Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32168 - pubb. 05/11/2024

Il tribunale di Roma spiega le verifiche di competenza del tribunale nella fase di apertura del procedimento di concordato preventivo liquidatorio

Tribunale Roma, 17 Luglio 2024. Pres. Cardinali. Est. Carlomagno.


Concordato preventivo – Liquidatorio – Fase di apertura – Verifiche del tribunale



Con questa decisione, il tribunale di Roma delinea le verifiche che il giudice è tenuto a svolgere nella fase preliminare di apertura della procedura di concordato preventivo a contenuto liquidatorio, chiarendo che:
a) gli accertamenti devono basarsi sulla documentazione fornita dal proponente e sugli atti asseverativi previsti dagli artt. 84, comma 5, e 87, comma 3, CCI;
b) i documenti depositati a corredo del ricorso devono fornire una chiara e convincente evidenza dell’effettiva capacità del piano di raggiungere gli obiettivi dello strumento di regolazione della crisi;
c) qualsiasi ulteriore valutazione, secondo il quadro normativo, deve ritenersi rinviata al momento dell’omologazione ai sensi dell’art. 112 CCI. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Riportiamo, sul punto, il contenuto della decisione:
“Secondo l’art. 47 CCI, qualora sia stata presentata domanda di concordato preventivo di contenuto liquidatorio il vaglio del tribunale, deve essere incentrato sulla ‘ammissibilità della proposta’ e sulla ‘fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissi”.
Tale scrutinio presuppone, in via preliminare, che la richiesta di componimento della situazione di crisi sia assistita dai relativi presupposti che ne avrebbero condizionato la mera proponibilità e relativi alla natura imprenditoriale del richiedente, alla sua assoggettabilità alla procedura postulata, alla ricorrenza della condizione di crisi necessitante di risoluzione, all’esistenza del relativo corredo documentale, alla competenza del giudice adito.
Sulle finalità ed i contenuti della proposta si deve fare riferimento all’art. 84 comma 1 CCI che, quale minimo comune denominatore e principio ispiratore dell’istituto concordatario – nella duplice alternativa declinazione liquidatoria e in continuità – stabilisce che la finalità dello strumento di risoluzione è il conseguimento del ‘soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile nel caso di liquidazione giudiziale’; mentre il successivo comma 4, nel caso di procedimento concordatario liquidatorio, richiede che sia previsto ‘un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo’.
Quanto invece al piano di concordato, il cui contenuto è tipizzato al successivo art. 87 CCI, il controllo giurisdizionale in sede di apertura della procedura deve intendersi limitato al solo riscontro della cd. causa concreta della operazione concordataria, ossia alla adeguatezza funzionale delle attività in esso preventivate a conseguire il prospettato soddisfo del ceto creditorio ed alla conseguente assenza di situazione ostativa a ciò assolutamente impediente, quali la ricorrenza di specifici divieti di legge ovvero di profili di c.d. infattibilità giuridica che già ab origine ne potrebbero precludere il raggiungimento.
Tali accertamenti devono essere condotti sulla scorta del materiale documentale reso disponibile dalla proponente e degli atti asseverativi ex artt. 84 comma 5 e 87 comma 3 CCI che devono offrire adeguata e convincente contezza circa l’effettiva idoneità al conseguimento degli obiettivi dello strumento di regolazione della crisi.
Ogni ulteriore sindacato nell’ottica normativa di disciplina deve ritenersi posticipato all’atto dell’omologa ex art. 112 CCI.”




Testo Integrale