Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32212 - pubb. 13/11/2024

Concordato semplificato: la motivazione del tribunale di Milano in ordine alla alternativa liquidatoria

Tribunale Milano, 18 Aprile 2024. Pres. De Simone. Est. Vasile.


Concordato semplificato – Omologazione – Alternativa liquidatoria – Motivazione



L’art. 25 sexies comma 5 CCI, come noto, prevede che il tribunale possa omologare il concordato semplificato quando, verificato il rispetto delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva l’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria e in ogni caso assicura un’utilità concreta a ciascun creditore.


Tale valutazione comparatistica, cui è deputato il giudizio di omologa, è volta a verificare la ricorrenza quanto meno di una equivalenza di risultato, in cui tuttavia la valutazione non si riferisce solo a dati quantitativi, ma anche all’analisi della tempistica del soddisfacimento, delle prospettive effettive e delle garanzie di realizzo, fermo restando che il raffronto è con la liquidazione giudiziale e che l’omologa è prevista anche nel caso di equivalenza.


[Nel caso di specie, il tribunale ha affermato dunque che “L’esperto si è doverosamente espresso sul punto, ha segnalato, in risposta a specifico quesito, che, valutate singolarmente tutte le voci dell’attivo concordatario e raffrontatele con il loro probabile valore di liquidazione, tenuto conto delle azioni di responsabilità e revocatorie e dei presumibili risultati (evidenziata l’assenza di possibili rilievi a socio ed amministratori, per la tempestività e l’impegno finanziario apportato all’insorgere della crisi) e tenuto conto dell’assenza di possibili azioni revocatorie, i valori dell’offerta nel concordato semplificato sono senza dubbio migliorativi rispetto alla valutazione atomistica sia dei relativi attivi nello scenario della liquidazione giudiziale di sia di quelli rettificati dall’ausiliario (in particolare, alcun soddisfo ci sarebbe per i creditori chirografari, né sarebbe coperto l’intero privilegio).


Il tribunale meneghino ha dunque motivato il riscontro dei requisiti in questione proponendo “il prospetto redatto dall’ausiliario … in cui vengono riassunte … tutte le considerazioni svolte, nonché proposto il raffronto tra lo scenario di concordato semplificato discendente dal piano di liquidazione e … lo scenario alternativo proposto dalla società e quello ipotizzato dell’Esperto, questi ultimi sempre nel contesto di una liquidazione giudiziale.” Tale valutazione risulta suffragata sia dalla perizia di professionista specializzato acquisita dalla società sulla valutazione delle attività e del valore di realizzo nello scenario alternativo, sia dall’apposito parere legale richiesto dalla società nel quale si conclude per l’assenza dei presupposti per l’eventuale esperimento, nell’ambito di una ipotetica liquidazione * giudiziale di azioni revocatorie ovvero azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, perizie e pareri non oggetto di censure o rilievi. Risulta soddisfatto il profilo dell’utilità per ciascun creditore (in assenza di una soglia minima di legge), nessuno essendo pregiudicato e ciascuno ricevendo una utilità, innanzitutto in termini monetari ma non solo (vi è il mantenimento del livello occupazionale, sono conservati contratti relativi a licenze software e quelli di affitto degli outlets), basti considerare la ristretta tempistica prevista per i pagamenti. Difatti, i tempi di pagamento sono molto ravvicinati alla omologa il che, peraltro, rafforza vieppiù il giudizio di fattibilità del piano.” (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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