Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27520 - pubb. 21/06/2022
La tutela dei crediti dei subappaltatori nel concordato preventivo
Tribunale Verona, 18 Maggio 2022. Est. Attanasio.
Concordato preventivo - Crediti dei subappaltatori - Tutela - Limiti
Nel concordato preventivo, non essendo possibile attuare una tutela incondizionata dei subappaltatori, “pur sempre creditori concorsuali come gli altri”, il pagamento dei loro crediti, vietato in via generale dall’art. 168 l.fall., sarebbe possibile soltanto alle condizioni previste dall’art. 182 quinquies, comma 5, l. fall. previa attestazione della essenzialità delle prestazioni alla prosecuzione dell’attività di impresa e della loro finalizzazione al miglior soddisfacimento dei creditori.
In definitiva, in caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell’appaltatore-subappaltante, non può esservi un pagamento diretto dei subappaltatori per il semplice fatto dell’inadempimento dell’appaltatore ex art. 105, comma 13, del D.l.gs. n. 50/2016 – o per il ricorrere di altra delle condizioni ivi contemplate –, ma tale disposizione deve essere necessariamente raccordata con quelle dettate dall’art. 110 dello stesso decreto, nonché con le norme ed i principi vigenti per le procedure concorsuali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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