Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8669 - pubb. 18/03/2013

Servizio POS con carta di credito, storno di somme, onere della prova della banca e buona fede

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 05 Marzo 2013. Est. Caputo.


Procedimento civile – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Domanda di restituzione di somma di denaro indebitamente stornata al cliente dalla banca a seguito di transazioni commerciali a mezzo del servizio POS in uso al medesimo cliente non andate a buon fine – Onere della banca di dimostrare in maniera specifica il dolo o la colpa grave del cliente nell’accettare la carta di credito.

Procedimento civile – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Domanda di restituzione di somma di denaro indebitamente stornata al cliente dalla banca a seguito di transazioni commerciali a mezzo del servizio POS in uso al medesimo cliente non andate a buon fine – Onere della banca di dimostrare di aver effettivamente corrisposto la somma poi stornata al cliente.

Procedimento civile – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Recesso senza preavviso della banca dalla convenzione di utilizzo delle carte di credito – Illegittimità del recesso della banca effettuato dalla banca genericamente e senza preavviso.



Nel caso in cui la banca decida di stornare al cliente, con il quale ha stipulato un contratto che prevede l’utilizzazione del servizio POS per la vendita mediante carta di credito, una somma di denaro per un’operazione non andata a buon fine è onere della banca dimostrare che il cliente titolare dell’esercizio commerciale abbia agito con dolo o colpa grave omettendo di compiere i controlli richiesti in questo caso con la conseguenza che, qualora tale onere non sia stato fornito, ovvero il cliente abbia dimostrato di aver effettuato tali controlli, non può addebitarsi alcuna responsabilità al cliente per il fatto che l’operazione a mezzo POS non sia andata a buon fine. (Luca Caputo) (riproduzione riservata)

Nel caso in cui la banca decida di stornare al cliente, con il quale ha stipulato un contratto che prevede l’utilizzazione del servizio POS per la vendita mediante carta di credito, una somma di denaro per un’operazione non andata a buon fine, è onere della banca dimostrare di aver effettivamente dovuto corrispondere a terzi la somma stornata. (Luca Caputo) (riproduzione riservata)

E’ illegittimo, perché violativo degli obblighi di buona fede e trasparenza che caratterizzano tutti i rapporti contrattuali, ed in particolar modo quelli bancari caratterizzati da asimmetria informativa, il comportamento della banca che receda dalla convenzione per la concessione e l’uso delle carte di credito senza specificare in maniera chiara i motivi del recesso, senza preavviso e senza concedere un termine alla controparte contrattuale per presentare delle osservazioni alle contestazioni mosse nei propri confronti. (Luca Caputo) (riproduzione riservata)


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