Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17818 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione Sez. Un. Civili, 16 Gennaio 1991, n. 372. Est. Sgroi.


Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Organi - Commissario liquidatore - Operazioni, poteri, responsabilità - In genere - Omissioni o ritardi del commissario liquidatore nella formazione e nel deposito dello stato passivo - Ricorso dell'impresa all'autorità di vigilanza e successivamente al giudice amministrativo - Ammissibilità



L'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, in relazione ad eventuali omissioni o ritardi in cui incorra il commissario liquidatore nella formazione e nel deposito dello stato passivo, può ricorrere all'autorità di vigilanza, e, poi, in via giurisdizionale, al giudice amministrativo, considerato che le sue posizioni soggettive, rispetto agli atti posti in essere da detto commissario in qualità di organo della Pubblica amministrazione, hanno natura di interessi legittimi. V. 87/69, Corte Costituzionale. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Antonio BRANCACCIO Primo Presidente

" Alessandro FALCONE Pres. di Sez.

" Vittorio NOVELLI "

" Vincenzo DI CIÒ Consigliere

" Onofrio FANELLI "

" Romano PANZARANI "

" Raffaele NUOVO "

" Renato SGROI Rel. "

" Vito GIUSTINIANI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10402-87 del R.G. AA.CC., proposto da

FILIPPO SATTA, Commissario liquidatore de "La Previdenza" soc. fiduciaria e di revisione S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n. 290, presso lo studio degli Avv.ti Mario Nigro ed Alessandro Nigro che lo rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

LUCIANO SGARLATA, in proprio e quale presidente del Consiglio di Amministrazione de "La Previdenza" Società Fiduciaria e di Revisione, elettivamente domiciliato in Roma, Via Anapo n. 29, presso lo studio dell'Avv.to Dario Di Gravio che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso.

Controricorrente

nonché

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO, in persona del Ministro in carica, ISVAP ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende ope legis.

Controricorrenti

Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente innanzi al Tar del Lazio iscritto al n. 504-87 R.G.. Udita nella Pubblica Udienza, tenutasi il giorno 22.12.1989, la relazione della causa, svolta dal Cons. Rel. Dr. Sgroi. Uditi gli Avv.ti A. Nigro e D'Amato.

Udito il P.M., nella persona del Dr. M. Di Renzo, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso chiedendo la giurisdizione del giudice amministrativo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio del 12 febbraio 1987, Luciano Sgarlata, premesso che egli, in proprio e nella qualità del Presidente del Consiglio di Amministrazione de "La Previdenza", società fiduciaria e di revisione posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto 15 ottobre 1985 dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, con il quale era stato nominato Commissario liquidatore il Prof. Avv. Filippo Satta, aveva chiesto al predetto Prof. Satta, al Ministero per l'Industria ed all'ISVAP di attivarsi affinché nel termine di 60 giorni dalla intimazione venisse depositato l'elenco dei crediti ammessi o rigettati, delle domande di rivendicazione e di separazione dei beni accolte o respinte, ai sensi dell'art. 209 legge fall., con il conseguente deposito nella cancelleria del Tribunale di Roma e della diramazione delle notizie a tutti gli interessati; che il termine assegnato era trascorso senza che fosse stato formato lo stato passivo; che doveva ritenersi sussistere un provvedimento di rigetto della suddetta domanda; che in tale provvedimento di rigetto sussisteva violazione di legge ed eccesso di potere, per falsità nei presupposti; chiedeva che il T.A.R. del Lazio accogliesse il ricorso e dichiarasse l'illegittimità dei provvedimenti impugnati. Pendendo tale procedimento davanti al T.A.R., il Prof. Avv. Satta, nella qualità, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione davanti a queste Sezioni Unite.

Lo Sgarlata, in proprio e nella qualità, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, improcedibile ed infondato e che il ricorrente sia condannato alle spese, nonché ai danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Il Ministero dell'Industria e l'ISVAP hanno chiesto la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo.

L'Avv. Satta ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione l'Avv. Prof. Satta, nella qualità di Commissario liquidatore de "La Previdenza" soc. per az. sostiene il difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo, in ordine alla (mancata) formazione dell'elenco dei creditori ex art. 209 legge fall. perché:

1) il Commissario liquidatore non è organo amministrativo, ma organo ausiliario dell'autorità amministrativa, per cui i suoi atti non sono atti amministrativi; in modo specifico, non è atto amministrativo lo stato passivo, che è inidoneo ad incidere su situazioni giuridiche e non ha contenuto provvedimentale;

2) anche a voler ammettere che il Commissario liquidatore sia una autorità amministrativa e che i suoi atti siano atti amministrativi, la legge affida il controllo giurisdizionale dell'attività del Commissario liquidatore, quanto alla formazione dello stato passivo, all'A.G.O., attraverso le impugnazioni di cui all'art. 209 legge fall.. Per coerenza, anche il silenzio-rifiuto del Commissario, in ordine all'adozione di tale supposto provvedimento, deve ritenersi impugnabile dinanzi all'A.G.O.;

3) nella formazione dello stato passivo manca assolutamente una situazione soggettiva tutelabile in capo al debitore sottoposto a tale procedura; si tratta di una fase procedimentale in cui il debitore è estraneo, e rispetto alla quale non può vantare pretese di alcun genere, per cui si prospetta un difetto assoluto di giurisdizione da parte di qualsiasi autorità giudiziaria. Il ricorso è infondato, in quanto si deve affermare la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. La tesi, secondo la quale il Commissario liquidatore di cui all'art. 198 legge fall., non è un organo amministrativo e non pone in essere una attività amministrativa, sebbene sostenuta da una isolata dottrina e da parte della giurisprudenza di merito (che hanno definito il Commissario liquidatore come titolare di un incarico professionale, in forza del quale svolte un esercizio privato di pubbliche funzioni), non è stata mai seguita dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha sempre definito l'attività svolta dal Commissario liquidatore come "amministrativa" (nel senso di attività riferibile alla P.A.) (cfr., fra le molte altre, Cass. 6 marzo 1969 n. 708; Sez. Un. 23 luglio 1969 n. 2781; Cass. 19 novembre 1971 n. 3345; Sez. un. 17 luglio 1973 n. 2080; Cass. 15 luglio 1976 n. 2795; Sez. un. 14 ottobre 1977 n. 4375 e, più di recente, Sez. un. 18 aprile 1988 n. 3034; Sez. un. 29 novembre 1989, n. 5223). Invero, il Commissario liquidatore è un organo amministrativo ("funzionario temporaneo") soggetto alle direttive dell'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione (art. 204 legge fall.) ed esercita poteri su di lui (art. 206 legge fall.). Il problema di giurisdizione si deve risolvere, pertanto, stabilendo se l'impresa (ed il suo amministratore) soggetta alla liquidazione coatta amministrativa sia titolare di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, con riguardo a quell'aspetto dell'attività amministrativa del Commissario che è stata portata al giudizio del T.A.R., e cioè con riguardo al (mero ed asserito) ritardo, rispetto al termine fissato dall'art. 209 legge fall., nel deposito dello stato passivo. Ogni altro diverso aspetto collegato con tale ritardo (per esempio, l'eventuale risarcimento del danno;

ovvero la sua incidenza sulla posizione dei creditori o dei titolari di diritti di rivendicazione, separazione o restituzione) esula completamente dal problema di causa, nel senso che l'affermazione della giurisdizione non può essere rapportata alla situazione tutelabile di soggetti (come i creditori) diversi dall'impresa in liquidazione (e del suo amministratore), ovvero alla pretesa di questi ultimi al risarcimento del danno dipendente dall'inattività. Non par dubbio che, di fronte all'inattività o al ritardo in cui si assume sia incorso il Commissario liquidatore, l'impresa in liquidazione non sia titolare di un diritto soggettivo, direttamente tutelato. Come già ha osservato Corte Cost. 17 aprile 1969 n. 87, gli stessi creditori non potranno che avvalersi dei mezzi consentiti, quali denunce, istanze o diffide, volte ad ottenere l'intervento degli organi di vigilanza e controllo della P.A. competente, perché sollecitino il liquidatore e, se del caso, provvedano alla sua revoca e conseguente sostituzione.

A maggior ragione, l'impresa in liquidazione ed il suo amministratore non godranno di una posizione soggettiva maggiormente tutelata; a diversa conclusione non può portare la più recente sentenza della Corte Cost. 22 maggio 1987 n. 181 (invocata dall'Avvocatura dello Stato), perché (a prescindere dal significato che essa può avere sulla consistenza della pretesa del debitore ad essere sentito nella formazione dello stato passivo) in questa causa non si discute del suddetto obbligo del Commissario liquidatore di sentire il debitore, ma dei tempi entro i quali egli deve svolgere la sua attività.

Di fronte all'indugio che si addebita al Commissario (che a sua volta può invocare la sua scelta discrezionale di compiere le attività impostegli dalla legge in un tempo o in modo, anziché in un altro, se l'interesse pubblico lo giustifica) l'impresa è tutelata soltanto indirettamente, attraverso la tutela di quegli interessi pubblici che sono sottesi all'istituto della liquidazione coatta (eliminazione più o meno rapida di certi tipi di imprese dal mercato, in quanto incidono su interessi di rilievo generale, curati dalla P.A.). La tutela può svolgersi in via amministrativa, col ricorso all'Autorità di vigilanza; ed in via giurisdizionale, dinanzi al giudice degli interessi. Invero, non è possibile sostenere che l'impresa sia sfornita di qualsiasi tutela: dalla scansione dell'attività del Commissario in fasi successive derivano, infatti, posizioni differenziate specifiche (per esempio, in tema di proposta di concordato, ex art. 214 legge fall.) che danno alla posizione soggettiva dell'impresa la consistenza dell'interesse legittimo.

Affermata la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, il ricorrente deve essere condannato alle spese del regolamento di giurisdizione. Non esistono, invece, i presupposti per la condanna ai danni da responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c., richiesti dallo Sgarlata sotto il profilo che il Commissario, notificando il regolamento preventivo senza prestare osservanza all'ordinanza istruttoria, abbia voluto ritardare la pronuncia del T.A.R. sulla controversia, coinvolgendo quindi tutte le altre parti in una dilazione che gli servirà a consolidare la condotta omissiva, e ciò perché al giudizio dinanzi al T.A.R. appartenevano di già le eccezioni di difetto di giurisdizione. Si osserva, infatti, che le suddette deduzioni non dimostrano la temerarietà del regolamento, ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c., perché la prima riguarda il preteso danno da ritardo che discende ex lege dalla disciplina della sospensione (art. 367 c.p.c.) e non dimostra l'an; la seconda riguarda il ritardo nel compimento dell'atto di cui si discute, e cioè il merito della causa; la terza non tiene conto della costante giurisprudenza che ammette il regolamento preventivo anche con riguardo ai giudizi dinanzi al giudice amministrativo.

D'altra parte, nella prospettazione della questione (che è nuova, nei suoi termini specifici) il ricorrente non ha sostenuto tesi manifestamente temerarie o infondate, per cui non sussiste il titolo della responsabilità.

Si ritiene, poi, l'esistenza di giusti motivi per compensare le spese del regolamento fra le Amministrazioni pubbliche e le altre parti.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione a sez. unite dichiara la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo e condanna il ricorrente Avv. F. Satta n.q. alle spese del regolamento a favore dello Sgarlata, in proprio e n.q., liquidate in lire 3.031.200, di cui lire 3.000.000 (tremilioni) di onorari di avvocato; rigetta la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., proposta dallo Sgarlata; compensa le spese tra il Ministero dell'Industria e l'ISVAP e le altre parti.

Così deciso a Roma il 22 dicembre 1989.