Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6168 - pubb. 18/07/2011

Risoluzione del concordato nel rito cd. intermedio e potere officioso del tribunale esercitato nell'interesse dei creditori

Tribunale Roma, 17 Luglio 2011. Rel. Di Marzio.


Concordato preventivo - Rito cd. Intermedio - Risoluzione - Mancata prestazione delle garanzie promesse - Potere officioso del tribunale indirizzato alla realizzazione dell'interesse dei creditori.



Nella vigenza del cosiddetto rito intermedio, che ha preceduto l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 169 del 2007, il potere del tribunale di disporre in via officiosa la risoluzione del concordato preventivo doveva pur sempre essere indirizzato alla miglior realizzazione dell'interesse dei creditori. (Nel caso di specie, nonostante il proponente non avesse prestato l’ipoteca prevista dal piano a garanzia dell'adempimento del concordato, il tribunale non ne disponeva la risoluzione ritenendo che la prosecuzione della procedura potesse ugualmente realizzare l’interesse dei creditori e tenendo altresì conto del fatto che non solo nessuno di essi aveva chiesto la risoluzione ma che il Comitato dei creditori aveva si era addirittura espresso per la continuazione). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 186 l. fall.


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