Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 309 - pubb. 01/07/2007
Nullità e inadempimento: distinzione delle fattispecie
Tribunale Genova, 02 Agosto 2005. Est. Casanova.
Intermediazione finanziaria – Class action – Legittimazione di associazioni per interessi diffusi – Litisconsorzio facoltativo – Distinzione
Intermediazione finanziaria – Requisiti di forma – Violazione – Conseguenze
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Conseguenze – Nullità e inadempimento – Distinzione
Intermediazione finanziaria – Adempimento dei doveri informativi – Documento generale sui rischi di investimento – Effetti
Negoziazione di titoli destinati ad operatori qualificati – Grey market – Prospetto informativo – Necessità
Intermediazione finanziaria – Danno all’investitore per default dell’emittente – Quantificazione
Le azioni alle quali sono legittimate le associazioni di consumatori ed utenti ex L. 281/1998 non possono definirsi «class action», essendo invece azioni a tutela di un interesse diffuso riconducibile ad una determinata categoria di consumatori di cui l'associazione si può far carico a livello collettivo. Nel caso in cui la domanda svolta dai singoli risparmiatori attiene ad un diritto personale (e non collettivo) proprio di ciascuno di loro, non possono ravvisarsi gli estremi per una legittimazione dell'associazione o del comitato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La nullità dei contratti di intermediazione è riscontrabile solo in difetto della forma scritta prescritta dall’art. 23 T.U.F. e con esclusivo riferimento al contratto quadro di negoziazione e deposito titoli. Detto requisito di forma non si estende ai vari ordini di acquisto via via impartiti dal cliente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La violazione dell’art. 21 TUF che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, e di acquisire le informazioni necessarie ai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, non riguarda il momento genetico del rapporto ma assume rilevanza nella fase di sua esecuzione, e quindi incide sul momento funzionale. In tal caso occorre valutare se sussistano profili per dichiarare una responsabilità per inadempimento della Banca, con conseguenze sul piano del diritto al risarcimento del danno a fronte di un contratto che, pur nella sua valida costituzione per iscritto, ha avuto però esecuzione inesatta da parte dell'intermediario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La sottoscrizione del documento sui rischi generali degli investimenti non vale a soddisfare i doveri gravanti sulla Banca ai sensi dell'art. 21 del T.U.F. e della disciplina regolamentare di attuazione, essendo peraltro indicato nella stessa intestazione del documento che esso: «non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari...». Tale documento, pertanto, non garantisce affatto quella informazione concreta ed effettiva del titolo negoziato che l'intermediario deve assicurare in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse e di assumersi consapevolmente i rischi dell'investimento compiuto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Viola i doveri informativi previsti dal TUF e dai regolamenti attuativi l’intermediario che dia corso ad un acquisto di obbligazioni destinate ad operatori qualificati (nella specie Parmalat) nella fase cd di grey market senza previa consegna all’investitore del prospetto informativo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Qualora i titoli negoziati non siano più rimborsabili in conseguenza del default dell’emittente, il danno si identifica con quanto versato dall’investitore per l’acquisto oltre interessi legali, al netto delle eventuali cedole nel frattempo percepite maggiorate di interessi legali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Doveri informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Ordini di negoziazione, nullità
Profili processuali, associazioni dei consumatori
omissis
- Motivi: Circa la legittimazione ad agire dell'Associazione Sportello del Consumatore e del Comitato San Giorgio.
L'eccezione sollevata dalla convenuta circa il difetto di legittimazione dell'Associazione e del Comitato sopradetti è fondata.
Come ha affermato già in proposito la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano, 15.9.2004 su www.ilcaso.it) le azioni per le quali sono legittimate le associazioni di consumatori ed utenti ex L. 281/1998 non si classificano come «class Action», essendo invece azioni a tutela di un interesse diffuso riconducibile ad una determinata categoria di consumatori di cui l'associazione si può far carico a livello collettivo. Ma nel caso in esame, in cui la domanda svolta dai singoli risparmiatori attiene ad un diritto concreto personale (e non invece, collettivo) proprio di ciascuno di loro, non possono ravvisarsi gli estremi per una legittimazione dell'associazione e del comitato odierni attori.
Del resto neppure potrebbero portare a diversa conclusione i mandati sottoscritti dai risparmiatori e versati in atti dai quali si desume che i risparmiatori erano ben edotti della necessità, in caso di azione giudiziale di dover rilasciare «ulteriore mandato e/o procura nei confronti dei mandatari, procuratori avvocati difensori e/o consulenti» (cfr. doc. 5 di parte attrice) a dimostrazione chiaramente che il mandato conferito non poteva che avere il limitato scopo di intavolare trattative, ma non certo quello di conferire alla Associazione ed al Comitato una procura conferente poteri sostanziali tali da legittimare gli stessi all'azione per conto degli interessati. Né può ravvisarsi un interesse diretto di tali enti, in ragione delle finalità di tutela dei risparmiatori che li ispirano e che sono riportate, ovviamente, nei rispettivi statuti, poiché in citazione non viene avanzata neppure una domanda da parte loro.
Tra questi soggetti e la Banca convenuta equa appare la compensazione delle spese di lite.
Circa la nullità dei contratti posti in essere. È assolutamente pacifico in causa che i risparmiatori odierni attori hanno tutti sottoscritto un contratto per la negoziazione titoli relativi agli ordini che sarebbero stati dagli stessi impartiti, e che hanno altresì aperto depositi a custodia titoli sui quali i titoli sarebbero stati appoggiati. In attuazione di tale rapporto essi hanno così acquistato i titoli obbligazionari per cui è causa sottoscrivendo le relative note di esecuzione degli ordini. Va quindi escluso che ricorra un'ipotesi di nullità dei contratti, atteso che la stessa è riscontrabile solo in difetto di forma scritta ex art. 23 T.U.F., che deve sussistere in riferimento al contratto quadro di negoziazione e deposito titoli, e non si estende ai vari ordini di acquisto via via impartiti dal cliente, qui comunque avvenuti, pacificamente, per iscritto.
La domanda diretta all'accertamento della nullità dei contratti con conseguente restituzione delle somme versate deve essere quindi disattesa.
Circa la responsabilità contrattuale precontrattuale ed extracontrattuale della Banca ed il risarcimento del danno conseguente.
Deve allora valutarsi l'ulteriore censura mossa da parte attrice circa la responsabilità contrattuale della Banca ed il suo obbligo risarcitorio, per il difetto di adeguata informazione e di correttezza in cui sarebbe incorsa, atteso che grava sugli intermediari nell'attività di servizi di investimenti ed accessori, in forza dell'art. 21 TUF, tra l'altro comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, ed acquisire le informazioni necessarie ai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.
Tale violazione non riguarda il momento genetico del rapporto ma assume rilevanza nella fase di sua esecuzione, e quindi incide sul momento funzionale del rapporto. In tal caso non può allora determinarsi alcun effetto restitutorio, ma deve valutarsi se sussistano profili per dichiarare una responsabilità per inadempimento della Banca, con conseguenze sul piano del diritto al risarcimento del danno a fronte di un contratto che, pur nella sua valida costituzione per iscritto, ha avuto però esecuzione inesatta da parte dell'intermediario.
Nel caso in esame deve allora tenersi presente che, oltre ai documenti sottoscritti e sopradetti, agli attori venne consegnato solo il «Documento rischio generali degli investimenti» secondo la Delibera Consob 11522 del 1.7.1998 che essi ebbero, ancora una volta a sottoscrivere. La sottoscrizione di tale documento, tuttavia, non vale affatto a soddisfare i doveri gravanti sulla Banca ai sensi dell'art. 21 del T.U.F. e della disciplina regolamentare di attuazione, essendo indicato nella stessa intestazione del documento che esso: «non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari...». Ed infatti il documento non garantisce affatto quella informazione concreta ed effettiva del titolo negoziato che l'intermediario deve assicurare in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse e di assumersi consapevolmente i rischi dell'investimento compiuto.
