Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21506 - pubb. 09/04/2019
Chiusura del fallimento e tutela cautelare del creditore che ha proposto opposizione allo stato passivo
Tribunale Roma, 02 Aprile 2019. Est. Maria Luisa De Rosa.
Fallimento – Accertamento del passivo – Opposizione allo stato passivo – Riparto – Tutela cautelare concessa al creditore opponente – Fattispecie in tema di crediti professionali
Se è vero che l'esistenza di una controversia afferente all’ammissione di un credito di per sé non impedisce il riparto dell'attivo né la chiusura della procedura, è anche vero che tra le quattro ipotesi (tassative) nelle quali, ai sensi dell’art. 113 legge fall., è obbligatorio disporre accantonamenti vi è quella del creditore opponente a favore del quale sono state disposte misure cautelari.
Il creditore opponente può dunque domandare una tutela interinale ed anticipatoria tramite lo strumento residuale di cui all'art. 700 c.p.c., atteso che non possono considerarsi forme di tutela specifica né quella prevista dall'art. 116 legge fall. né quella (art. 110, comma 3, l. fall.) dell'impugnazione del reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36 l.fall.
[Fattispecie in tema di crediti professionali per l’assistenza prestata alla predisposizione della domanda di concordato preventivo] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Creditore che abbia proposto opposizione allo stato passivo
- ∙ Reclamo al collegio avverso il decreto di approvazione del conto della gestione
- ∙ Opposizione al riparto e tutela interinale ex art. 700 c.p.c.
- ∙ Accantonamento in favore di creditore opponente
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco De Santis
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