Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1734 - pubb. 22/05/2009
Notifica in proprio dell’avvocato ed effetti per il notificante
Cassazione civile, 05 Agosto 2004, n. 15081. .
Notificazione – Notifica in proprio eseguita dall’avvocato – Effetti per il notificante – Consegna del plico all’ufficio postale.
Nel caso di notifica effettuata dall'avvocato a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 53 del 1994, la notifica si deve considerare effettuata dal notificante al momento dell'affidamento del plico alle poste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto
1.- Con sentenza n. 295/03/99 del 24 novembre del 1999, la Commissione tributaria provinciale di Potenza accoglieva il ricorso proposto dalla s.r.l. F. ITALIA, con sede in * e stabilimento in *, avverso l'avviso di liquidazione della TARSU emesso nei suoi confronti dal Comune di Avigliano per l'anno 1998.
2.- Con sentenza n. 841/05/00 del 4 dicembre 2000, depositata il 28 marzo 2001 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Basilicata rigettava, compensando le spese di lite, l'appello proposto dal Comune avverso la predetta sentenza e dichiarava non esservi motivo di appello incidentale della società, totalmente vittoriosa in primo grado. In particolare, la Commissione osservava, in relazione ai motivi dell'appello principale: a) che il calcolo della metratura della superficie tassabile era stato definito con separata sentenza (mq. 774); b) che i produttori di rifiuti speciali assimilabili agli urbani potevano provvedere in via autonoma allo smaltimento (a seguito dell'abrogazione, ad opera dell'art. 17 della l. n. 128 del 1997, dei commi 1 e 2 dell'art. 39 della l. n. 146 1994), senza obbligo (a far data dal 22 maggio 1998) di pagare la relativa tassa; c) che la società aveva provato documentalmente lo smaltimento dei rifiuti; d) che il Comune aveva altresì totalmente omesso il dovuto servizio ricognitorio nell'area in questione.
3.- Con ricorso spedito il 13 maggio 2002 (con plico ricevuto il 16 successivo) e depositato con spedizione a mezzo posta il 3 giugno 2002 (con plico ricevuto il 18 successivo), il Comune di Avigliano ricorre per cassazione avverso la sentenza di appello, prospettando un unico motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, 21, comma 2, lettera g, e 49, comma 14 del d.lgs. n. 22 del 1997).
4.- Resiste la s.r.l. G. (già s.r.l. F. ITALIA) con controricorso notificato il 21 giugno 2002 e depositato l'11 luglio 2002, chiedendo, in via principale, la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso.
5.- Con istanza depositata il 25 novembre 2003, la società chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, tenuto conto dell'accordo transattivo (prodotto in copia) datato 18 settembre 2003 con il quale le parti avevano definito le controversie in materia di TARSU per gli anni dal 1998 in poi, impegnandosi - tra l'altro - "a conferire un mandato irrevocabile ai propri legali di dichiarare cessata la materia del contendere" in ordine al giudizio pendente davanti alla Suprema Corte di cassazione.
Diritto
1.- Il controricorrente deduce sia l'intervenuta cessazione della materia del contendere, sia l'originaria inammissibilità del ricorso.
La declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso presuppone, tuttavia, l'accertamento dell'originaria ammissibilità e procedibilità del ricorso, dovendosi, in caso contrario, dichiarare tale (diversa) inammissibilità od improcedibilità (v. Cass. n. 9143 del 2003; nn. 13844 e 3384 dei 2001). Occorre perciò effettuare, nella specie, tale preliminare accertamento.
In particolare, a sostegno della dedotta inammissibilità originaria del ricorso, la società eccepisce, nel controricorso: a) la tardività del ricorso, in relazione al termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ., tenuto conto che la sentenza impugnata risulta depositata il 28 marzo 2001, mentre il ricorso (spedito il 13 maggio 2002) è pervenuto alla destinataria il 16 maggio 2002, oltre il termine del 13 maggio 2002, senza alcun effetto sanante della costituzione in giudizio della controricorrente; b) l'inesistenza della notificazione del ricorso, effettuata mediante diretto invio a mezzo posta da parte del difensore, senza l'ausilio dell'ufficiale giudiziario (ai sensi degli artt. 149 cod. proc. civ. ed 1 della l. n. 890 del 1982) e, pertanto, senza la relata di notificazione e le altre formalità prescritte dalla legge, tanto da impedire qualsiasi sanatoria ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. con la costituzione in giudizio della controricorrente.
2.- Il ricorso è (originariamente) ammissibile sia perché i rilievi della controricorrente in punto di inammissibilità sono manifestamente infondati, sia perché non si rinvengono altri profili di inammissibilità originaria o di improcedibilità.
2.1.- In ordine alla dedotta tardività del ricorso, rispetto al termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., va rilevata l'erroneità della premessa da cui muove la controricorrente: contrariamente a quanto da questa asserito, gli effetti della notificazione a mezzo posta (una volta che il plico sia pervenuto al destinatario) devono essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge e rientranti nella sua sfera di controllo e disponibilità (come espressamente statuito dalla Corte costituzionale con le decisioni n. 69 del 1994, n. 477 e n. 520 del 2002, n. 28 del 2004). Ne consegue che, nel caso di notifica effettuata dall'avvocato a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 53 del 1994, la notifica si deve considerare effettuata dal notificante al momento dell'affidamento del plico alle poste. Nella specie, pertanto, la notificazione del ricorso, in riferimento alla data di spedizione del plico postale che lo conteneva (13 maggio 2002), risulta effettuata tempestivamente, quanto al termine di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. (il plico venne poi ricevuto il 16 maggio 2002, a fronte di una sentenza depositata il 28 marzo 2001 e non notificata).
2.2.- Quanto all'eccepito mancato utilizzo, per la spedizione postale del ricorso, dell'ufficiale giudiziario (in base agli artt. 149 cod. proc. civ. ed 1 della l. n. 890 del 1982), la controricorrente non tiene conto che l'art. 1 della l. n. 53 del 1994 consente (ove non disposto diversamente dall'autorità giudiziaria) all'avvocato - munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 cod. proc. civ. e di apposita autorizzazione del consiglio dell'ordine competente - la notificazione di atti in materia (anche) civile, a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla l. n. 890 del 1982. L'art. 11 della l. n. 53 del 1994 considera nulla tale notificazione se manchino i requisiti soggettivi od oggettivi previsti dalla legge, se non siano osservate le disposizioni dalla stessa legge e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica. Tale qualifica legislativa di nullità (e non di inesistenza) ne comporta la sanatoria ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., nel caso di raggiungimento dello scopo dell'atto. Poiché nella specie la notificazione a mezzo del servizio postale risulta effettuata direttamente con il mezzo della posta (senza il tramite dell'ufficiale giudiziario) dal difensore munito di procura del Comune e la controparte risulta aver ricevuto il ricorso, costituendosi tempestivamente, il mancato rispetto delle formalità richieste dalla l. n. 53 del 1994 (ad esempio la mancata redazione della relata di notifica da parte del difensore) e l'eventuale carenza di autorizzazione rilasciata dal consiglio dell'ordine debbono ritenersi sanate. Devono perciò escludersi (contrariamente a quanto sostenuto anche dal pubblico Ministero in udienza) sia la denunciata inammissibilità del ricorso per la lamentata "inesistenza" della menzionata notifica, sia il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnato.
2.3.- Come già osservato, non si rinvengono altri profili di inammissibilità originaria o di improcedibilità.
3.- La dimostrata intervenuta transazione tra le parti (successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente e della controricorrente) comporta la cessazione della materia del contendere, in quanto il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione nella sentenza impugnata, che resta caducata ed è perciò inidonea a passare in giudicato (v., ex multis, Cass., sez. un., n. 1048 del 2000; Cass., n. 3122 e n. 10042 del 2003). Tale transazione, facendo venir meno l'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione, rende inammissibile il ricorso (v., tra le molte pronunce, Cass. sez. un. n. 368 del 2000 e n. 78 del 2003: Cass., n. 1205 e n. 17075 del 2003): del resto proprio tale sopravvenuta inammissibilità rende legittima in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. (che consente la produzione solo dei documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso), la produzione dei documenti diretti ad evidenziare l'intervenuta cessazione della materia del contendere (v., tra le molte, Cass. , n. 8191 del 2003 e n. 4963 del 1998).
E' appena il caso di soggiungere che la suddetta pronuncia di inammissibilità va emessa, in quanto resa all'esito di una pubblica discussione, con la forma della sentenza (Cass., sez. un., n. 10841 del 2003).
4.- La natura e le ragioni della pronuncia (legate ad una sopravvenuta transazione tra le parti) inducono a compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2004, nella camera di consiglio della sezione tributaria.
Depositata in cancelleria il 5 agosto 2004