Nel caso in esame, allora, tale obbligo di informazione risulta ampiamente violato. È infatti assolutamente pacifico in causa che la vendita delle obbligazioni in esame avvenne nel greymarket, ovvero prima dell'immissione del titolo nel circuito degli operatori specializzati, cui esse erano riservate, ed è altrettanto pacifico che non venne consegnato ai clienti nessun prospetto informativo. Ed infatti basti, in proposito, notare che tale circostanza emerge già per tabulas da quei contratti di negoziazione versati per alcuni degli attori, la cui casellina in alto a destra che recita «abbiamo preso visione del documento informativo che ci è stato previamente consegnato» risulta non essere stata vergata, ed attesta, quindi, che tale prospetto non venne consegnato, senza dire che, trattandosi di contratti risalenti anche al 1992, e pertanto, molto tempo prima dell'acquisto dei titoli in esame, essi non avrebbero potuto fare riferimento ad un prospetto afferente a quei futuri titoli per cui si controverte ora.
Inoltre è Carige stessa ad ammettere serenamente la circostanza (cfr. Carige p. 25 conclusionale), giustificando tale omissione, con il fatto che l'offerta dei titoli era riservata, appunto, ad investitori qualificati. Ma se tale era la situazione, appare allora evidente che, quand'anche gli attori avessero avuto notizia della futura e prossima emissione di titoli neppure ancora esistenti sul mercato, e per di più riservati al mercato primario, e ne avessero fatto richiesta d'acquisto spontaneamente, senza esserne sollecitati dalla Banca, chiedendole, al contrario, che si attivasse per procurarli come affermato dalla convenuta, sarebbe stato onere di Carige dimostrare di aver adempiuto al preciso onere di fornire tutte le informazioni necessarie a rendere edotti i clienti della tipologia del titolo, proprio tenuto conto che la libera circolazione poteva esservi solo tra operatori e non tra consumatori. Di nessun rilievo appare allora la circostanza dedotta dalla Banca secondo cui non opererebbe qui il divieto di cui all'art. 94 T.U.F. per il quale senza il prospetto informativo è vietato il collocamento e la sollecitazione all'investimento, ma non il semplice acquisto da parte degli investitori non sollecitati che lo chiedano, come sarebbe avvenuto nel caso in esame, e che solo dal 2004 il riformato art. 2412 c. VI, impone l'obbligo della consegna del prospetto informativo.
Invero, deve osservarsi, prima di tutto, che tale norma sancisce ora un'ipotesi di nullità tout court della negoziazione. Poi, assume rilievo nel caso in esame, innanzitutto la circostanza che, essendo le obbligazioni riservate al mercato primario, ciò comportava un obbligo di diligenza ancora maggiore per la Banca che doveva rendere note tutte le caratteristiche del titolo ai risparmiatori, e come, ancor più sussistesse, proprio per tale ragione, l'obbligo della consegna del prospetto informativo nella quale si sostanziava l'adempimento di tale obbligo di informazione e correttezza imposto dall'art. 21 T.U.F. alla Banca convenuta.
Né avrebbe potuto giovare alla convenuta l'istruttoria richiesta, ed avente ad oggetto circostanze inidonee ad adempiere l'onere previsto dall'art. 23 c. 6 TUF, di dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza, atteso che i capitoli non individuano affatto con esattezza e precisione, le informazioni fornite circa la natura dell'investimento proposto (cfr. cap. 7 memoria Carige 31.1.2005).
Al più, dal tenore delle deduzioni di parte convenuta deve ricavarsi la confessoria affermazione di Carige che l'acquisto dei titoli era stato «prospettato» proprio da essa convenuta, contrariamente alla tesi secondo cui sarebbero stati i risparmiatori stessi ad averne fatto richiesta.
Deve conclusivamente dichiararsi che la Banca convenuta è stata inadempiente ai propri obblighi istituzionalmente assunti, e come tale deve rispondere del danno patito dai clienti. Circa l'entità dello stesso si osserva che non sussiste alcuna contestazione circa l'ammontare delle somme rispettivamente versate dai singoli attori né circa il fatto che le obbligazioni non siano, allo stato, più rimborsabili dopo il default del gruppo Parmalat. Quindi, non essendo dubbie tali somme, deve ritenersi che il danno si identifichi in quanto versato da ciascuno degli attori per l'acquisto dei titoli, espunte le somme (maggiorate degli interessi legali) dagli stessi percepite nel frattempo, calcolo ma tematico che può essere agevolmente fatto direttamente dalle parti.
Sulle somme dovute e così determinate decorrono gli interessi legali a far data dalla domanda.
omissis