Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31841 - pubb. 07/09/2024
Presupposti per la conferma delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi d'impresa
Tribunale Napoli, 12 Luglio 2024. Est. De Gennaro.
Tribunale – Composizione negoziata della crisi d’impresa – Misure protettive e cautelari – Conferma – Presupposti
Ai fini della conferma delle misure protettive ex art. 19 del CCII, il Tribunale deve operare un delicato bilanciamento, ex ante ed in concreto, tra l’interesse del debitore alla soluzione negoziale della crisi e quello dei creditori a non subire un pregiudizio irreparabile dall’applicazione delle misure in quanto la concreta prospettiva di superamento degli squilibri finanziari, patrimoniale ed economici dell’impresa costituisce il presupposto imprescindibile, non soltanto del fisiologico svolgimento della composizione negoziata, ma anche della conferma delle misure protettive, atteso che soltanto una prognosi positiva in ordine al buon esito delle iniziative, già assunte o prefigurate per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, può giustificare un provvedimento giudiziale di compressione delle azioni dei creditori sul patrimonio del debitore in un contesto, quello della composizione, marcatamente connotato in senso stragiudiziale e privo delle garanzie disposte per l’ipotesi di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza ai sensi dell’art 44 CCII.
Pertanto le misure protettive possono confermate solo laddove le stesse siano strutturalmente idonee a salvaguardare le trattative effettivamente in corso nell’ottica del raggiungimento di un risanamento che non appaia manifestamente implausibile a causa della palese inettitudine del piano di risanamento imbastito dall’impresa tenuto conto dei seguenti indici sintomatici:
1) l’espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell’intero ceto creditorio;
2) l’attestato di fiducia dell’esperto;
3) la mancanza di iniziative esecutive o liquidatorie in corso, e che inoltre l’impresa abbia già individuato le ragioni della propria crisi e delle azioni da intraprendere per superarla (idoneità del proprio andamento corrente, eventuale necessità di iniziative in discontinuità, cessione dell’azienda, ecc.). (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Napoli
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