Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22534 - pubb. 17/10/2019

Conflitto di interessi nel concordato preventivo e assistenza da parte di professionista del medesimo studio professionale

Tribunale Vicenza, 19 Luglio 2019. Pres., est. Limitone.


Fallimento – Concordato preventivo – Votazione – Assistenza da parte di professionista del medesimo studio professionale – Incompatibilità – Criteri



Nella votazione del concordato preventivo sussiste conflitto di interessi preclusivo del voto, secondo un’accezione lata, tra coloro che sono portatori di interessi coincidenti con la società che ha proposto il concordato e la massa dei creditori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


omissis

- visto il ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato il 14.12.2018 dal legale rappresentante della società Industria A. Europa spa, con sede in *, con la difesa degli avv.ti *;

- visto il decreto di ammissione alla procedura di concordato in data 22.2.2019;

- rilevato che, all’esito della seconda votazione sulla proposta concorrente della M. srl da parte dei creditori, nei termini stabiliti, non sono state raggiunte le maggioranze di legge, come risulta dalla relazione del Commissario giudiziale del 1.7.2019;

- ritenuto, tuttavia, che la votazione sia stata falsata dalla partecipazione di soggetti che non avrebbero dovuto votare, perché portatori di interessi coincidenti con la società che ha proposto il concordato ICE spa e con l’affittuaria dell’azienda ICE srl (tesi a conservare l’azienda all’affittuaria, quale promissaria cessionaria delle quote di ICE spa) e confliggenti con quelli della massa, sì da integrare un vero e proprio conflitto di interessi (tra l’interesse del votante e quello della massa creditoria), secondo quanto indicato, in termini di principio, dalla Suprema Corte, valevole per ogni caso di votazione concorsuale (Cass. 28 giugno 2018 n. 17186: “Nel concordato fallimentare manca una previsione di carattere generale sul conflitto di interessi, come succede invece nell'ambito delle società (art. 2373 c.c. per la società per azioni e art. 2479 ter per quella a responsabilità limitata), essendo indicate, all'art. 127, commi 5 e 6, l.fall., soltanto alcune ipotesi di esclusione dal voto, dettate dall'esigenza di neutralizzare un conflitto in atto tra l'interesse comune della massa e quello del singolo, sicché il divieto di voto va esteso anche agli altri casi, pure non espressamente disciplinati, in cui sussiste il detto contrasto, come accade tra chi abbia formulato la proposta di concordato e i restanti creditori del fallito.”);

- considerato, infatti, che il terzo F. spa, apparentemente titolare di un interesse meramente speculativo, tendente in tesi a lucrare la differenza di valore tra il prezzo di acquisto ed il concreto realizzo di un credito, ha acquistato crediti tra il 16.5.2019 (data dell’adunanza per il voto dei creditori) ed il 5.6.2019 (scadenza del termine per esprimere il voto con lettera), per un totale di € 3.270.085,55, votando poi, inopinatamente, a favore della proposta di ICE spa, che gli avrebbe consentito un minor realizzo del 30% del credito, e non a favore della proposta di M. srl, che offriva invece il maggior realizzo del 37%, quindi contro i propri interessi e con il rischio concreto che, non raggiungendosi le maggioranze di legge (come è accaduto ed era intenzione che accadesse da parte di chi ha votato contro la proposta di M. srl), la ICE spa potesse sinanco fallire, e così pregiudicare del tutto il realizzo dell’investimento, con la perdita secca del capitale investito da F. spa, ciò che impone di considerare altre ragioni di tale operazione (secondo il sempre valido criterio: cui prodest?);

- rilevato che la  medesima operazione di acquisto di crediti, con le stesse antieconomiche modalità, è avvenuta da parte della Società S. srl, che si è rivelata poi essere la mandante di F. spa;

- ritenuta la grave anomalia sotto il profilo della logica commerciale del contegno di F. spa e di S. srl, che si può spiegare invece coerentemente, visto anche il momento in cui è stato fatto l’acquisto dei crediti (in piena fase di votazione), allo scopo di influenzare il voto nel concordato a favore di ICE spa e ai danni di M. srl, verosimilmente sulla base di accordi con ICE srl, destinataria dell’azienda quale attuale affittuaria, e beneficiaria della proposta di concordato di ICE spa tendenzialmente blindata in favore di ICE srl stessa;

- ritenuto che la conferma di ciò si possa ricavare dai fatti e dalle considerazioni che seguono, che non sono risultate avere alternative chiavi di lettura:

1) F. spa e S. srl si sono accaparrate la maggioranza dei crediti nella classe contrapposta a M. srl, tanto da determinare nella votazione, che ha visto prevalere M. srl come maggioranza dei crediti, lo stallo tra le uniche due classi chiamate al voto, quella formata dalla sola M. srl, quale portatrice omogenea di interessi, e quella formata da tutti gli altri creditori, in cui hanno prevalso i voti della F. spa (la S. srl non ha neppure votato, dimostrando che ben altro era il suo interesse);

