Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19264 - pubb. 14/03/2018

Revocabilità della scissione societaria

Tribunale Napoli Nord, 24 Luglio 2017. Est. Rabuano.


Fallimento – Scissione societaria – Azione revocatoria ordinaria – Ammissibilità: sussiste – Complementarietà con gli altri strumenti a tutela dei creditori – Natura di atto a titolo gratuito – Garanzia patrimoniale delle società di capitali – Limitata al solo patrimonio – Esclusione



La scissione societaria si presenta come una fattispecie a formazione progressiva nel cui ambito sono compiuti due negozi giuridici autonomi e collegati: il primo diretto alla modifica dell’atto costitutivo della società, riferibile giuridicamente ai soci; il secondo, che è propriamente un atto di gestione della società, rappresentato dall’atto di assegnazione degli elementi patrimoniali alla “società beneficiaria”.
In ambito fallimentare, l’azione revocatoria ha una funzione marcatamente riparatoria-sanzionatoria, oltre ad avere una funzione di reintegro. Ciò rappresenta il fondamento teorico della sua complementarietà rispetto ai rimedi di tutela dei creditori previsti dalla normativa in tema di scissione societaria, che hanno la funzione esclusivamente di prevenire un pregiudizio e reintegrare delle loro ragioni economiche i creditori.
L’atto di assegnazione, determinando un frazionamento, una divisione patrimoniale, comprendente attività e passività, della società scissa senza un effettivo trasferimento, è riconducibile nel novero degli atti a titolo gratuito.
Il fulcro della tutela del ceto creditorio è il corretto funzionamento dell’impresa quale conservazione delle sue condizioni di equilibrio e solvibilità. La garanzia patrimoniale nei rapporti obbligatori in cui il soggetto passivo sia una società di capitali deve essere valutata considerando sia il profilo statico della situazione patrimoniale, sia il profilo dinamico della gestione dell’impresa valutando l’impatto dell’atto dispositivo sull’equilibrio finanziario della stessa ovvero sulla continuità aziendale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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