y., ma solo il frutto di un ragionamento, esclusivamente intuitivo, su una possibile iniziativa della Procura di Napoli nei confronti del Y.; che la successiva divulgazione andava attribuita esclusivamente al C. e che il X. era stato ritenuto estraneo alla propalazione della notizia riguardante la posizione del Y. e del Ma..

Rileva, ancora, che il Tribunale di Roma aveva ritenuto probabile la versione del magistrato in base alla quale, durante il colloquio con il C., il magistrato si era limitato a chiedere conferma della notizia, appresa aliunde, circa un'imminente emissione di una misura cautelare nei confronti del Y., sul presupposto che il C. potesse avere altre notizie, essendo ancora in servizio presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

Deduce ancora che la presunta rivelazione di segreto d'ufficio era avvenuta nei confronti di un Pubblico Ufficiale, il C., nei cui confronti vi era totale fiducia da parte dell'incolpato; che era stato escluso un identico illecito penale nei confronti del P.X. della DDA di Napoli, Dott. Ca., implicato nell'iniziale colloquio con il X., e che il clamore mediatico era sicuramente venuto meno.

Lamenta, poi, la violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, in base al quale, in caso di condanna, i giudici, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento, possono lasciare l'incolpato nella stessa sede, ma in posizione (ufficio e/o funzione) diversa da quella ricoperta; oppure disporre il trasferimento ad altra sede, senza, in tal caso, poter disporre anche il mutamento dell'ufficio.

Secondo il ricorrente la norma, di stretta interpretazione, prevedeva, cioè, due ipotesi alternative: altra sede o altro ufficio, potendosi scegliere di lasciare il magistrato nella stessa sede, ma ad altro ufficio; oppure disporre il trasferimento in altra sede, senza, però, poter cambiare contemporaneamente l'ufficio. Osserva che nei suoi confronti erano state applicate entrambe le sanzioni, trasferendolo a Salerno e, dall'ufficio di Procura a quello del Tribunale e, per giunta, con destinazione al settore civile.

5. Il ricorso deve essere rigettato.

La Sezione disciplinare mostra di aver adeguatamente valutato il ridimensionamento, a seguito della sentenza del Tribunale penale di Roma, delle contestazioni disciplinari poste a base del trasferimento provvisorio disposto nei confronti del Dott. X. e ne ha tratto le conseguenze, assumendo la decisione di avvicinare il Dott. X. alla sua originaria sede.

La contestazione principale effettuata nei confronti del magistrato e cioè quella di aver rivelato segreti d'ufficio in relazione alle indagini in corso nei confronti dell'avv. Y., è rimasta, all'esito del giudizio penale, confermata ed il magistrato è stato condannato proprio per il delitto di rivelazioni di segreti d'ufficio, commesso nell'esercizio delle funzioni di procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica. Nè il riferimento, contenuto nel ricorso, ad alcune espressioni della sentenza penale, peraltro estrapolate dal loro contesto e dalla complessiva e conclusiva valutazione che il Tribunale penale ha effettuato del comportamento del magistrato, consente di ritenere meno grave il fatto addebitato al Dott. X. ed idoneo a giustificare la revoca della misura cautelare. Da un lato, la Sezione disciplinare ha evidenziato che, già nel precedente provvedimento cautelare, era stato escluso che la condotta del magistrato potesse essere aggravata dalla finalità di agevolazione di organizzazione camorristiche. Dall'altro lato, la sentenza del Tribunale penale di Roma è chiara nel ritenere che il Dott. X., "depositario della notizia segreta inerente l'imminente arresto dell'avv. Y....ne avesse messo a conoscenza...il brig. C.".

Non è dato comprendere, pertanto, perchè l'esito del giudizio penale dovrebbe incidere sulla valutazione cautelare al punto di consentirne la revoca, pur a fronte dell'avvenuta conferma della gravità delle incolpazioni di rilievo penale.

6. Quanto alle censure relative alla decisione della sezione disciplinare di trasferire il Dott. X. al Tribunale di Salerno, con funzioni di giudice civile, assumendosi che, secondo il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, comma 2, il trasferimento è previsto in alternativa alla destinazione ad altre funzioni e che il trasferimento disposto in aggiunta alla privazione delle funzioni di pubblico ministero sarebbe stato disposto in violazione di detta norma, va richiamato quanto già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n17551/2017) secondo cui il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, comma 1, nello stabilire che la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione - possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio, deve essere interpretato nel senso di prevedere entrambe le misure, senza escluderne il cumulo. Si è affermato, infatti, che la "ratio" della norma non è quella di sanzionare ulteriormente il magistrato, ma di impedire che il contesto ambientale in cui esso opera, rispetto al quale sono rilevanti sia la sede che le funzioni svolte, determini ulteriori violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia, tutelando, pertanto, un interesse pubblico riconducibile all'art. 97 Cost., ed all'intero titolo 4^ della Costituzione.

7.Circa, infine, le censure relative all'assegnazione, presso il Tribunale di Salerno, al settore civile, il ricorrente si duole che tale possibilità non era normativamente prevista in quanto l'art. 13 citato prevedeva soltanto il trasferimento ad altro ufficio. senza alcuna specificazione di funzioni civili o penali.

Anche tale censura è infondata. Nel disporre il trasferimento quale misura cautelare, la sezione disciplinare del CSM può svolgere anche le funzioni di tipo amministrativo in base alle quali lo stesso CSM provvede ai trasferimenti ordinari ed all'assegnazione ai vari uffici giudiziari con specificazione del settore del civile o del penale.

Questa Corte ha affermato (cfr. Cass. SU n 21112/2012) che "La misura cautelare, in mancanza di un qualsiasi supporto normativo che tanto autorizzi, non è parcellizzabile (determinazione del trasferimento, da un lato, indicazione della sede di destinazione, dall'altro), ma costituisce una unità inscindibile, anche in conseguenza della (e in ossequio alla) diversa funzione che il CSM esercita quando adotta un trasferimento di sede,come misura cautelare in sede disciplinare,e quando decide sui tramutamenti ad altre cause riconducibili. Nel primo caso il CSM svolge una precipua funzione giurisdizionale - nel quadro di un procedimento che assicura con immediatezza le garanzie del diritto di difesa proprie di ogni fase giurisdizionale - e non svolge, quindi, una attività amministrativa soggetta, per sua natura, ai differenti controlli garantiti dall'ordinamento".

E' stato, inoltre, posto in evidenza "la ragionevolezza della previsione normativa così ricostruita. Una ragionevolezza che risulta confortata dalla stessa funzione della misura cautelare di cui si discute, la quale impone, per la sua stessa natura, una celere definizione e determinazione concreta, rendendo così palese per tabulas la contraddittorietà intrinseca di un sistema che vedesse "diviso", con diverse attribuzioni di competenze, il potere cautelare del "trasferimento e il potere di indicazione della sede del trasferimento adottato. Invero, l'urgenza connaturata al procedimento cautelare verrebbe inevitabilmente frustrata da una siffatta divisione con un aggravio procedurale capace di rendere concretamente "inutile" l'adottata misura del trasferimento" (cfr. SU del 2012 citata).

8. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Non si deve provvedere sulle spese processuali non avendo il Ministero e la Procura Generale svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2018.