Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30374 - pubb. 09/01/2024

Revocatoria e compensi professionali

Tribunale Brindisi, 30 Novembre 2023. Est. Natali.


Revocatoria fallimentare – Esenzioni oggettive ex art. 67 l.f, 3° comma (ora 166 CCI) – Professionista incaricato dall’imprenditore collettivo – Operatività – Esclusione


Revocatoria fallimentare – Esenzioni oggettive – Professionista incaricato dall’imprenditore collettivo – Operatività – Esclusione


Revocatoria fallimentare – Esenzioni oggettive – Professionista incaricato dall’imprenditore collettivo – Operatività – Esclusione


Art. 4 Cost. – Disposizione di carattere (meramente) programmatico – Esclusione – Ricostruzione come norma precettiva – Ammissibilità – Lavoro come diritto "sociale" – Configurabilità


Revocatoria fallimentare – Esenzioni oggettive – Interpretazione costituzionalmente orientata – Ammissibilità


Revocatoria fallimentare – Esenzioni oggettive – Ricomprensione del professionista inserito organicamente nell’impresa o, di fatto, dipendente economicamente da essa – Ammissibilità


Revocatoria fallimentare – Esenzioni oggettive ex art. 67 l.f, 3° comma – Interpretazione evolutiva – Ammissibilità


Revocatoria fallimentare – Esenzioni oggettive ex 166 CCI – Interpretazione evolutiva – Ammissibilità



Plurime sono le ragioni di ordine testuale, finalistico e sistemico che depongono per un’esegesi che escluda, almeno, di norma, dal novero delle esenzioni oggettive dalla revocatoria fallimentare ex art. 67 l.f, 3° comma (ora 166 CCI) il professionista, incaricato dall’imprenditore collettivo o individuale (che presti la propria attività in condizioni di autonomia organizzativa e economica).



Sotto il profilo testuale, l’accostamento esplicito, operato dalla lettera f) dell’art. 67 comma 3 l. fall. alla categoria socio-economica dei “dipendenti” e degli “altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito”, induce a ritenere che, nell’ambito della vasta platea delle figure e dei profili lavorativi, che possono connotare l’organizzazione d’impresa, si sia voluto selezionare soggetti affini sotto il profilo del ruolo nella stessa e ciò a prescindere dell’esistenza di un vincolo di formale di subordinazione.



L’esenzione di cui alla lettera f) deve essere riferita, primariamente, a coloro che abbiano prestato la propria attività lavorativa in favore della Società in bonis in forma subordinata o, in alternativa, secondo gli schemi delle relazioni coordinate o continuative, spesso assimilate normativamente al lavoro subordinato – si pensi alla previsione per entrambe le relazioni lavorative della competenza cognitiva della sezione specializzata del lavoro - in ragione della comune esigenza di tutela, derivante dall’inserimento sostanziale nell’altrui organizzazione lavorativa per il carattere non sporadico né contingente dell’attività prestata; inserimento da cui deriva la soggezione anche delle collaborazioni “inautonome” al potere di conformazione dell’attività lavorativa del datore di lavoro, titolare dell’organizzazione imprenditoriale o professionale.



Deve ritenersi superata la ricostruzione dell’articolo 4, comma 1, Cost. quale disposizione di carattere programmatico, che si limiterebbe a orientare e a conformare, nei contenuti di massima, l’azione politica del Governo per cui deve ritenersi che il lavoro sia oggetto, se non di un diritto soggettivo individuale, immediatamente azionabile, nei confronti dello Stato-apparato, per lo meno di un diritto “sociale” della collettività dei lavoratori, cui corrisponde il dovere dello Stato di rimuovere tutte gli ostacoli e consentire, al contempo, l’inveramento di tutte le condizioni necessarie per consentire l’accesso del singolo al mercato del lavoro.



La finalità ispirativa dell’esenzione, alla luce delle sollecitazioni provenienti dall’entrata in vigore della Costituzione, consente di dilatare ulteriormente l’ambito applicativo della norma, il cui fondamento deve rinvenirsi nella preminente finalità sociale di tutela dell’effettività della remunerazione della prestazione lavorativa, in quanto preordinata alla salvaguardia dell’interesse dei dipendenti e dei collaboratori della Società poi fallita ed, in particolare, della loro dignità personale; ciò con conseguente ricomprensione nella stessa di tutte le forme di lavoro che si caratterizzino per una situazione di disparità di forza contrattuale e economica, anche se svolgentisi in nero o sul piano meramente fattuale ma ciò, senza che la vocazione regolamentare della norma, rivitalizzata dall’innesto costituzionale, possa arrivare a parificare i lavoratori autonomi alle relazioni di subordinazione o di collaborazione continuativa, specie laddove le prestazioni dei primi siano di carattere occasionale e, dunque, sfuggenti al potere di direttiva dell’imprenditore individuale o collettivo.
Nell’alveo della norma possono essere ricondotte quelle ipotesi in cui l’attività del professionista, per le concrete modalità del suo svolgimento, abbia perso in tutto o in parte quei caratteri di autonomia organizzatoria che la caratterizzano, o, comunque, sia riscontrabile, in concreto una dipendenza economica del professionista dall’impresa, come accade nell’ipotesi in cui l’avvocato presti la propria attività, in via esclusiva in favore, dell’imprenditore individuale o collettivo che "esaurisca" il proprio portafoglio clienti.



Nella logica di un’interpretazione evolutiva, si deve ritenere che la norma di esenzione ex art. 67 l.f, 3° comma sia applicabile anche alle ipotesi di dipendenza di tipo “economico” e non solo a quelle di dipendenza sotto il profilo dello svolgimento dell’attività lavorativa e da declinarsi come soggezione agli ordini e alle direttive del datore di lavoro; in tal senso, deponendo anche le ipotesi “eloquenti” di emersione normativa della dipendenza economica, invero, sopravvenute alla legge fallimentare, come la l. n. 192 del 1998, in materia di abuso della dipendenza economica, applicabile non solo alle ipotesi della subfornitura, ma ad ogni altra relazione commerciale connotata da una forte compenetrazione di un soggetto nella rete organizzativa di un altro (concessione di vendita, franchising ecc.). Compenetrazione da cui discende la dipendenza del primo dal secondo con conseguente possibilità per tal ultimo di porre in essere condotte abusive in danno del secondo.



L’art. 166 CCI che si colloca nel contesto normativo, posteriore all’avvento della Costituzione e che ha conservato inalterato il tenore formale e contenutistico della normativa previgente, con qualche variazione puramente nominale, può essere interpretato anch’esso evolutivamente con ricomprensione delle ipotesi di sostanziale subordinazione del professionista o anche solo dipendenza economica dello stesso. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)


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