2) F. spa ha agito come mandataria di S. srl, ciò risultando dal mandato prodotto sub doc. n. 4 da S. srl all’odierna udienza;

3) S. srl, a sua volta, agiva sotto la regia (mandato) di Fa. spa (cui fa capo l’affittuaria ICE srl), come si evince dalla dichiarazione (incontestata) dell’avv. Bru. (doc. 6 della istanza depositata da M. srl l’8.7.2019 per il riconteggio dei voti), legale del creditore Samia spa, che ha ricevuto da S. srl la proposta di acquisto del suo credito, ma l’ha rifiutata per due volte; l’avv. Bru. ha anche riferito di essere stato contattato per la cessione del credito dal responsabile degli acquisti della Fa. spa, cui fa capo l’affittuaria ICE srl, sig. Giuseppe Belloni, che ha dichiarato che “l’operazione di acquisto dei crediti (...) era in raltà organizzata e diretta dalla stessa Fa. spa”; la dichiarazione del legale, proveniente da un soggetto professionalmente qualificato e disinteressato, anche in relazione al suo assistito, deve reputarsi particolarmente attendibile;

4) l’operazione di acquisto per conto di F. spa è stata realizzata anche dall’avv. * (cfr. relazione del C.G. per l’udienza del 16.7.2019, al punto n. 6), che è anche il legale dell’affittuaria ICE srl, insieme con l’avv. *;

5) i crediti sono stati acquistati a percentuali che vanno fino al 30%, al 37% ed al 42%, in tale ultimo caso proprio fuor di ogni logica commerciale, tanto più che il voto è andato poi alla proposta che offriva il 30% e non a quella che offriva il 37%;

6) la spiegazione data da S. srl sull’acquisto dei crediti a quel costo antieconomico, e cioè che essa confidava di realizzare dalla proposta di ICE spa un guadagno maggiore del 40%, non regge, poiché, nei concordati in continuità, quale è questo, la percentuale offerta resta fissa (qui è il 30%) e l’eventuale maggior ricavo resta ad aggio della Società in continuità aziendale e non va in aggiunta ai creditori, per cui S. srl ben sapeva che stava comprando in perdita, evidentemente nel prevalente interesse altrui (quello di ICE srl), confliggente con quello della massa dei creditori, a cui è stata infatti negata la proposta del 37%;

- né può valere l’altra giustificazione fornita, secondo cui la S. srl non credeva che sarebbe stato  possibile attuare il meccanismo di cui all’art. 185 l.f. per realizzare il passaggio di titolarità della ICE spa a M. srl, in caso di vittoria di quest’ultima nel concordato, poiché il meccanismo di legge (tra l’altro invocato dalla stessa ICE spa nei suoi atti) è attuabile senza il concorso della volontà dei soci di ICE spa, ed anzi proprio questo è probabilmente ciò che più temeva ICE srl;

- rilevato che non sono state fornite altre plausibili spiegazioni di questa condotta platealmente antieconomica di acquisto di crediti in sicura perdita;

- ritenuto, quindi, che esistano indizi gravi, precisi e tutti concordanti nel senso che la Fa. spa, controllante dell’affittuaria ICE srl, ha orchestrato la manovra di acquisto dei crediti, nonché di voto nel concordato, falsandone il risultato;

- ritenuto, pertanto, che il voto dato dai soggetti in conflitto di interessi non possa essere conteggiato e che vadano espunti dal conteggio i voti di F. spa, e S. srl non concorra a formare il novero degli aventi diritto al voto e le relative maggioranze;

- considerato che anche i soci di ICE spa Fo. L. e Br. A. hanno acquistato crediti per € 35.378,44 ed € 13.931,33, che non possono perciò essere calcolati ai fini del voto;

- considerato che M. srl ha presentato istanza per il riconteggio dei voti in data 8.7.2019;

- ritenuto che la votazione, depurata dei voti in conflitto di interessi, vede vincitrice la proposta di M. srl (che offre il 37% ai chirografari), secondo i seguenti calcoli (cfr. pag. 6 della relazione del C.G. in data 15.7.2019):

- classe B al netto dei voti in conflitto: euro 10.774.968,26;

- maggioranza necessaria euro 5.387.484,14;

- maggioranza raggiunta euro 5.602.221,36 (voti espressi a favore di M. srl nella 2^ votazione), pur senza togliere dal quorum generale i crediti acquistati da S. srl, pari ad € 306.513,39;


P.  Q.  M.

visti gli artt. 179 e 162, comma 2, e 15 L.F.;

dichiara approvata la proposta di M. srl;

fissa per l’omologazione l’udienza del 3.10.2019, ore 11.00, con termine fino al 3.9.2019 perché M. srl notifichi ai creditori dissenzienti.

Si comunichi al P.M. ed alle parti private ICE spa, S. srl, F. spa, M. srl.

Vicenza, 18.7.2019.              

Il Presidente est.