Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18707 - pubb. 10/01/2018

Procedimenti cautelari in genere, ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c., reclamo, inammissibilità

Tribunale Napoli Nord, 16 Novembre 2017. Est. Canciello.


Procedimenti cautelari in genere – Ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c. – Reclamo – Inammissibilità

Contratti in genere – Contratto di appalto di servizi e deposito – Contratti misti – Criterio della prevalenza – Insussistenza

Diritto di ritenzione – Contratti misti – Applicazione analogica – Inammissibilità

Procedimento ex art.700 c.p.c. – Periculum in mora – Natura patrimoniale del pregiudizio – Ammissibilità – Sussistenza



In ragione della non reclamabilità dei provvedimenti di attuazione delle misure cautelari, ex art. 669-duodecies c.p.c., militano una serie di considerazioni, quali: a) il(i) provvedimento(i) adottato(i) ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c. non comportano l’estrinsecazione di una nuova e vera e propria potestas iudicandi a contenuto decisorio (avendo, di contro, mero contenuto ordinatorio), bisognoso della previsione di un autonomo mezzo, latu sensu, di gravame (soprattutto quando si tratti, come nel caso di specie, dell’attuazione di obblighi diversi da quelli di facere, la cui attuazione, di contro, richiede, in effetti, ulteriori specificazioni in cui potrebbe astrattamente configurarsi l’esternazione di una nuova cd autonoma potestà decisoria); b) l’art. 669-terdecies nel disciplinare il mezzo processuale del reclamo, vi assoggetta esplicitamente solo i provvedimenti che concedono o negano (a seguito dell’intervento del giudice delle leggi) la cautela, e non anche quelli che semplicemente, dopo la concessione, la attuano; c) l’attuazione del provvedimento cautelare non instaura un vero e proprio procedimento esecutivo (alla stregua delle norme di cui al Libro Terzo del Codice di procedure civile) e, delle due l’una, o le doglianze astrattamente sollevabili avverso i detti provvedimenti investono l’an stesso della cautela concessa (ossia la sussistenza dei suoi presupposti, formali e sostanziali), ed allora, in tal caso, lo strumento di gravame utilizzabile per far valere le dette doglianze non può che essere il reclamo averso il provvedimento cautelare (e non già avverso quello di attuazione della cautela); oppure le doglianze astrattamente sollevabili attengono le stesse “modalità di attuazione” fissate col relativo provvedimento ex art. 669-duodecies, ed allora, in tal caso, le stesse non potranno che essere poste o sollevate nel successivo giudizio di merito o, in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito (come ben possibile quando trattasi di provvedimenti cautelare anticipatori, secondo il vigente c.p.c.), allo stesso giudice monocratico della cautela, attraverso la stimolazione dell’esercizio dei propri generali poteri di revoca e/o modifica delle ordinanza, ex art. 177 c.p.c. (oppure ex art. 669-decies c.p.c.). (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

In tema di contratto misto, per effetto della teoria dell’assorbimento o della prevalenza (cfr., tra tutte, Cass. Sez. U, Sentenza n. 11656 del 12/5/2008) la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle nonne del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, per cui nel caso di specie, pur volendo riscontrare nel complesso rapporto negoziale intercorso tra le parti un negozio misto o complesso, la disciplina giuridica dello stesso non avrebbe potuto, in ogni caso, essere individuata tout court in quella del semplice deposito o del semplice trasporto, non essendo di certo i detti schemi negoziali quelli prevalenti nel complesso assetto negoziale concordato tra le parti, prevedente tutta una serie di prestazioni di servizi, di gestione di magazzini, in cui quelle del semplice deposito e del semplice trasporto si sono appalesate quali mere prestazioni accessorie (e non finali) rispetto alle numerose altre contrattualmente previste. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Il diritto di ritenzione trattandosi di norma eccezionale (e, per questo, insuscettibile di applicazione analogica), la stessa non può trovare applicazione per i crediti sorti al di fuori degli schemi negoziali tipici per i quali il detto mezzo di coercizione indiretto è stato espressamente previsto, non potendo, di contro, lo stesso venire in rilievo per qualsivoglia rapporto negoziale, anche atipico o complesso o misto, che possieda in sé elementi, anche marginali, degli schemi negoziali del trasporto o del deposito o di entrambi. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Considerata l’ammissibilità della cautela, secondo il requisito del periculum in mora, per diritti di credito che abbiano contenuto patrimoniale e funzione patrimoniale, ma solo qualora, con riferimento ad essi, vi sia eccessivo scarto tra il danno subito e quello che risulta potenzialmente risarcibile in esito al giudizio, nel caso in esame a fronte della (illegittima) ritenzione delle merci, il danno cui sarebbe stata esposta la depositante proprietaria delle merci, lungi dall’aver potuto essere integralmente reintegrabile attraverso la semplice tecnica risarcitoria per equivalente, avrebbe coinvolto anche valori e beni giuridici, sì a contenuto patrimoniale, ma irrisarcibili o difficilmente reintegrabili in via completa e satisfattiva. In particolare, non sarebbe stato leso il solo statico valore di mercato delle merci depositate od il loro presunto valore di realizzo, ma anche gli ulteriori complessi elementi, quali il complesso delle economie di scala connesse alla gestione integrata del magazzino della depositante, il mantenimento della sua clientela e della sua competitività concorrenziale di mercato, l’avviamento commerciale acquisito, ecc. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale