Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29842 - pubb. 05/10/2023
Il favor debitoris e l'art. 1372 cc quale criterio esegetico nel distinguere fra accollo interno e esterno
Tribunale Brindisi, 26 Agosto 2023. Est. Natali.
Accollo con efficacia esterna – Configurabilità come contratto a favore del terzo – Configurabilità
Accollo c.d. “esterno” – Configurabilità – Condizioni – Univoca volontà a attribuire al terzo il diritto di esigere la prestazione – Necessità
Accollo interno – Configurabilità – Condizioni – Regolazione meramente interna e economica fra terzo e debitore – Necessità – Contenuto – Obbligo di mettere a disposizione la provvista – Necessità – Obbligo di effettuare direttamente il pagamento nelle mani del creditore accollatario – Necessità
Accollo interno – Differenze – Accollo esterno – Attribuzione del diritto di agire al creditore – Assenza – Ampliamento soggettiva dell’originaria obbligazione – Assenza
Incertezza interpretativa – Criterio esegetico orientativo – Favor debitoris desumibile anche dall’art.1372 c.c. – Utilizzabilità
L’accollo con efficacia esterna presenta affinità con il contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c.. in quanto, al pari del suddetto schema tipico che ha carattere generale, essendo adattabile a qualunque tipologia contrattuale, si caratterizza per la deviazione degli effetti programmati in favore della sfera giuridica di un soggetto terzo, diverso dalla controparte contrattuale; tale volontà potendo essere indiziata dalla previsione di clausole del tipo: “A si accolla il debito di B in favore di ..., a vantaggio di C, con possibilità di tal ultimo di richiederne il pagamento”.
L’accollo esterno, quale contratto tipico ex art. 1273 c.c., presuppone un’univoca volontà a attribuire al terzo il diritto di esigere il pagamento delle somme mutuate; volontà che può essere indiziata dalla previsione di clausole del tipo: “A si accolla il debito di B in favore di..., a vantaggio di C, con possibilità di tal ultimo di richiederne il pagamento”.
Si ravvisa un accollo interno – non disciplinato dal codice civile –, in presenza di una convenzione con effetti meramente interni che prevede l’assunzione del debito da parte dell’accollante in senso strettamente economico e con finalità indennitaria, impegnandosi il terzo accollante, nei confronti del debitore accollato, a mettere a disposizione di quest’ultimo i mezzi necessari all’adempimento oppure ad effettuare il pagamento nelle mani del creditore accollatario.
L’accollo interno non attribuisce alcun diritto al creditore che, dunque, non può agire nei confronti dell’accollante e non dà luogo ad una alcuna modifica, sotto il profilo soggettivo dell’originaria obbligazione; il terzo assumendo obbligazioni e rispondendo del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non già del creditore.
Quando ricorra un’incertezza interpretativa ingenerata da un dato testuale ambiguo, deve prediligersi un’interpretazione favorevole alla configurazione di un accollo meramente interno, in quanto l’opposta soluzione presuppone la configurazione di un obbligo ulteriore a carico dell’accollante, perché assunto in favore di un soggetto distinto dalla propria controparte, in contrasto con il principio per cui l’assunzione di un vincolo a carico di una determinata sfera giuridica non può prescindere dalla manifestazione di una volontà espressa o, comunque, da una condotta, univocamente volta all’assunzione dell’obbligo ex art. 1372 c.c. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
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